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AS 2006 891

AS 2006 891

Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)

Modifica del 1° marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2

2 Le domande vanno presentate, unitamente all’annuncio dell’effettivo giusta

l’articolo 14 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoo- zie ed entro il termine ivi stabilito, al gestore della banca dati centrale (banca dati sul traffico di animali, BDTA). L’Ufficio federale verifica se le condizioni sono adempiute e trasmette il risultato al competente Servizio d’amministrazione. A tal fine sono determinanti i dati contenuti nella BDTA al momento dell’inoltro della domanda.

Art. 12 cpv. 2 e 3

2 Comunicano ogni mese entro il 10 del mese successivo al servizio incaricato

dall’Ufficio federale le quantità totali fornite da ogni produttore. 3I produttori delle aziende d’estivazione comunicano al servizio incaricato dall’Ufficio federale al termine dell’estivazione il latte da imputare al contingente secondo l’articolo 18.

Art. 13 I commercianti diretti registrano giornalmente in chilogrammi le quantità di latte che impiegano per la commercializzazione diretta e comunicano ogni mese entro il 10 del mese successivo al servizio incaricato dall’Ufficio federale le quantità totali.

Art. 17 cpv. 3 e 4 3 Il Servizio d’amministrazione allestisce un conteggio finale per i produttori che interrompono la fornitura di latte o che sono stati esclusi dal contingentamento lattiero. La tassa è dovuta per l’intera quantità di latte che supera il contingente. Essa

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