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AS 2006 895

Ordinanza concernente l'abbandono del contingentamento lattiero

Ordinanza concernente l’abbandono del contingentamento lattiero (OACL)

Modifica del 1° marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’abbandono del contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 lett. a e d nonché cpv. 3

2 Inoltre le incombono i seguenti compiti:

a. aggiornamento dei dati concernenti il latte commercializzato; d. abrogata

3 L’organizzazione che delega l’amministrazione a un altro servizio deve darne

notifica all’Ufficio federale.

Art. 16 1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio incaricato dall’Ufficio federale:

a. entro il 10 giugno, i quantitativi convenuti con i produttori per l’anno lattiero in questione nonché la durata dei contratti d’acquisto del latte stipulati; b. entro il giorno 10 del mese seguente quello in cui è iniziato il contratto, le modifiche convenute nel corso dell’anno lattiero e i nuovi contratti d’acquisto del latte; c. entro il giorno 10 del mese seguente, il latte commercializzato in un mese da ogni produttore.

2 e 3 Abrogati

Art. 18 cpv. 2 e 3 2 Se l’organizzazione adempie le condizioni giusta gli articoli 3, 4 o 5, può inoltrare entro fine febbraio le domande per produttori che non sono stati indicati nella domanda di cui al capoverso 1.

1 RS 916.350.4

2005-3421 895

Ordinanza concernente l'abbandono del contingentamento lattiero RU 2006

3 Le domande di produttori che vogliono essere esclusi dal contingentamento lattiero e che entrano a far parte di un’organizzazione, i cui produttori sono già stati esclusi dal contingentamento lattiero, vanno inoltrate entro fine febbraio.

Art. 22 cpv. 2 e 3 2 L’Ufficio federale comunica alle organizzazioni i cui membri sono stati esclusi dal contingentamento lattiero: a. il quantitativo di base a loro disposizione in un anno lattiero; b. gli adeguamenti del quantitativo di base.

3 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz