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AS 2006 5963

Decisione n. 1/2006 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera riguardante la creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella regione alpina

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n. 1/2006 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 22 giugno 2006 riguardante la creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico nella regione alpina

Adottata il 22 giugno 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2006

Il Comitato, visto l’accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia1, in particolare l’articolo 45 e l’arti- colo 51, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’Accordo è istituito un osservato- rio permanente di rilevamento del traffico stradale, ferroviario e combinato nella regione alpina. (2) A tal fine, l’Accordo stabilisce che le parti contraenti determinano il finan- ziamento e le modalità amministrative di funzionamento dell’osservatorio con una decisione del Comitato misto, decide:

Art. 1 È istituito un osservatorio comune Comunità europea/Svizzera di rilevamento del traffico nella regione alpina, di seguito denominato «l’osservatorio».

Art. 2 1. L’osservatorio centralizza i dati statistici delle organizzazioni comunitarie, inter- nazionali e nazionali relativi al traffico su strada e per ferrovia e al trasporto combi- nato, accompagnato e non, nella regione alpina. L’osservatorio riferisce ogni anno al Comitato misto in merito all’evoluzione del traffico nelle suddette modalità di trasporto. 2. L’osservatorio riunisce i dati relativi alla congestione delle infrastrutture e all’ambiente, nonché altri dati statistici che il Comitato misto richiede per il corretto

RS 0.740.722 1 RS 0.740.72

2006-2051 5963

Creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico RU 2006 nella regione alpina. Dec. n. 1/2006 Comunità/Svizzera

svolgimento del proprio incarico e conformemente all’articolo 47 dell’Accordo sui trasporti terrestri.

3. L’osservatorio offre la propria consulenza al Comitato misto se questo deve

decidere in merito all’eventuale applicazione delle misure unilaterali di salvaguardia indicate all’articolo 46 dell’Accordo sui trasporti terrestri.

4. Il Comitato misto può affidare altri incarichi all’osservatorio.

Art. 3 1. L’osservatorio utilizza, per quanto possibile, le statistiche esistenti e quelle rea- lizzate in base al diritto comunitario e al diritto svizzero. 2. Se possibile, l’osservatorio utilizza le definizioni comuni e i formati di inserimen- to e di trasmissione dei dati definiti per le statistiche comunitarie sui trasporti. In assenza di tali definizioni e formati o se questi fossero inadeguati, l’osservatorio definisce formati semplici e di facile utilizzo.

3. Le statistiche sono scambiate solo sotto forma di dati aggregati e non devono

consentire di identificare le singole imprese di trasporto, in conformità delle legisla- zioni applicabili della Confederazione Svizzera e della Comunità europea in materia di protezione dei dati e di riservatezza dei dati statistici.

Art. 4 1. Le attività dell’osservatorio sono dirette dal gruppo di lavoro «Osservatorio» istituito dalla decisione n. 1/20032 del Comitato misto. 2. Il gruppo di lavoro realizza gli obiettivi strategici dell’osservatorio definiti dal comitato misto e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi fissati. 3. Il gruppo di lavoro è costituito da almeno un rappresentante dell’Ufficio federale di statistica e da un rappresentante dell’Ufficio federale dei trasporti della Svizzera e da due rappresentati della Commissione delle Comunità europee, di cui uno prove- niente dal settore dei trasporti e l’altro dal settore statistico. I membri del gruppo di lavoro possono essere coadiuvati, nel corso delle riunioni, da rappresentanti di altre istituzioni in veste di osservatori. 4. Le attività di raccolta dei dati e la preparazione delle relazioni sono affidate ad un prestatore di servizi selezionato in conformità delle norme sugli appalti pubblici. L’appalto in questione è disciplinato dalle direttive comunitarie sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici fondate sull’Accordo sugli appalti pubblici, del 15 aprile 19943, concluso nell’ambito dell’OMC. Tutti i bandi di gara sono pubblica- ti dalla Confederazione Svizzera e dalla Commissione delle Comunità europee. La selezione del prestatore dei servizi, e in particolare la preparazione del capitolato d’oneri e la decisione in merito all’aggiudicazione dell’appalto, è effettuata congiun- tamente dalle parti contraenti nell’ambito del gruppo di lavoro «Osservatorio».

2 Non pubblicata nella RU.

3 RS 0.632.231.422

Creazione di un Osservatorio comune di rilevamento del traffico RU 2006 nella regione alpina. Dec. n. 1/2006 Comunità/Svizzera

L’appalto è aggiudicato all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto di appalto è disciplinato dal diritto svizzero ed è firmato, per le due parti contraenti, dai capi delegazione in seno al Comitato misto. 5. Il gruppo di lavoro esamina e adotta, di comune accordo, le relazioni presentate dal prestatore dei servizi e invia le proprie conclusioni al Comitato misto, che adotta le decisioni del caso. Se una relazione non è adottata, il gruppo di lavoro comunica al Comitato misto le posizioni divergenti espresse al suo interno.

6. Le autorità degli Stati membri della Comunità europea e della Confederazione

Svizzera garantiscono al prestatore dei servizi l’accesso a tutti i dati statistici di cui dispongono per consentirgli la corretta esecuzione del contratto.

Art. 5 1. Le spese connesse all’esecuzione del contratto di cui all’articolo 4, paragrafo 4, sono sostenute in parti uguali dalla Svizzera e dalla Comunità europea. L’importo massimo messo a bilancio per il presente contratto è pari a 250 000 EUR per il primo anno e, in funzione della disponibilità e della qualità dei dati da rilevare, a

100 000 EUR per gli anni successivi.

2. Ciascuna parte sostiene le spese connesse alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro «Osservatorio». 3. Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni del gruppo di lavoro sono in genere sostenute dalla parte che esercita la presidenza. 4. Le spese relative alla consulenza di esperti incaricati da una sola parte sono sostenute da quest’ultima.

Art. 6 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Berna, il 22 giugno 2006.

Il Presidente: Il Capo della delegazione della Comunità europea: Max Friedli Enrico Grillo Pasquarelli

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