AS 2006 5217
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 15 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 2 lett. o Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie: o. la peste aviaria (influenza aviaria);
Art. 3 lett. obis Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: obis. la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
Art. 4 lett. l Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: l. l’infezione dei polli e dei suini da Salmonella;
Art 5 lett. o u e ubis Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: o. abrogata u. le acariosi delle api (Varroa jacobsoni, Acarapis woodi e Tropilaelaps spp.); ubis. l’infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari;
Art. 6 lett. lbis, w e x I termini qui appresso sono definiti come segue: lbis. zoonosi: malattia trasmissibile dall’animale all’uomo;
1 RS 916.401
2006-0721 5217
Ordinanza sulle epizoozie RU 2006
w. volatili: uccelli dell’ordine dei gallinacei (Galliformes), dei palmipedi (Anseriformes) e degli struzioniformi (Struthioniformes); x. volatili da cortile: volatili tenuti in cattività.
Art. 12 cpv. 6 6 Il certificato d’accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento. Fanno eccezione i certificati d’accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d’accompagnamento per l’estivazione, a condizione che al rientro nell’azienda detentrice da cui l’animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti. Per i suini che vengono traspor- tati di notte per macellazione il certificato d’accompagnamento è valido fino all’arrivo al macello.
Art. 14 cpv. 1 1 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa o il cambiamento di detentore.
Art. 18a Registrazione di volatili da cortile
1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti volatili da cortile.
2 Essi rilevano il nome e l’indirizzo del detentore, le dimensioni e l’ubicazione dell’effettivo, il tipo di detenzione nonché, eventualmente, il numero assegnato all’azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali. 3 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di volatili da cortile o il cambiamento di detentore.
Art. 24 Abrogato
Art. 65 cpv. 2 2 Inserisce i risultati delle analisi e dei controlli ordinati nel sistema d’informazione centrale (art. 65a) e, su richiesta, presenta all’Ufficio federale un rapporto sui prov- vedimenti ordinati.
Art. 65a Registrazione elettronica dei rapporti sulle epizoozie 1 I rapporti sulle epizoozie di cui all’articolo 65 e i risultati di ulteriori controlli ufficiali eseguiti in applicazione della legge sulle epizoozie sono registrati in un sistema d’informazione centrale. 2 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull’inserimento dei dati nel sistema d’informazione centrale e sulla loro valutazione.
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Art. 65b Allestimento del sistema d’informazione centrale 1 L’Ufficio federale allestisce il sistema d’informazione centrale in collaborazione con i Cantoni. Dirige il progetto ed è competente in particolare per i seguenti compiti: a. prevede la realizzazione informatica, l’organizzazione, l’utilizzo e il finan- ziamento del sistema nonché la registrazione elettronica dei dati; b. dirige lo sviluppo della banca dati; c. dirige l’utilizzo della banca dati durante la fase pilota, in collaborazione con i Cantoni; d. dirige l’introduzione alla banca dati. 2 I costi per lo sviluppo della banca dati sono sostenuti per tre quarti dalla Confede- razione e per un quarto dai Cantoni. 3 I costi per l’utilizzo durante la fase pilota sono sostenuti per un terzo dalla Confe- derazione e per due terzi dai Cantoni. Ciascun Cantone versa un contributo di base annuo di 10 000 franchi e riceve, in contropartita, due postazioni d’accesso. La parte rimanente dei costi a carico dei Cantoni per l’utilizzo durante la fase pilota è ripartita fra i Cantoni in base al numero delle postazioni d’accesso messe a loro disposizione. L’Ufficio federale conclude con i Cantoni accordi sull’utilizzo del sistema d’infor- mazione centrale e sul pagamento delle postazioni d’accesso supplementari. 4 Il Cantone che non partecipa alla fase pilota può continuare a trasmettere i dati all’Ufficio federale come in passato.
Art. 75 cpv. 3 lett. c, d, e, ebis, eter, i, k e l
3 Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote:
Franchi
c. pecore 1600.– d. capre 1200.– e. suini 1600.– ebis. selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi 1500.– eter. camelidi del nuovo mondo 8000.– i. camelidi del nuovo mondo 170.– k. pesci da consumo 5.– per kg l. pesci da ripopolamento 20.– per kg
Art. 84 cpv. 1 1 Il veterinario cantonale registra senza indugio nel sistema d’informazione centrale di cui all’articolo 65a i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale.
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L’Ufficio federale può emanare direttive sulla forma, il contenuto e le scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.
Art. 91 cpv. 1 1 L’accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l’accesso a persone estranee per effettuare l’inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.
Art.116 cpv. 2 2 Il periodo d’incubazione è di 40 giorni per la peste suina africana e di 21 giorni per la peste suina classica.
Titolo prima dell’art. 122 Sezione 7: Malattie virali dei volatili A. Peste aviaria (influenza aviaria)
Art. 122 In generale 1 La peste aviaria è un’infezione dei volatili causata da virus influenzali di tipo A. Sono considerati ricettivi tutti i volatili, in particolare i volatili da cortile.
2 È considerata ad alta patogenicità se è causata da:
a. virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina; b. altri virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane. 3 È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A di sottotipo H5 o H7 che non rientrano nella definizione di cui al capoverso 2 lettera a.
4 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.
5 L’Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti le misure contro la peste aviaria ad alta patogenicità.
Art. 122a Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: provvedimenti nell’effettivo 1 In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.
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2 Sono considerati sospetti di contaminazione in particolare:
a. gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di con- tatti; b. gli effettivi in cui sono stati introdotti animali o uova da cova presumibil- mente infetti. 3 Il sequestro rinforzato di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.
4 I provvedimenti di sequestro possono essere estesi ad altre specie animali.
Art. 122b Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1 Nelle zone di protezione e di sorveglianza i volatili da cortile e altri volatili in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intru- sione di altri volatili.
2 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:
a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdot- ti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse; b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situa- to all’interno o al di fuori delle zone. 3 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché: a. tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale; b. i mezzi di trasporto e il materiale d’imballaggio siano puliti e disinfettati; e c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione. 4 Ordina la quarantena, conformemente all’articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2. 5 Altri volatili in cattività tenuti nell’economia domestica per compagnia e che non hanno contatti con i volatili di altri effettivi (uccelli da compagnia) possono essere trasferiti in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esem- plari.
Art. 122c Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza 1 La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.
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2 Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasporta- te fuori dalle stesse. 3 Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sor- veglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un’autorizzazione del veterinario uffi- ciale. 4 Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.
Art. 122d Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: ulteriori provvedimenti
1 Il veterinario cantonale provvede affinché:
a. i prodotti provenienti da effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta pro- pagazione dell’epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedi- menti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti di ori- gine animale della categoria 2 di cui all’articolo 5 OESA2 e le aziende di destinazione siano pulite e disinfettate; b. i materiali di trasporto e d’imballaggio contaminati siano disinfettati o eli- minati; c. ogni caso di sospetto o di epizoozia sia notificato al veterinario cantonale; d. le persone esposte al contagio siano protette da tale rischio. 2 Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L’estensione della zona di restrizione viene fissata dall’Ufficio federa- le dopo aver sentito il veterinario cantonale.
Art. 122e Peste aviaria a bassa patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività 1 Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell’effettivo infetto. 2 Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un’azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico. 3 In deroga all’articolo 88 il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di prote- zione e di sorveglianza. 4 Egli delimita una zona a rischio elevato (zona di restrizione) attorno all’effettivo infetto e può disporre controlli in altre aziende detentrici di animali come pure provvedimenti di cui agli articoli 89–92, 122b e 122c. L’estensione della zona di
2 RS 916.441.22
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restrizione viene fissata dall’Ufficio federale dopo aver sentito il veterinario canto- nale.
Art. 122f Peste aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà 1 In caso di diagnosi di peste aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà a. l’Ufficio federale ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell’epizoozia; b. il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra i vola- tili domestici e quelli selvatici; c. il veterinario cantonale può definire zone di controllo e di osservazione e disporre al loro interno i provvedimenti di cui agli articoli 89–92, 122b e 122c. L’estensione delle zone di controllo e di sorveglianza viene fissata dall’Ufficio federale dopo aver sentito il veterinario cantonale; d. il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici. 2 Dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale emana pre- scrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare negli uccelli selvatici in libertà contro la peste aviaria ad alta patogenicità.
Titolo prima dell’art. 123 B. Malattia di Newcastle
Art. 123 Campo d’applicazione e diagnosi 1 Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti i volatili tenuti in cattività e le loro uova da cova.
2 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.
Art. 123a Provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia 1 Il veterinario cantonale vieta la fornitura di uova e lo spandimento del letame proveniente da effettivi sospetti o infetti. 2 Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione o di sorveglian- za. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un’autorizza- zione del veterinario ufficiale. 3 Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell’epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all’articolo 5 OESA3.
3 RS 916.441.22
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Art. 123b Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare, d’intesa con l’Ufficio federale, che: a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdot- ti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse; b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situa- to fuori dalle zone. 2 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché: a. siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale; b. i mezzi di trasporto e il materiale d’imballaggio siano puliti e disinfettati; e c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione. 3 Il veterinario cantonale ordina la quarantena, conformemente all’articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 1.
Art. 123c Piccioni e uccelli ornamentali 1 Le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non si applicano alla malattia di Newcastle dei piccioni e degli uccelli ornamentali. 2 In deroga all’articolo 81 l’Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione dei piccioni; esso può renderla obbligatoria per la partecipazione a esposizioni, concorsi e manifestazioni analoghe.
Art. 124 e 125 Abrogati
Art. 129 cpv. 3 lett. c
3 L’analisi comprende:
c. per i suini: Brucella suis e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.
Art. 163 cpv. 1 lett. a e abis 1 In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro sem- plice di 1° grado dell’effettivo interessato. Ordina inoltre che: a. gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente; abis. entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;
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Art. 179d cpv.1 e 2
1 Sono considerati materiale a rischio specificato:
a. nei bovini di qualsiasi età: le tonsille, il mesentere e gli intestini dal duodeno al retto; b. nei bovini di età superiore ai 12 mesi: il cranio esclusa la mandibola inferio- re, il cervello, gli occhi e il midollo spinale con la dura madre (dura mater); c. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali ma escluse le verte- bre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro. 2 Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESA4). Si può aspettare anche fino al momento del taglio della carne per separare e in seguito eliminare le parti seguenti: a. le tonsille di animali della specie bovina fino a un peso di macellazione di
150 kg;
b. la colonna vertebrale, incluso l’osso sacro, di animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti.
Art. 180b Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di scrapie nell’effettivo in cui è stato tenuto l’animale infetto o negli effettivi che, d’intesa con l’Ufficio federale, sono stati oggetto di esami epide- miologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell’effettivo; b. l’incenerimento immediato della carcassa dell’animale infetto; c. l’eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell’animale infetto; d. l’individuazione e l’uccisione della madre dell’animale infetto; e. l’individuazione e l’uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette; f. l’uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani; g. l’invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti. 2 Il sequestro è revocato due anni dopo l’uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle. 3 Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizza- zione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengo- no uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena
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nell’effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ. 4 Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all’articolo 13 capoverso 1 OESA5. 5 Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l’Ufficio federale, rinunciare all’uccisione dell’effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l’effettivo deve essere visitato due volte all’anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.
Titolo prima dell’art. 182 Sezione 9a: Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini
Art. 182 Diagnosi 1 È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando
a. l’analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure b. viene messo in evidenza il virus PRRS.
2 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.
Art. 183 Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.
Art. 184 Caso di sospetto e obbligo di notifica
1 Vi è sospetto di PRRS quando:
a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano; b. nell’arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento; c. i decessi delle scrofe madri aumentano; d. la capacità d’ingrasso scende di oltre il 20 per cento, oppure e. l’analisi sierologica su un animale è risultata positiva. 2 I laboratori di analisi notificano al veterinario cantonale i casi risultati positivi alla PRRS.
5 RS 916.441.22
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Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto 1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterina- rio cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo.
2 Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
a. l’analisi sierologica delle scrofe madri se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo; b. l’analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a dieci settimane quando nell’effettivo si sono manifestati altri problemi; c. l’analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le uni- tà produttive quando nell’effettivo non è emerso alcun problema; d. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti; e. l’eliminazione del seme dei verri risultati positivi all’analisi sierologica. 3 La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b e c) avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’Ufficio federale. 4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l’analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.
Art. 185a Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che: a. gli animali risultati positivi siano macellati; b. tutti gli animali rimanenti siano esaminati ed eventualmente macellati; c. le stalle siano pulite e disinfettate. 2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che un’ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti è risultata negativa. I prelie- vi possono essere effettuati a partire da 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto. 3 La definizione del campione rappresentativo avviene in base ai dati dell’effettivo e dopo aver consultato l’Ufficio federale.
Art. 201 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza
2 Un effettivo di capre è riconosciuto indenne da AEC qualora:
a. tre analisi sierologiche effettuate a intervalli di almeno sei mesi abbiano for- nito un risultato negativo oppure siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 202 capoverso 3;
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b. l’analisi sierologica eseguita nel quadro della sorveglianza abbia fornito un risultato negativo; c. le capre di un nuovo effettivo provengano esclusivamente da effettivi rico- nosciuti indenni da AEC; 3 I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche. Il detentore deve notificare gli animali al veterinario cantonale.
Art. 202 Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre: a. l’eliminazione degli animali infetti o sospetti; b. l’eliminazione dei discendenti di femmine infette o sospette; c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.
2 Revoca il sequestro dopo che:
a. tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure b. le tre analisi sierologiche secondo l’articolo 201 capoverso 2 lettera a hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata a partire da sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e al termine della pulizia e della disinfezione.
3 Il veterinario cantonale può revocare il sequestro dopo sei mesi se:
a. in un gregge di oltre dodici animali è stato riscontrato soltanto un animale sieropositivo; b. gli accertamenti epidemiologici non hanno rilevato l’esistenza di un focolaio epizootico; e c. l’analisi successiva dell’effettivo eseguita dopo sei mesi ha fornito un risul- tato negativo in tutti gli animali.
Art. 203 Sequestro di 1° grado Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado degli effettivi rico- nosciuti non indenni da AEC.
Art. 245a cpv. 1 e 2
1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) quando:
a. la messa in evidenza dell’agente patogeno e i sintomi clinici o il risultato dell’esame macroscopico dei polmoni indicano una PE; oppure b. tre dei quattro criteri seguenti indicano una PE: i sintomi clinici, l’esame macroscopico dei polmoni, le analisi sierologiche o gli accertamenti epide- miologici.
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2 È diagnosticata l’actionbacillosi (APP) quando:
a. è dimostrato che i suini sono colpiti da un’infezione causata da Actinobacil- lus pleuropneumoniae; oppure b. in effettivi identificati come all’origine dell’infezione, a causa dei casi clinici di cui alla lettera a, l’analisi sierologica ha dato un risultato positivo o l’agente patogeno è stato messo in evidenza.
Art. 245c cpv. 2 e 4 2 I servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell’allevamento suino notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di PE e APP.
4 Abrogato
Art. 245d cpv. 1 lett. c e cpv. 3
1 Vi è sospetto di PE quando:
c. l’agente patogeno indica una PE; 3 Il sospetto di PE è considerato confutato se negli accertamenti successivi i criteri di cui all’articolo 245a capoverso 1 non sono soddisfatti.
Art. 245e cpv. 1 lett. c
1 Vi è sospetto di APP quando:
c. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un’infezione;
Art. 245g cpv. 2 2 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l’effettivo è sorvegliato confor- memente all’articolo 245c capoverso 3.
Titolo prima dell’art. 255
Sezione 12: Infezione dei polli e dei suini da Salmonella
Art. 255 Campo d’applicazione e diagnosi 1 Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l’infezione da Salmonella spp. dei polli e dei suini appartenenti alle seguenti categorie zootec- niche: a. animali d’allevamento della specie Gallus gallus per la produzione di uova da cova (animali d’allevamento); b. galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole);
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c. animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso); d. suini d’allevamento e da ingrasso.
2 È diagnosticata un’infezione da Salmonella qualora sia stato messo in evidenza
l’agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame o di suini. 3 D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Ufficio federale definisce i sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.
Art. 256 Obbligo di notifica 1 I laboratori comunicano al veterinario cantonale i risultati delle analisi di cui all’articolo 257. 2 Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole infetti o sospetti e le carcasse infette.
Art. 257 Sorveglianza
1 Se in un’azienda detentrice di volatili da cortile vi sono oltre 250 animali
d’allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso, essi devono essere sottoposti ad analisi per la ricerca di Salmonella.
2 Il detentore preleva campioni:
a. di animali d’allevamento ogni due settimane durante il periodo della deposi- zione; b. di ovaiole ad intervalli di 15 settimane durante il periodo di deposizione, la prima volta nella ventiquattresima settimana di vita; c. di animali da ingrasso a partire da tre settimane prima della macellazione.
3 Il veterinario di controllo preleva campioni:
a. di animali da allevamento:
3. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasfe-
rimento nella stalla per ovaiole,
4. durante il periodo della deposizione: entro quattro settimane dall’inizio,
a metà e a partire da otto settimane prima della fine del periodo (3 prelievi di campioni in totale); b. di galline ovaiole:
1. all’età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasfe-
rimento nella stalla per ovaiole,
2. a partire da nove settimane prima della macellazione.
4 Gli incubatoi con più di 1000 posti uovo devono prelevare campioni di ogni partita e sottoporli ad analisi.
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5 I suini d’allevamento e da ingrasso vengono esaminati per campionatura per la
ricerca di infezioni da Salmonella al momento della macellazione.
Art. 258 Prelievo di campioni ed analisi 1 I campioni devono essere analizzati in un laboratorio riconosciuto dall’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi. 3 Gli incubatoi, le aziende detentrici di volatili da cortile e i macelli suini devono conservare i risultati delle analisi di laboratorio per 24 mesi e presentarli su richiesta agli organi di controllo.
Art. 259 Caso di sospetto
1 Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se:
a. in un campione prelevato nell’ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di Salmonella che vanno combattuti per motivi di salute pubblica; b. l’analisi sierologica del sangue o delle uova ha dato un risultato positivo; oppure c. gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo di uova o di carne provenienti dall’effettivo in questione. 2 In caso di sospetto il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d’analisi e dispone l’analisi batteriologica per la ricerca di infezioni da Salmonella.
Art. 260 Caso di epizoozia
1 In caso di accertamento di sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di
salute pubblica, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che: a. l’effettivo infetto sia macellato o ucciso; b. le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all’articolo 5 OESA6 oppure che siano sottoposte a un trattamento per l’eliminazione delle salmo- nelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari; c. le uova già covate siano eliminate come sottoprodotti di origine animale del- la categoria 2 di cui all’articolo 5 OESA; d. la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.
6 RS 916.441.22
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2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell’effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state con- trollate mediante un’analisi batteriologica. 3 Ordina che la carne fresca di suini di cui è stata accertata la contaminazione sia sottoposta a un trattamento per l’eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.
Art. 261 Indennità Le perdite di animali causate da un’infezione da Salmonella spp. non sono indenniz- zate.
Titolo prima dell’art. 291a Capitolo 7: Disposizioni speciali concernenti le zoonosi
Art. 291a Sorveglianza delle zoonosi
1 Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici:
a. la brucellosi; b. la campilobatteriosi; c. l’echinococcosi; d. la listeriosi; e. la salmonellosi; f. la trichinellosi; g. la tubercolosi causata dal Mycobacterium bovis; h. Escherichia coli produttori di verotossine. 2 L’Ufficio federale sorveglia altre zoonosi o altri agenti zoonotici qualora la situa- zione epidemiologia o la valutazione dei rischi lo rendano necessario.
Art. 291b Valutazione del rischio 1 In collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica e dell’agricoltura, l’Ufficio federale registra i dati che consentono di individuare e caratterizzare i pericoli derivanti dalle zoonosi, di stimare il rischio d’esposizione di persone e animali e di valutare i rischi derivanti dalle zoonosi.
2 Il rischio derivante da una zoonosi è valutato in base ai criteri seguenti:
a. presenza dell’agente patogeno nell’uomo, negli animali, nelle derrate ali- mentari e negli alimenti per animali; b. conseguenze per la salute pubblica; c. ripercussioni economiche; d. andamento epidemiologico.
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Art. 291c Svolgimento della sorveglianza
1 La sorveglianza è svolta sui seguenti livelli della catena alimentare:
a. produzione primaria; b. produzione di derrate alimentari; c. produzione di alimenti per animali. 2 Essa si basa sui programmi di controllo e di sorveglianza prescritti dalla legislazio- ne sulle epizoozie e sulle derrate alimentari. 3 Dopo aver consultato gli Uffici federali della sanità pubblica e dell’agricoltura, l’Ufficio federale emana disposizioni tecniche sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
Art. 291d Sorveglianza dell’antibioticoresistenza 1 In collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica e dell’agricoltura, l’Ufficio federale registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l’antibioticoresistenza degli zoonotici e di altri agenti patogeni se questi ultimi mettono in pericolo la salute pubblica. A tale scopo effettua un programma di sorveglianza. 2 La sorveglianza dell’antibioticoresistenza si basa sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all’articolo 291c. 3 Dopo aver consultato gli Uffici federali della sanità pubblica e dell’agricoltura, l’Ufficio federale emana disposizioni tecniche sulla sorveglianza dell’antibiotico- resistenza degli agenti zoonotici e di altri agenti patogeni.
Art. 291e Rapporto sulle zoonosi L’Ufficio federale redige e pubblica annualmente un rapporto sulle zoonosi in colla- borazione con gli Uffici federali della sanità pubblica, dell’agricoltura e con l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Nel rapporto vengono fornite in partico- lare informazioni sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici, sulle antibioticoresistenze e sull’andamento epidemiologico.
Art. 293 rubrica e cpv. 1 Collaborazione nella sorveglianza e nella lotta contro le zoonosi 1 La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria e del controllo delle derrate alimentari nel quadro della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi.
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Art. 297 cpv. 1 lett. e
1 L’Ufficio federale ha i compiti seguenti:
e. approva i programmi di lotta elaborati delle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizoozie. L’approvazione comporta per le organizzazioni l’obbligo di comunicare regolarmente i risul- tati dei loro programmi.
Art. 302 cpv. 4
4 Può essere nominato veterinario ufficiale un veterinario che abbia seguito con
successo il corso di formazione di cinque giorni organizzato dall’Ufficio federale.
Art. 312 cpv. 4 4 I laboratori riconosciuti registrano regolarmente nella banca dati dei laboratori dell’Ufficio federale (banca dati del Centro d’informazione sulla salute degli animali in Svizzera) i dati sulla provenienza dei campioni che analizzano riguardo alle epizoozie soggette ad obbligo di notifica e i risultati di tali analisi.
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 Gli articoli 255 capoverso 1 lettera c e 257 capoverso 2 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
3 In un secondo momento entreranno in vigore:
a. gli articoli 65a, 84 capoverso 1, 255 capoverso 1 lettera d, 257 capoverso 5 e
312 capoverso 4;
b. le seguenti modifiche del diritto vigente:
1. articolo 70 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 maggio 19817 sulla prote-
zione degli animali (allegato, n. 2);
2. articolo 33 capoverso 3 dell’ordinanza del 18 agosto 20048 sui medi-
camenti per uso veterinario (allegato, n. 3);
3. articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 novembre 20059 concer-
nente la macellazione e il controllo delle carni (allegato, n. 4);
7 RS 455.1 8 RS 812.212.27 9 RS 817.190
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4. articolo 12 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 novembre 200510 sulla
qualità del latte (allegato, n. 5);
15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
10 RS 916.351.0
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Allegato
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Regolamento del 30 ottobre 191711 concernente il pegno sul bestiame
Art. 28–32 Abrogati
2. Ordinanza del 27 maggio 198112 sulla protezione degli animali
Art. 70 cpv. 3 3 Le autorità cantonali competenti registrano nel sistema d’informazione centrale di cui all’articolo 65a dell’ordinanza del 27 giugno 199513 sulle epizoozie i risultati dei controlli ufficiali eseguiti sugli effettivi degli animali da reddito.
3. Ordinanza del 18 agosto 200414 sui medicamenti per uso veterinario
Art. 33 cpv. 3 3 Gli organi di controllo possono inoltrare i rapporti all’Ufficio cantonale di veteri- naria ai fini della registrazione nel sistema d’informazione centrale di cui all’artico- lo 65a dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie.
4. Ordinanza del 23 novembre 200516
concernente la macellazione e il controllo delle carni
Art. 62 cpv. 4 4 Il veterinario dirigente presenta i dati all’Ufficio cantonale di veterinaria ai fini della registrazione nel sistema d’informazione centrale di cui all’articolo 65a dell’ordinanza del 27 giugno 199517 sulle epizoozie.
11 RS 211.423.1 12 RS 455.1 13 RS 916.401; RU 2006 5217 14 RS 812.212.27 15 RS 916.401; RU 2006 5217 16 RS 817.190 17 RS 916.401; RU 2006 5217
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Ordinanza sulle epizoozie RU 2006
5. Ordinanza del 23 novembre 200518 sulla qualità del latte
Art. 12 cpv. 4 4 Il veterinario ufficiale presenta i risultati dei controlli all’Ufficio cantonale di veterinaria ai fini della registrazione del sistema d’informazione centrale di cui all’articolo 65a dell’ordinanza del 27 giugno 199519 sulle epizoozie degli animali.
6. Ordinanza del 23 giugno 200420
concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Art. 9 cpv. 2 lett. e
2 Non è necessaria un’autorizzazione per:
e. la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale greggi della cate- goria 3 e di corpi di animali greggi o parti di essi nonché il loro utilizzo come alimenti per carnivori.
Art. 18 cpv. 1 e 3
1 Ad eccezione dei pesci, gli animali non possono essere alimentati con proteine
derivate da animali della loro stessa specie. Il foraggiamento con prodotti a base di sangue, latte, uova e i loro sottoprodotti non rientra nel divieto summenzionato.
3 Abrogato
Art. 18a Prodotti a base di sangue I prodotti a base di sangue possono essere utilizzati come componente di alimenti per suini, pollame e pesce se: a. il sangue non proviene da ruminanti e corrisponde ai requisiti di cui all’articolo 6 lettera a; b. il sangue proviene da macelli in cui non sono stati macellati ruminanti oppu- re da macelli in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati; c. il sangue e i prodotti da esso derivati vengono raccolti, trasportati, trasforma- ti e conservati separatamente dal sangue dei ruminanti e dai prodotti da esso derivati; d. sono stati sterilizzati a pressione secondo l’allegato 4 oppure sono stati rea- lizzati con un metodo che garantisce il rispetto delle norme microbiologiche di cui all’allegato 4, numero 39.
18 RS 916.351.0 19 RS 916.401; RU 2006 5217 20 RS 916.441.22
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e. la produzione del foraggio avviene in un impianto separato da quello in cui si producono alimenti per ruminanti; f. l’azienda di fabbricazione è stata notificata alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e l’economia lattiera; g. nell’azienda di fabbricazione si tiene un registro delle aggiunte di prodotti a base di sangue; e h. l’utilizzo e la conservazione di foraggio che contiene prodotti a base di san- gue avviene soltanto in aziende in cui non vi sono ruminanti.
Art. 18b Farina di pesce La farina di pesce può essere utilizzata come componente di alimenti per suini, pollame e pesce se: a. l’azienda di fabbricazione è stata notificata alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e l’economia lattiera; e b. è tenuto un registro delle aggiunte di farina di pesce.
Art. 21 cpv. 1 lett. c e 1bis 1 Per alimentare animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare posso- no essere utilizzati: c. dopo sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 4, i prodotti enumerati all’articolo 18 capoverso 2, a condizione che:
2. provengano da impianti che producono esclusivamente alimenti per
animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare e
3. vengano immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti e siano trasporta-
ti separatamente. 1bis In deroga al capoverso 1 lettera c, i prodotti enumerati all’articolo 18 capover- so 2 possono essere utilizzati per alimentare animali non ammessi come derrate alimentari anche senza la sterilizzazione a pressione, purché: a. vengano trasportati esclusivamente in contenitori appositi; b. siano trasportati direttamente dall’impianto di trasformazione di sottoprodot- ti di origine animale della categoria 3 all’azienda di fabbricazione di alimenti per animali e c. soddisfino le norme microbiologiche di cui all’allegato 4 numero 39.
Art. 44 cpv. 1 1 Fino al 31 dicembre 2007, ai suini possono essere somministrati alimenti liquidi contenenti proteine di origine suina (art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. b).
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Allegato 1, n. 31 lett. d 31. … d. numero dei marchi auricolari (eventualmente per le pelli e pellicce degli animali ad unghia fessa);
Allegato 3, n. 31 31. Fatta eccezione per pelli, pellame, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3 e per i prodotti del metabolismo, i sottoprodotti di origine anima- le possono essere trasformati soltanto in impianti di compostaggio chiusi e negli impianti di produzione di biogas.
Allegato 4, rinvio e numero 39 Allegato 4 (art. 12–15, 18a, 20 e 21 cpv. 1 e 1bis)
39 Prodotti di cui agli art. 18 cpv. 2 e 18a destinati ad essere
utilizzati come alimenti per animali Questi prodotti devono essere fabbricati mediante un metodo che garantisca il rispetto delle seguenti norme microbiologiche: a. Clostridium perfringens: assenza in 1 g (campioni di materiale prelevati direttamente dopo il trattamento termico); b. Salmonella spp.: assenza in 25 g: n=5, c=0, m=0, M=0 (campioni di materiale prelevati durante o al termine dell’immagazzinamento presso l’azienda di trasformazione); c. Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 g (campioni di mate- riale prelevati durante o al termine dell’immagazzinamento presso l’azienda di trasformazione). n = numero di campioni da sottoporre a prova; m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o inferiore a m; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuto negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
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7. Ordinanza del DFE del 10 giugno 199921
sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali
Allegato 1, n. 9, n. 9.1, colonna 8 Può essere utilizzato solo nella fabbricazione di alimenti destinati a suini, pollame, pesci e animali da reddito. Dichiarazione prescritta (materia prima e alimenti com- posti per animali): contiene prodotti a base di sangue, non può essere somministrato a ruminanti.
Allegato 4, parte 2, lett. a I prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o messi in commercio sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali da reddito: a. farina di sangue, plasma sanguigno e cellule sanguigne di ruminanti (prodot- ti ottenuti per essiccazione – eventualmente dopo separazione meccanica – dal sangue di animali macellati);
21 RS 916.307.1
5240