AS 2006 5991
Decisione n. 4/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera relativo alla modifica dell'allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo
Testo originale
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Decisione n. 4/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera
Adottata il 27 ottobre 2006 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2006
Il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1, (in seguito «l’Accordo»), in particolare l’articolo 23 paragrafo 4, decide:
Art. 1 1. Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, è aggiunto il seguente testo:
«n. 1702/2003 Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambien- tale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione. Ai fini dell’Accordo, il testo del regolamento si intende modificato come segue: L’articolo 2 è così modificato: Ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14 la data ‹28 settembre 2003› è sostituita dal seguente testo ‹la data di entrata in vigore della decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera che include il regolamento (CE) n. 1592/2002 nell’allegato all’Accordo›.»
2. Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’Accordo, dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:
«n. 2042/2003 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e
1 RS 0.748.127.192.68
2006-0545 5991
Trasporto aereo. Dec. n. 4/2006 Comunità/Svizzera RU 2006
pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.»
3. Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’Accordo, dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:
«n. 381/2005 Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certifi- cazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione.»
4. Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’Accordo, dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:
«n. 488/2005 Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.»
Art. 2 La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato Il capo della delegazione della Comunità: Daniel Calleja Crespo Il capo della delegazione svizzera: Raymond Cron