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AS 2006 5245

Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali

Ordinanza dell’UFAG concernente la concessione di contributi nell’allevamento di animali

Modifica del 15 novembre 2006

L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:

I L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19981 concernente la concessione di contri- buti nell’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a–g 1 Per l’esportazione nei Paesi confinanti, per le singole categorie di animali vengono versati i seguenti contributi all’esportazione: franchi

a. vacche (gravide e non gravide) 1050 b. giovenche gravide 1050 c. vacche con vitelli 1300 d. tori (da 9 a 24 mesi) 850 e. giovani animali (da 4 a 6 mesi) 320 f. giovani animali (da 7 a 9 mesi) 450 g. giovani animali femmina (da 10 a 20 mesi) 600

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

1 RS 916.310.31

2006-2675 5245

Concessione di contributi nell’allevamento di animali RU 2006

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