AS 2006 5369
Ordinanza del DATEC concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL)
Ordinanza del DATEC concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero (OJAR-FCL)
Modifica del 7 dicembre 2006
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del 14 aprile 19991 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d’aero- plano e d’elicottero è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 3 lett. b 1 I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze, abilita- zioni, riconoscimenti e autorizzazioni per piloti d’aeroplano (JAR-FCL 1) e d’elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da adempire per lo svolgi- mento di una formazione riconosciuta e degli esami di capacità. 3 Se non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento del 25 marzo 19752 concernente le licenze del persona- le aeronavigante (RPA). Esse disciplinano in particolare: b. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d’elicottero per atterraggi in montagna, decolli con nebbia in pianura e nebbia alta, voli di lavoro, voli con equipag- giamento di rilevamento notturno e voli per il lancio di paracadutisti;
Art. 3 cpv. 2 Abrogato
Art. 4 Rilascio, proroga e rinnovo Le licenze, le abilitazioni, i riconoscimenti e le autorizzazioni secondo i regolamenti JAR-FCL sono rilasciati, prorogati e rinnovati dall’Ufficio federale.
2006-2410 5369
Licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero RU 2006
Art. 5 cpv. 3 3 In deroga ai regolamenti JAR-FCL, i titolari di licenze per pilota professionista possono esercitare i loro diritti sul territorio svizzero sino alla fine dell’anno in cui compiono il 65° anno di età.
Art. 7 cpv. 3 primo periodo, 5 e 6 3 Al momento del primo rinnovo dell’autorizzazione JAR-FCL di cui al capoverso 2, al più tardi tuttavia entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per pilota d’aeroplani e entro il 31 dicembre 2009 per quanto concerne quella per pilota d’elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempire tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL. … 5 A partire dal 1° gennaio 2007 tutti gli organismi di formazione per piloti d’elicot- tero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA3 possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2009.
6 Gli organismi di formazione tengono i corsi secondo i programmi d’insegnamento
e di formazione dei regolamenti JAR-FCL e dell’Ufficio federale. È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3.
1 A partire dal 1° gennaio 2007 i titolari di una licenza per pilota d’elicottero rila- sciata in base al RPA4 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condi- zione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Sviz- zera. 2 A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d’elicot- tero devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l’ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale. 3 A partire dal 1° gennaio 2007 tutte le licenze per pilota d’elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL. 3bis Fino al 31 dicembre 2008 tutte le autorizzazioni del tipo conseguite fino al 31 dicembre 2006 potranno, su richiesta, essere prorogate o rinnovate una volta per un periodo di almeno 12 mesi, a condizione che siano adempiute le condizioni del RPA o del regolamento JAR-FCL 2. Scaduto questo periodo, per proroghe o rinnovi si applica il regolamento JAR-FCL 2.
3 RS 748.222.1 4 RS 748.222.1
Licenze JAR-FCL per piloti d’aeroplano e d’elicottero RU 2006
Art. 10 cpv. 2 ultimo periodo
2 … Esse sono pubblicate inoltre sul sito Internet dell’Ufficio federale5.
Art. 12 cpv. 1 1 In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore, per tenere conto dell’evoluzione tecnica o per una maggiore sicurezza dell’equipaggio, dei passeggeri o di terzi, l’Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della presente ordi- nanza o adottare nuovi provvedimenti.
II Il regolamento del 25 marzo 19756 concernente le licenze del personale aeronavi- gante (RPA) è modificato come segue:
1bis I corsi di formazione per l’ottenimento delle licenze JAR-FCL, che hanno avuto inizio prima del 1° luglio 1999 per i piloti d’aeroplano e prima del 1° gennaio 2007 per i piloti d’elicottero, sottostanno al presente regolamento a condizione che siano portati a termine rispettivamente entro il 30 giugno 2002 e entro il 31 dicembre 2009.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
7 dicembre 2006 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
5 http://www.aviation.admin.ch
6 RS 748.222.1
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