AS 2006 797
AS 2006 797
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)
Modifica del 1° febbraio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 gennaio 19971 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 142 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane; visto il decreto federale del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali,
Art. 4 cpv. 1 e 2 1 Le importazioni effettuate nei limiti dei contingenti tariffari conformemente all’articolo 3 capoverso 1 sono ammesse in franchigia di dazio nell’ordine di accet- tazione delle dichiarazioni, fino ad esaurimento del rispettivo contingente.
2 L’Amministrazione federale delle dogane pubblica periodicamente, per via elet-
tronica, lo stato d’utilizzazione dei contingenti tariffali.
Art. 5 cpv. 2
2 La proposta di sdoganamento di merci che fanno parte di contingenti tariffari
conformemente all’articolo 3 capoverso 1 deve essere effettuata per via elettronica.