AS 2006 893
Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 1° marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1
1 La Confederazione versa ai produttori un supplemento di 15 centesimi per ogni
chilogrammo di latte trasformato in formaggio.
Art. 3 cpv. 1 periodo introduttivo 1 Per il latte proveniente da bovini nutriti senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora il latte sia trasformato in formaggio dei seguenti gradi di consistenza, secondo l’articolo 38 capoverso 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari di origine animale: ...
3 Il latte condensato non zuccherato prodotto con latte indigeno è equiparato al latte intero in polvere.