Lexipedia

AS 2006 4945

Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura e i loro derivati

Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura e i loro derivati

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla frutta, la verdura e i loro derivati è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle con- fetture

Art. 5 cpv. 3 3 Per verdura si intendono anche le alghe (verdi, marroni e rosse) che abitualmente si preparano o si consumano come la verdura, ad eccezione delle microalghe quali la Spirulina o la Clorella.

Art. 7 Denominazione specifica

1 Sui contenitori e gli imballaggi di patate deve essere indicata la varietà.

2 Sugli imballaggi e sulle etichette di alghe deve esserne indicata la specie. Se non esiste una denominazione commerciale usuale o se una tale denominazione non è chiara, deve essere indicata la denominazione latina completa del ceppo di alga.

Art. 12 cpv. 4 lett. a, 6 lett. a e 7

4 In deroga al capoverso 3 si applica quanto segue:

a. per ribes nero, ribes rosso, sorbola, olivella spinosa, rosa canina e mele cotogne: 250 g;

6 In deroga al capoverso 5 si applica quanto segue:

a. per ribes nero, ribes rosso, sorbola, olivella spinosa, rosa canina e mele cotogne: 350 g; 7 La confettura extra di rosa canina, nonché la confettura senza semi di lamponi, more, ribes nero, mirtilli, ribes rosso possono essere prodotte interamente o parzial- mente con purea di frutta non concentrata.

1 RS 817.022.107

2006-2260 4945

Frutta, verdura e loro derivati RU 2006

Art. 20 lett. b, e, f, g, i Sono ammessi gli ingredienti seguenti: b. per le derrate alimentari descritte negli articoli 11, 13 e 15: pectina liquida secondo l’articolo 1 capoverso 6 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 20052 sugli additivi; e. per la confettura extra, la confettura semplice, la gelatina extra e la gela- tina semplice, ottenute da altri frutti: succo di agrumi; f. per la confettura semplice e la gelatina semplice, fabbricate con fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso o susine: succo di barbabietole rosse; g. per la confettura extra e la confettura semplice, fabbricate con rosa cani- na, fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso, rabarbaro o susine: succo di frutti rossi; i. per la confettura extra e la confettura semplice, la gelatina extra e la gela- tina semplice: scorze di agrumi.

Art. 21 cpv. 2 2 Le albicocche e le susine destinate alla fabbricazione della confettura semplice possono subire, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.

Art. 22 cpv. 4

4 La denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione dei frutti

utilizzati in ordine decrescente delle percentuali del peso delle sostanze di partenza. Per i prodotti fabbricati con tre o più specie di frutti la dichiarazione dei frutti utiliz- zati può essere sostituita dalla menzione «più frutti», da un’indicazione simile o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate.

II Le derrate alimentari interessate dalle modifiche di cui alla cifra I possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre

2007. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle

scorte.

2 RS 817.022.31

Frutta, verdura e loro derivati RU 2006

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Frutta, verdura e loro derivati RU 2006