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AS 2006 5967

Decisione n. 2/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera relativo alla modifica dell'allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Decisione n. 2/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Adottata il 18 ottobre 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2006

Il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1, (in seguito «l’Accordo»), in particolare l’articolo 23 paragrafo 4, decide:

Art. 1 1. Dopo il punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’Accordo, introdotto dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 12 luglio 20052, è inserito il seguente testo: «6. Gestione del traffico aereo»

2. Il punto 6 (Altri) dell’allegato all’Accordo diventa punto 7.

Art. 2 1. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo:

«n. 549/2004 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (‹regolamento quadro›). La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 6, 8, paragrafo 1, 10, 11 e 12. Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal primo comma dell’allegato all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli ‹Stati membri› all’articolo 5 del regolamento (CE)

1 RS 0.748.127.192.68 2 RU 2005 4767

2006-0544 5967

Trasporto aereo. Dec. n. 2/2006 Comunità/Svizzera RU 2006

n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.» 2. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo:

«n. 550/2004 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico euro- peo (‹regolamento sulla fornitura di servizi›). La Commissione svolge in relazione alla Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza dell’articolo 16, qui di seguito modificato. Ai fini dell’Accordo, il testo del regolamento si intende così modificato: a) L’articolo 3 è così modificato: Al paragrafo 2, dopo l’espressione ‹la Comunità›, sono inserite le parole ‹e la Sviz- zera›. b) L’articolo 7 è così modificato: Ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione ‹la Comunità›, sono inserite le parole ‹e la Svizzera›. c) L’articolo 8 è così modificato: Al paragrafo 1, dopo l’espressione ‹la Comunità›, sono inserite le parole ‹e la Sviz- zera›. d) L’articolo 10 è così modificato: Al paragrafo 1, dopo l’espressione ‹la Comunità›, sono inserite le parole ‹e la Sviz- zera›. e) Il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: ‹3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornito- re di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.› »

3. Dopo l’integrazione contemplata di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione è inserito il seguente testo:

«n. 551/2004 Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico euro- peo (‹regolamento sullo spazio aereo›). La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 2, 3, paragrafo 5, e 10.»

Trasporto aereo. Dec. n. 2/2006 Comunità/Svizzera RU 2006

4. Dopo l’integrazione contemplata dall’articolo 2, paragrafo 3, della presente deci- sione è inserito il seguente testo:

«n. 552/2004 Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (‹regolamento sull’interoperabilità›). La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3. Nel quadro del presente Accordo, il testo del regolamento è adeguato come segue: a) L’articolo 5 è così modificato: Al paragrafo 2, dopo l’espressione ‹la Comunità›, sono inserite le parole ‹e la Sviz- zera›. b) L’articolo 7 è così modificato: Al paragrafo 4, dopo l’espressione ‹la Comunità›, sono inserite le parole ‹e la Sviz- zera›. c) L’allegato III è così modificato: Alla sezione 3, al secondo ed all’ultimo comma, dopo l’espressione ‹la Comunità›, sono inserite le parole ‹e la Svizzera›.»

5. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della presente decisione è inserito il seguente testo:

«n. 2096/2005 Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione. La Commissione svolge in Svizzera le funzioni che le sono attribuite in forza dell’articolo 9.»

6. Dopo l’integrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, della presente decisione è inserito il seguente testo:

«n. 2150/2005 Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo.»

Trasporto aereo. Dec. n. 2/2006 Comunità/Svizzera RU 2006

Art. 3 Al punto 3 (Armonizzazione tecnica) dell’allegato all’Accordo, è soppresso il testo che segue:

«n. 93/65 Direttiva del Consiglio relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. (Art. 1–5, 7–10)

n. 97/15 Direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva del Consiglio 93/65/CEE relativa alla definizione e all’utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l’acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. (Art. 1–4, 6)»

Art. 4 La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006 Per il Comitato Il capo della delegazione della Comunità: Daniel Calleja Crespo Il capo della delegazione svizzera: Raymond Cron

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