AS 2006 5627
Ordinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OpersTF)
Modifica del 20 novembre 2006
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale2 del Tribunale federale. Circolari e direttive la completano.
Art. 9 Livelli di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers)
Le prestazioni del personale sono valutate secondo i seguenti cinque livelli: A++: eccellente: supera ampiamente le aspettative; A+: molto buono: supera chiaramente le aspettative; A: buono: risponde pienamente alle aspettative; B: sufficiente: risponde alle aspettative; C: insufficiente: non risponde alle aspettative.
Art. 25 Evoluzione dello stipendio (art. 15 LPers) 1 L’importo massimo della classe di stipendio funge da base di calcolo per l’evolu- zione dello stipendio in funzione della prestazione e dell’esperienza. 2 Sino all’importo massimo della classe di stipendio 26, lo stipendio viene aumenta- to annualmente come segue: a. un mezzo per cento in caso di prestazioni sufficienti; b. tre per cento in caso di buone prestazioni; c. quattro per cento in caso di prestazioni molto buone; d. sei per cento in caso di prestazioni eccellenti.
1 RS 172.220.114 2 Le designazioni delle funzioni contenute in questa ordinanza valgono indistintamente per le persone dei due sessi.
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3 Al di sopra del massimo della classe di stipendio 26 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue sino all’importo massimo della classe di stipendio 29: a. due e mezzo per cento in caso di buone prestazioni; b. tre per cento in caso di prestazioni molto buone; c. quattro per cento in caso di prestazioni eccellenti. 4 Al di sopra del massimo della classe di stipendio 29 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue sino all’importo massimo della classe di stipendio 31: a. uno e mezzo per cento in caso di buone prestazioni; b. due per cento in caso di prestazioni molto buone; c. tre per cento in caso di prestazioni eccellenti. 5 Al di sopra del massimo della classe di stipendio 31 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue: a. uno per cento in caso di buone prestazioni; b. due per cento in caso di prestazioni molto buone; c. tre per cento in caso di prestazioni eccellenti. 6 Se i crediti attribuiti al datore di lavoro non sono sufficienti, gli aumenti previsti sono ridotti in modo corrispondente.
Art.30 cpv. 2 2 I principi del Dipartimento federale delle finanze sono applicati per analogia.
Art. 31 cpv. 2 e 3 2 Qualora la valutazione globale risulti insufficiente, a partire dalla classe di stipen- dio 29 lo stipendio viene ridotto. La riduzione è dell’uno per cento per il primo anno e del due per cento dal secondo anno.
3 Se nonostante le misure adottate le prestazioni non migliorano, il rapporto di
lavoro è disdetto.
Art. 33 cpv. 2–4 2 Quale ricompensa per prestazioni particolari possono essere corrisposti piccoli premi in natura.
3 Premi per prestazioni possono essere assegnati anche a gruppi di impiegati.
4 I principi del Dipartimento federale delle finanze sono applicati per analogia.
Art. 34 cpv. 1 1 Qualora lo stipendio abbia raggiunto l’importo massimo della classe di stipendio, può essere corrisposto un premio di riconoscimento, a condizione che le prestazioni corrispondano ai livelli di valutazione A+ o A++.
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Art. 40 cpv. 2–4 2 A Losanna sono considerati giorni festivi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto (gior- no della Festa nazionale), il Lunedì della Festa federale di ringraziamento, il Natale e il giorno di Santo Stefano. Il personale ha libero anche il pomeriggio della vigilia di Natale e il pomeriggio di san Silvestro. 3 A Lucerna sono considerati giorni festivi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il Corpus Domini, il 1° agosto (giorno della Festa nazionale), l’Assunzione di Maria, il 2 ottobre, Ognissanti, l’Immacolata Concezione, il Natale e il giorno di Santo Stefano. Il personale ha libero anche una mezza giornata in occasione del giovedì grasso e del lunedì grasso, come pure il pomeriggio della vigilia di Natale e il pomeriggio di san Silvestro. 4 Per gli impiegati del Tribunale federale che lavorano altrove valgono le prescrizio- ni federali in vigore per le relative sedi.
Art. 58 cpv. 4 4 Restano riservati gli articoli 150–156 in relazione con l’articolo 162 capoverso 1 lettera c della legge federale del 13 dicembre 20023 sull’Assemblea federale.
Art. 59 Abrogato
Art. 62 cpv. 3 lett. c 3 Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono inoltre essere pronunciate le misure disciplinari se- guenti: c. cambiamento della durata del lavoro
Art. 80a Commissione di conciliazione conformemente alla legge federale sulla parità dei sessi
1 La commissione di conciliazione secondo la legge federale del 24 marzo 19954
sulla parità dei sessi si compone di quattro membri. Essa conta un numero uguale di donne e di uomini. 2 Il datore di lavoro è rappresentato da due collaboratori scientifici del Segretariato generale di sesso diverso. La delegazione del personale designa due membri di cui almeno uno al proprio interno e almeno un cancelliere o una cancelliera. Il capo del personale funge da presidente.
3 RS 171.10 4 RS 151.1
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3 La procedura è retta per analogia dalle norme dell’ordinanza del 10 dicembre
20045 sulla commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi.
Art. 82 Corte plenaria La Corte plenaria è competente per la conclusione, la modifica e la rescissione dei rapporti di lavoro del segretario generale e del suo sostituto.
Art. 83 Abrogato
Art. 84 cpv. 1 prima frase
1 La Commissione amministrativa è competente per le questioni concernenti i can-
cellieri e i collaboratori scientifici direttamente sottoposti al segretario generale. …
Art. 86 cpv. 1 lett. b, c, e nonché cpv. 2 b. abrogata c. le Corti per l’assunzione e l’attribuzione dei loro cancellieri; e. abrogata
2 Abrogato
Art. 87 cpv. 1
1 La Commissione amministrativa emana le direttive concernenti le condizioni di
assunzione, lo stipendio iniziale e la carriera dei cancellieri (art. 21 e 23).
II L’ordinanza del 23 ottobre 20016 sul personale del Tribunale federale delle assicura- zioni è abrogata.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
20 novembre 2006 In nome del Tribunale federale svizzero Il presidente: Giusep Nay Il segretario generale: Paul Tschümperlin
5 RS 172.327.1 6 RU 2001 3287
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