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AS 2006 5189

Ordinanza del DFE sulla produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto e di vite certificati (s.l.) (Ordinanza del DFE sulla piante da frutto e di vite)

Ordinanza del DFE sulla produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto e di vite certificati (s.l.) (Ordinanza del DFE sulla piante da frutto e di vite)

Modifica del 2 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE dell’11 giugno 19991 sulle piante da frutto e di vite è modifi- cata come segue:

Titolo Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) (Ordinanza del DFE sulle piante da frutto)

Art. 1 cpv. 2 Abrogato

Art. 10 cpv. 3 3 L’Ufficio federale può, su domanda di un gruppo di produttori o di un’organizza- zione professionale, ammettere nel catalogo una varietà non protetta dalla legge federale del 20 marzo 19752 sulla protezione delle novità vegetali, se la varietà presenta un interesse particolare per la frutticoltura.

Art. 12 cpv. 3 e 4 3 Il numero massimo di generazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera b è fissato a: a. una per il melo, l’albicocco, il ciliegio, l’agriotto, il susino, il pesco, il pero e il cotogno; b. due per la fragola.

2006-0447 5189

Ordinanza del DFE sulla piante da frutto e di vite RU 2006

4 Il numero massimo di generazioni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b è fissato a una per il melo, l’albicocco, il ciliegio, l’agriotto, il susino, il pesco, il pero, il cotogno e la fragola.

Art. 15 lett. c I produttori riconosciuti sono tenuti a: c. combattere, sin dalla comparsa degli organismi o, se del caso, distruggere, fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 20013 sulla prote- zione dei vegetali relative all’obbligo di segnalare la comparsa di fitofagi e di malattie generalmente pericolose, il materiale di moltiplicazione e le piante che presentano indizi o sintomi di organismi nocivi menzionati nella lettera b;

Art. 22 cpv. 3 3 Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 20014 sulla protezione dei vegetali.

Art. 24 cpv. 3 3 Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio20015 sulla protezione dei vegetali.

Capitolo 2 Sezione 1 (art. 25 e 26) Abrogata

Titolo prima del Capitolo 2 Sezione 2 Abrogato

II Gli allegati sono modificati come segue:

1. Allegato 1

Titolo Esigenze relative alle particelle di moltiplicazione destinate alla produzione di materiale certificato (s.l.)

3 RS 916.20 4 RS 916.20 5 RS 916.20

Ordinanza del DFE sulla piante da frutto e di vite RU 2006

Capitolo A Abrogato

Capitolo B Titolo Abrogato

2. Allegato 2

Rinvio agli articoli Allegato 2 (art. 6, 7, 9, 13, 15, 19)

Capitolo A Abrogato

Capitolo B Titolo Abrogato

3. Allegato 3

Rinvio agli articoli Allegato 3 (art. 5–7, 17, 22)

Capitolo A Abrogato

Capitolo B Titolo Abrogato

4. Allegato 4

Titolo Esigenze relative all’imballaggio di materiale di moltiplicazione e piante certificati (s.l.)

Capitolo A Abrogato

Ordinanza del DFE sulla piante da frutto e di vite RU 2006

Capitolo B Titolo Abrogato

5. Allegato 5

Rinvio agli articoli Allegato 5 (art. 23)

Titolo Esigenze relative all’etichettatura

Capitolo A Abrogato

Capitolo B Titolo Abrogato

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

2 novembre 2006 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

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