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AS 2006 797

AS 2006 797

Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)

Modifica del 1° febbraio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 gennaio 19971 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 142 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane; visto il decreto federale del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali,

Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Le importazioni effettuate nei limiti dei contingenti tariffari conformemente all’articolo 3 capoverso 1 sono ammesse in franchigia di dazio nell’ordine di accet- tazione delle dichiarazioni, fino ad esaurimento del rispettivo contingente.

2 L’Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elet-

tronica, lo stato d’utilizzazione dei contingenti tariffali.

Art. 5 cpv. 2

2 La proposta di sdoganamento di merci che fanno parte di contingenti tariffari

conformemente all’articolo 3 capoverso 1 deve essere effettuata per via elettronica.

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