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AS 2006 4967

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Modifica del 15 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:

Sostituzione di termini Concerne soltanto il testo francese.

Art. 3 cpv. 2bis 2bis Le indicazioni di cui al capoverso 2 devono figurare nel medesimo campo visivo della denominazione specifica.

Titolo precedente l’art. 5 Capitolo 2: Vino, mosto d'uva parzialmente fermentato, vino-mosto, succo d’uva parzialmente fermentato, bevande contenenti vino Sezione 1: Vino

Art. 5 rubrica Pratiche e trattamenti enologici consentiti

Rubrica precedente l’art. 6 Abrogata

Art. 9 cpv. 3 e 5 3 Il vino della categoria 3 deve recare la denominazione specifica «vino». È consen- tito completare la denominazione con l’indicazione del colore del vino. È vietata l’aggiunta di altre indicazioni quali origine, provenienza, vitigno o annata. È fatto salvo l’articolo 10 cpv. 1 lett. c.

5 Concerne soltanto il testo francese.

1 RS 817.022.110

2006-2266 4967

Bevande alcoliche RU 2006

Art. 10 rubrica, cpv. 2 e 7 Caratterizzazione 2 Le indicazioni, salvo quelle richieste all’articolo 2 capoverso 1 lettera q OCDerr2 e all’articolo 10 capoverso 1 lettera e della presente ordinanza, devono figurare nel medesimo campo visivo. 7 In caso d’utilizzo di trucioli di legno di quercia ai sensi del numero 27 dell’allegato 1 è escluso qualsiasi riferimento a un recipiente in legno come barrique o fusto.

Art. 12 Abrogato

Titolo precedente l’art. 14

Sezione 2: Mosto d’uva parzialmente fermentato, vino-mosto, succo d’uva parzialmente fermentato

Art. 16 Concerne soltanto il testo francese.

Titolo precedente l’art. 17 Sezione 3: Bevande contenenti vino

Art. 22 cpv. 2 lett. b

2 È consentito aggiungere:

b. sorte di zuccheri destinate a favorire la fermentazione secondaria nella pro- duzione di sidro spumante;

Art. 29 cpv. 2

2 Il tenore di alcool non deve superare il 3 per cento in volume.

Art. 56 cpv. 4 4 L’estratto totale dopo l’edulcorazione oppure dopo l’aggiunta di correttivi può raggiungere al massimo 10 g per litro.

Art. 58 cpv. 1 1 Il brandy è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dall’acquavite di vino con o senza miscelazione di distillato di vino.

2 RS 817.022.21

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Bevande alcoliche RU 2006

Art. 60 cpv. 1 1 L’acquavite di vinaccia (vinaccia, marc) è una bevanda spiritosa ottenuta esclusi- vamente da vinacce d’uva fermentate, mediante vapore acqueo oppure mediante distillazione, con eventuale aggiunta di acqua o di fecce. La distillazione deve essere eseguita a meno dell’86 per cento in volume. È ammessa una ridistillazione al mede- simo tenore alcolico.

Art. 62 cpv. 1 1 La bevanda spiritosa di cereali è ottenuta esclusivamente per distillazione di cereali ammostati e fermentati e ha le caratteristiche organolettiche delle materie prime.

Art. 63 cpv. 1

1 Il whisky (whiskey) è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante

distillazione di cereali ammostati, edulcorata con le amilasi del malto in essa conte- nute con o senza altri enzimi naturali e fermentata con lievito. Il mosto deve essere distillato a meno del 94,8 per cento in volume, così che il prodotto distillato abbia l’aroma e il sapore delle materie prime usate.

Art. 67 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 73 cpv. 5, frase introduttiva

5 Il gin distillato deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: ...

Art. 77 Abrogato

Art. 78 cpv. 5 e 6 5 Il liquore all’uovo (Advokat, Avocaat, Avocat) è una bevanda spiritosa a base di alcool etilico di origine agricola che contiene segnatamente tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il prodotto finito deve contenere almeno 140 g di tuorlo d’uovo per litro. 6 Il liquore con aggiunta di uovo è una bevanda spiritosa a base di alcool etilico di origine agricola che contiene segnatamente tuorlo d’uovo di qualità, albume e zuc- chero o miele. Il prodotto finito deve contenere almeno 70 g di tuorlo d’uovo per litro.

Art. 81 cpv. 4 Abrogato

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Art. 82 cpv. 2, 3 frase introduttiva e 4 2 Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti formulati per una delle catego- rie specifiche non possono assumere la relativa denominazione specifica. Devono essere designate come «bevanda spiritosa» oppure «bevanda alcolica». 3 Se sono mescolate, le seguenti bevande spiritose non possono recare la loro deno- minazione specifica: ...

4 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 83 cpv. 4 4 Nel caso delle bevande spiritose di cui agli articoli 57–64 e 66–76, non è necessa- rio indicare l’elenco degli ingredienti.

Art. 90 Concerne soltanto il testo francese.

II Gli allegati 1 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III Le bevande alcoliche interessate dalle modifiche delle cifre I e II possono essere fabbricate, importate ed etichettate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre

2007 e consegnate al consumatore fino all’esaurimento delle scorte.

IV La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2007.

15 novembre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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Allegato 1 (art. 5 cpv. 1)

Titolo dell’allegato

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni

Titolo precedente il numero 1

I. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti

Numeri 13, 14 e 23–27

13. aggiunta di tannino;

14. trattamento con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite massimo di 100 g di prodotto secco per ettolitro;

23. arricchimento del mosto d’uva mediante concentrazione parziale, compresi

osmosi inversa o evaporazione sottovuoto;

24. arricchimento del mosto d'uva mediante crioestrazione;

25. arricchimento del mosto d'uva mediante aggiunta di zucchero a secco, di

mosto d'uva concentrato e di mosto d'uva concentrato rettificato;

26 trattamento mediante elettrodialisi per la stabilizzazione tartrica del vino;

27. utilizzo di trucioli di legno di quercia.

Numero II II. Limiti e condizioni di alcune pratiche enologiche

1. Operazioni di arricchimento

1 L’aggiunta di mosto d’uva concentrato o di mosto d’uva concentrato rettificato non deve contribuire ad aumentare il volume iniziale di più dell’8 %. 2 Il tenore d’alcool dei vini svizzeri delle categorie 2 e 3 non deve superare, dopo l’arricchimento, il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi.

3 L’arricchimento non è considerato un taglio.

4 Ogni operazione d’arricchimento esclude il ricorso alle altre.

2. Utilizzo di trucioli di legno di quercia

1 I trucioli di legno non devono essere stati sottoposti a procedimenti fisici, chimici o enzimatici oltre al riscaldamento. Non è permessa alcuna aggiunta volta a influenza- re l’aroma naturale o l’estrazione dei composti fenolici.

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2 Il 95 % in peso dei trucioli di legno deve poter essere trattenuto da un setaccio con maglie di 2 millimetri (9 mesh).

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Allegato 6 (art. 55 cpv. 1)

lett. c ed e c. Acquavite di vino, acquavite di vinacce, marc, grappa, acquavite 37,5 % di frutta, acquavite di sidro di mele o di sidro di pere, acquavite di residui di frutta, acquavite di fecce di frutta, acquavite di bacche o di altri frutti, gin, gin distillato, acquavite di genziana, rum, acquavite di erbe, vodka, aquavit e. Bevanda spiritosa a base di cereali, acquavite di cereali, anice 35,0 %

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