AS 2006 857
Ordinanza sulla navigazione militare
Ordinanza sulla navigazione militare (ONM)
del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27 capoverso 4 e 56 capoverso 1 della legge federale del
3 ottobre 19751 sulla navigazione interna (LNI);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina, per la navigazione militare, le deroghe a norme di circolazione civili, segnatamente l’ammissione dei natanti militari, l’istruzione e l’ammissione dei loro conduttori nonché provvedimenti di circolazione particolari.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile all’impiego di natanti militari, veicoli anfibi militari e altri mezzi militari anfibi e d’immersione nell’ambito di attività militari di servizio, attività premilitari e attività militari fuori del servizio sulle acque pubbliche entro i confini nazionali o nel settore attribuito alla Svizzera. 2 Del rimanente sono applicabili le prescrizioni in materia di navigazione civile.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti: a. natanti militari: natanti acquistati, noleggiati o requisiti per l’esercito; b. conduttori di natanti militari: titolari di un permesso di condurre natanti mili- tare utilizzato in relazione con un’attività militare di servizio o con una atti- vità militare fuori del servizio.
RS 510.755
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Art. 4 Competenze 1 L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è compe- tente per: a. la sorveglianza dell’applicazione della presente ordinanza in seno al Dipar- timento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) b. l’approvazione del tipo, l’ammissione e l’ispezione periodica dei natanti militari; c. l’ammissione dei conduttori di natanti militari e dei periti della navigazione militare; d. il rilascio e la revoca della licenza di navigazione militare, del permesso di condurre natanti militare e della licenza di perito della navigazione militare; e. la rappresentanza del DDPS, in quanto ufficio della navigazione, in seno all’Associazione dei servizi cantonali della navigazione e presso l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
2 La Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio è competente per:
a. l’istruzione e il perfezionamento dei conduttori di natanti militari; b. la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti della naviga- zione necessari all’istruzione e agli esami conformemente alle direttive dell’UCNEs; c. la consulenza specialistica e il controllo nell’ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio.
3 La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per:
a. la prontezza d’impiego e la sicurezza d’esercizio dei natanti militari; b. il controllo periodico dei natanti militari conformemente alle direttive dell’UCNEs.
4 armasuisse è competente per:
a. l’acquisto dei natanti militari; b. la consulenza tecnica a favore degli organi militari. 5 Il comandante di truppa responsabile assicura l’applicazione della presente ordi- nanza e delle prescrizioni civili nell’ambito delle attività militari di servizio. 6 La polizia militare provvede alla sicurezza della navigazione militare. È segnata- mente competente per: a. l’esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione; b. l’accertamento dei fatti in occasione di incidenti della navigazione.
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Sezione 2: Natanti militari
Art. 5 Approvazione del tipo La costruzione e l’equipaggiamento dei natanti militari possono derogare alle pre- scrizioni civili quando l’attività militare lo esige. In questi casi l’approvazione del tipo è rilasciata dall’UCNEs d’intesa con l’UFT.
Art. 6 Immatricolazione 1 L’UCNEs provvede all’immatricolazione dei natanti militari e li dota di una licen- za di navigazione militare e di targhe di controllo militari.
2 Non devono essere immatricolati:
a. i natanti-traghetto; b. le parti di ponti semoventi; c. i battipalo su piattaforme galleggianti.
Art. 7 Licenza
1 L’UCNEs può, per motivi logistici, rinunciare a iscrivere il numero del motore
sulla licenza di navigazione. 2 Il carico ammissibile dei natanti militari è stabilito come carico utile o come nume- ro di persone autorizzato. Una persona, compreso l’equipaggiamento, è equiparata a un carico utile di 100 kg.
Art. 8 Luci di bordo 1 I natanti militari portano luci per la navigazione, luci d’ingombro e luci lampeg- gianti o, come minimo, una luce chiara visibile da ogni lato. Le luci non devono essere fissate in maniera permanente. 2 Il capoverso 1 è applicabile anche ai natanti-traghetto, alle parti di ponti semoventi e agli oggetti galleggianti analoghi.
Art. 9 Utilizzazione
2 I civili possono essere presi a bordo di natanti militari:
a. nel quadro di un’attività militare che esige la loro partecipazione; b. come ospiti nell’ambito di attività militari;
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c. nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all’ordinanza dell’8 dicembre 19973 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC), d. in casi d’emergenza o per prestare aiuto.
Sezione 3: Condotta di natanti militari
Art. 10 Istruzione 1 I militari e i giovani pontonieri previsti per condurre natanti militari sono istruiti come conduttori di natanti militari in scuole e corsi militari, rispettivamente in corsi nell’ambito delle attività premilitari. 2 Le lezioni di guida sono impartite da personale specializzato e possono aver luogo, in parte, collettivamente.
Art. 11 Esami 1 Gli esami di conduttore militari sono eseguiti da periti della navigazione militare.
2 Per gli esami è applicabile il regolamento per gli esami civili. Nell’esame sono integrate questioni tecniche particolari concernenti i natanti militari.
Art. 12 Permesso 1 Chi conduce natanti militari nel quadro di un’attività militare di servizio o di un’attività militare fuori del servizio deve essere titolare di un permesso di condurre natanti militare. 2 I militari ricevono il permesso di condurre natanti militare se hanno superato gli esami e adempiono le condizioni mediche e psichiche. 3 Coloro ai quali è stato revocato il permesso di condurre natanti civile non possono condurre natanti in servizio militare.
Art. 13 Categorie 1 Il permesso di condurre natanti militare è rilasciato per le seguenti categorie:
a. categoria I: natanti con motori fuoribordo; b. categoria II: natanti fino a una lunghezza massima di 15 metri con motori entrobordo; c. categoria III: natanti di una lunghezza superiore a 15 metri con motori entrobordo;
3 RS 510.212
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d. categoria IV: natanti-traghetto del genio; e. categoria V: natanti di costruzione particolare; f. categoria VI: natanti dotati di impianti di navigazione a mezzo radar. 2 L’UCNEs può suddividere le categorie ed estendere o limitare l’autorizzazione di condurre a determinati tipi di natanti.
Art. 14 Condizioni, restrizioni e revoca del permesso
1 L’UCNEs dispone eventuali condizioni e restrizioni.
2 Revoca il permesso di condurre natanti militare in base ai motivi di revoca con- formemente alla LNI. 3 Il permesso di condurre natanti militare è revocato definitivamente. La restituzione è esclusa. Contro la decisione di revoca può essere inoltrato reclamo.
Art. 15 Permessi cantonali 1 Su richiesta, il Cantone di domicilio rilascia al titolare di un permesso di condurre natanti militare il corrispondente permesso cantonale, sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni. 2 Per le attività premilitari e le attività militari fuori del servizio, il titolare di un permesso di condurre natanti cantonale della categoria A può inoltrare al comando della Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio una domanda per il rilascio di un pertinente permesso di condurre natanti militare. Tale comando può ordinare un’istruzione complementare.
Art. 16 Periti della navigazione 1 La condizione per il rilascio della licenza di perito della navigazione militare è il possesso di un permesso di condurre natanti federale. 2 L’UCNEs emana, d’intesa con l’UFT, istruzioni concernenti l’istruzione, il perfe- zionamento e gli esami dei periti della navigazione militare.
Sezione 4: Provvedimenti di circolazione
Art. 17 Deroghe a prescrizioni civili 1 A fini militari, l’UCNEs può ordinare, d’intesa con le autorità competenti e l’UFT, deroghe a divieti o a restrizioni civili. 2 Deroghe permanenti a divieti e a restrizioni di circolazione civili sono segnalati mediante il segnale complementare «Natanti militari autorizzati» di cui all’allegato.
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3 Se le esigenze militari lo richiedono, durante le esercitazioni il comandante di truppa responsabile può ordinare deroghe temporanee a prescrizioni civili concer- nenti le luci di bordo, la velocità massima e la navigazione lungo le rive. Egli deve ottenere preliminarmente il consenso delle autorità competenti.
Art. 18 Misure di sicurezza Qualora le esercitazioni militari sull’acqua o lungo le rive dovessero rappresentare un pericolo per persone estranee, il comandante di truppa responsabile informa l’autorità competente. Egli dispone le condizioni e le misure di sicurezza necessarie, segnatamente fa sbarrare la zona pericolosa e avvertire le persone estranee all’esercitazione.
Art. 19 Segnalazione 1 Di notte, ove non sia possibile escludere la navigazione civile, i segnali devono essere illuminati. 2 Per segnalare esercitazioni di tiro da natanti si fa uso, di giorno, di bandiere o palloni rossi e bianchi e, di notte, di tre lampade rosse disposte a triangolo.
Art. 20 Disposizioni delle autorità civili Se sono necessari provvedimenti di circolazione che rientrano nella competenza di un’autorità civile, la richiesta di ordinare i provvedimenti va trasmessa per la via di servizio, per il tramite dell’UCNEs, a detta autorità civile.
Art. 21 Ricorso da parte del DDPS Il DDPS è competente per i ricorsi contro decisioni cantonali concernenti provvedi- menti di circolazione che toccano interessi militari, sempre che detti ricorsi siano ammissibili.
Sezione 5: Attività premilitari e attività militari fuori del servizio
Art. 22 1 L’esercito può appoggiare con materiale militare le società di pontonieri, di battel- lieri e nautiche riconosciute, sempre che tale materiale serva ad attività premilitari e attività militari fuori del servizio.
2 La consegna del materiale avviene conformemente all’OIMC. I natanti militari
conservano l’immatricolazione militare.
3 Gli utenti rispondono dei danni conformemente all’OIMC e devono concludere
un’assicurazione di responsabilità civile per l’utilizzazione fuori del servizio.
4 Sono applicabili le prescrizioni in materia di navigazione civile.
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5 Per le gare e le dimostrazioni che hanno il carattere di una manifestazione nautica, deve essere ottenuta l’autorizzazione dell’autorità civile competente.
Sezione 6: Noleggio e requisizione di natanti civili
Art. 23 Noleggio di natanti civili da parte dell’esercito
1 La BLEs noleggia i natanti civili.
2Inatanti civili noleggiati conservano l’immatricolazione cantonale e vengono muniti di contrassegni militari. 3 Per quanto concerne la responsabilità, l’utilizzazione e l’indennizzo sono applica- bili le disposizioni del contratto di noleggio.
Art. 24 Requisizione di natanti civili da parte dell’esercito 1 I natanti civili requisiti conservano l’immatricolazione cantonale e vengono muniti di contrassegni militari. 2 La presa in consegna, l’impiego, la restituzione e l’indennizzo si fondano sulla decisione di requisizione. 3 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito rilascia l’autorizzazione di requisizio- ne. La BLEs emana la decisione di requisizione.
Sezione 7: Incidenti e casi di danno
Art. 25
1 Ilcomandante di truppa responsabile provvede a notificare gli incidenti della
navigazione e i casi di danno. 2 Il Centro danni DDPS è competente per la liquidazione dei danni e per la decisio- ne di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 80–87 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20044 sulla circolazione stradale militare.
Sezione 8: Disposizioni penali e disposizioni finali
Art. 26 Disposizioni penali Sono applicabili le disposizioni penali della LNI o del Codice penale militare. In casi poco gravi si applica una pena disciplinare conformemente all’ordinamento disciplinare del Codice penale militare.
4 RS 510.710
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Art. 27 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 29 novembre 19955 sulla navigazione militare è abrogata.
Art. 28 Disposizioni transitorie
1 I canotti pneumatici militari acquistati prima del 1° gennaio 2001 non devono
essere immatricolati. 2 I natanti militari con motore fuoribordo, i natanti-traghetto, le parti di ponti semo- venti e gli oggetti galleggianti analoghi acquistati prima del 1° gennaio 2004 non devono essere equipaggiati con i segnali a vista di cui all’ordinanza dell’8 novembre 19786 sulla navigazione nelle acque svizzere. La sicurezza e la visibilità sono assicu- rate mediante fanali di rispetto militari.
Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2006.
1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RU 1996 233 6 RS 747.201.1
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Allegato (art. 17)
1 Il segnale complementare «Natanti militari autorizzati» si rivolge esclusivamente ai conduttori di natanti militari. Esso ha la priorità sui segnali civili.
2 Il segnale presenta un fondo giallo; il margine e il simbolo sono neri.
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