AS 2006 4839
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)
Modifica dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:
Art. 11 rubrica e cpv. 1 Definizione
1 Si considerano provvedimenti collettivi:
a. le bonifiche fondiarie che concernono in modo determinante almeno due aziende agricole; b. i miglioramenti strutturali per un'azienda di estivazione con almeno 50 cari- chi normali; c. i progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regio- nali secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr (progetti di sviluppo regionale).
Art. 11a Progetti di sviluppo regionale
1 I progetti di sviluppo regionale comprendono provvedimenti destinati:
a. a creare valore aggiunto nell’agricoltura, o b. a rafforzare la cooperazione intersettoriale tra l’agricoltura e i settori affini, segnatamente l’artigianato, il turismo, l’economia forestale e del legno.
2 Oltre ai provvedimenti menzionati nel capoverso 1, i progetti possono compren-
dere anche provvedimenti volti a rispondere a questioni d’interesse pubblico che abbiano aspetti di tipo ecologico, sociale o culturale. 3 I provvedimenti adottati nell’ambito di un progetto devono fondarsi su un approc- cio globale dal punto di vista del contenuto ed essere coordinati con lo sviluppo regionale e la pianificazione del territorio.
1 RS 913.1
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4 L’agricoltura partecipa in modo preponderante a un progetto se:
a. almeno la metà dell’offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola; b. almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all’offerta è fornita da gestori o dalle loro famiglie, o c. la maggior parte dei membri dell’organizzazione promotrice è composta da gestori e questi detengono la maggioranza dei voti.
Art. 13 cpv. 1 1 Gli aiuti agli investimenti per edifici collettivi ai sensi degli articoli 94 capoverso 2 lettera c e 107 capoverso 1 lettera b LAgr, per provvedimenti di diversificazione ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 lettera d LAgr nonché per i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr sono concessi soltanto se nessuna delle aziende artigianali esistenti nel comprensorio adempie in modo equiparabile il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equiparabile.
Art. 19a Contributi per progetti di sviluppo regionale 1 I contributi per progetti di sviluppo regionale ai sensi dell’articolo 11a sono fissati su base forfetaria in una convenzione conclusa con il Cantone secondo l’artico- lo 28a. 2 Il contributo forfetario è calcolato in funzione dei costi aventi diritto ai contributi secondo l’articolo 19b e delle aliquote secondo l’articolo 19c.
Art. 19b Costi aventi diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale 1I costi aventi diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 11a sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell’ambito del progetto. La documentazione necessaria all’elaborazione del proget- to dà diritto ai contributi.
2 I costi aventi diritto ai contributi sono valutati in base:
a. all’interesse dell’agricoltura, inclusi i settori affini, collegati direttamente al progetto; b. ad altri interessi pubblici.
Art. 19c Aliquote dei contributi per progetti di sviluppo regionale 1 Ai progetti di sviluppo regionale si applicano le seguenti aliquote dei contributi: per cento a. regione di pianura senza zona collinare 34 b. zona collinare e zona di montagna I 37 c. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione 40
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2 Le aliquote stabilite nel capoverso 1 possono essere aumentate al massimo dei
punti percentuali sottoelencati per le prestazioni supplementari seguenti: per cento a. facilitazione della gestione agricola 3 b. valorizzazione dei piccoli corsi d’acqua nella zona agricola 3 c. provvedimenti di protezione del suolo 3 d. altri provvedimenti ecologici importanti 3 e. salvaguardia degli edifici e del paesaggio rurali tradizionali 3 f. realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore 3
Art. 20 cpv. 1 1 La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale che, a seconda della capacità finanziaria del Cantone, deve ammontare almeno al 70–100 per cento del contributo. Non è richiesto alcun aiuto finanziario cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19c capoverso 2.
Art. 25 rubrica Documenti della domanda di contributo
Art. 25a Documenti della convenzione 1 Il Cantone appresta i seguenti documenti che fungono da base per una convenzione ai sensi dell’articolo 28a: a. l’approvazione del progetto da parte dell’autorità cantonale competente; b. la prova che il progetto è stato pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale secondo gli articoli 12 e 12a della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio. Se questa prova non può ancora essere prodotta al momento della firma della convenzione, la pubblicazione deve essere disciplinata nella convenzione stessa; c. le condizioni e gli oneri stabiliti dal Cantone; d. la documentazione tecnica. 2 Per quanto riguarda i progetti di sviluppo regionale secondo l’articolo 11a, oltre ai documenti di cui al capoverso 1 occorre illustrare il potenziale di creazione di valore aggiunto, l’interesse pubblico, l’economicità dei provvedimenti e il coordinamento con lo sviluppo regionale, i parchi d’importanza nazionale e la pianificazione del territorio.
2 RS 451
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Art. 27 Assegnazione del contributo L’Ufficio federale assegna il contributo sotto forma di una decisione o di una con- venzione all’attenzione del Cantone. In caso di sussidio combinato viene approvato contemporaneamente il credito d’investimento, se esso supera l’importo limite (art. 55 cpv. 2).
Art. 27a Decisione di contribuzione 1 Unitamente alla decisione di contribuzione l’Ufficio federale stabilisce gli oneri e le condizioni. 2 Esso stabilisce i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.
Art. 28a Convenzione
1 La convenzione tra la Confederazione e il Cantone è conclusa sotto forma di un
contratto di diritto pubblico. Essa ha per oggetto la realizzazione di uno o più progetti.
2 La convenzione disciplina segnatamente:
a. gli obiettivi del progetto; b. i provvedimenti che consentono di realizzare l’approccio globale; c. i contributi; d. il controlling; e. il versamento dei contributi; f. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario; g. gli oneri e le condizioni della Confederazione; h. la pubblicazione del progetto secondo gli articoli 12 e 12a delle legge fede- rale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio; i. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti; j. la durata e la risoluzione della convenzione. 3 A progetto concluso occorre verificare in che misura sono stati raggiunti gli obiet- tivi e se occorre prendere disposizioni perché non sono stati raggiunti.
3 RS 451
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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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