AS 2006 4873
Ordinanza che mette anticipatamente in vigore l'articolo 17<i>a</i> della modifica del 24 marzo 2006 della legge federale sulla protezione dei dati
Ordinanza che mette anticipatamente in vigore l’articolo 17a della modifica del 24 marzo 2006 della legge federale sulla protezione dei dati
del 22 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra III capoverso 2 della modifica del 24 marzo 20061 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:
Articolo unico 1 L’articolo 17a della modifica del 24 marzo 2006 della legge federale del 19 giugno
1992 sulla protezione dei dati entra in vigore il 15 dicembre 2006.
2 L’articolo 17a ha il tenore seguente:
Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota 1 Su preavviso favorevole dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell’en- trata in vigore di una legge in senso formale se: a. i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale; b. sono presi provvedimenti sufficienti per impedire lesioni della personalità; e c. la messa in opera del trattamento dei dati esige imperativamente una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore di una legge in senso formale. 2 La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se: a. l’adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche i cui effetti devono essere previamente valutati; b. l’adempimento di un compito richiede misure organizzative e tecniche importanti la cui efficacia deve essere previamente esaminata, segnatamente nell’ambito di una collaborazione tra organi federali e cantonali; o c. essa richiede la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità alle autorità cantonali mediante una procedura di richiamo.