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AS 2007 1181

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio sulle relazioni cinematografiche (Accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Belgio)

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio sulle relazioni cinematografiche (Accordo di coproduzione tra la Svizzera e il Belgio)

Concluso il 9 gennaio 1989 Applicato provvisoriamente dal 9 gennaio 1989

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Belgio, considerando auspicabile creare un quadro per le loro relazioni cinematografiche e segnatamente per le loro coproduzioni; consapevoli del contributo che le coproduzioni di qualità possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche e della cultura cinematografica dei due Paesi nonché all’intensificazione dei loro scambi economici e culturali; convinti che tale cooperazione economica e culturale non può che contribuire al consolidamento delle relazioni tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

I. Coproduzioni

Art. 1 Entro i limiti delle rispettive legislazioni, le parti contraenti s’impegnano a sottopor- re alle disposizioni del presente Accordo i film realizzati in coproduzione dai pro- duttori dei due Paesi.

Art. 2 1. I film realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo sono considerati alla stregua di film nazionali dalle autorità competenti dei due Paesi. 2. Essi beneficiano a pieno diritto dei vantaggi che ne risultano in virtù delle dispo- sizioni vigenti o future di ciascun Paese. 3. Una dichiarazione d’intenti deve essere depositata presso le autorità competenti prima dell’inizio delle riprese. Prima della loro conclusione, le coproduzioni alle quali sono applicate le presenti clausole devono essere riconosciute come tali dalle stesse autorità.

RS 0.443.917.2

1 Dal testo originale francese (RO 2007 1181).

2005-1380 1181

Acc. di coproduzione tra la Svizzera e il Belgio RU 2007

Le autorità competenti sono, per la Svizzera, il Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema, e, per il Belgio, il Ministère des Affaires Economiques, Section cinéma.

4. Il riconoscimento è accordato con riserva della realizzazione del progetto di

coproduzione.

Art. 3 Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i film devono essere realizzati da produttori dotati di una buona organizzazione tecnica e finanziaria nonché di una qualifica professionale riconosciuta.

Art. 4 I produttori e i registi delle coproduzioni nonché i tecnici, gli interpreti e il rimanen- te personale di produzione che partecipa alla realizzazione del progetto devono avere la cittadinanza svizzera o belga oppure, se stranieri, essere in possesso di un permes- so di domicilio in Svizzera o essere residenti stabilmente in Belgio. Tenuto conto delle esigenze della coproduzione e previo accordo tra le autorità competenti dei due Paesi, può essere ammessa la partecipazione tecnica o artistica di persone di cittadinanza diversa da quelle contemplate dal primo paragrafo.

Art. 5 La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti (20) all’ottanta (80) per cento per coproduzione. Le riprese dal vero nonché i lavori di animazione e la registrazione delle voci devono essere effettuate in Svizzera e in Belgio rispettando un equilibrio generale. Le riprese in ambienti naturali, esterni o interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere consentite se la sceneggiatura o l’azione lo esige e se i tecnici della Svizzera e del Belgio partecipano alle riprese. L’apporto del coproduttore minoritario deve comprendere in linea di massima una partecipazione tecnica e artistica tangibile. L’apporto del coproduttore minoritario in termini di tecnici e interpreti deve essere di regola proporzionato al suo investi- mento. Le autorità dei due Paesi incoraggiano lo scambio di stagisti.

Art. 6 Le autorità competenti dei due Paesi considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni da parte di produttori della Svizzera e del Belgio nonché di produttori di Paesi ai quali la Svizzera e il Belgio sono legati da accordi di coproduzione. La proporzione degli apporti minoritari in queste coproduzioni non può essere inferiore al quindi (15) per cento per coproduzione, se l’apporto congiunto della Svizzera e del Belgio raggiunge complessivamente il trenta (30) per cento.

Acc. di coproduzione tra la Svizzera e il Belgio RU 2007

Gli apporti dei coproduttori minoritari devono comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica e artistica tangibile.

Art. 7 Ogni coproduttore è in ogni caso coproprietario del negativo originale, immagine e suono, a prescindere dal luogo in cui il negativo è depositato. Ogni coproduttore ha diritto in ogni caso a un internegativo nella sua propria versione. Se uno dei copro- duttori rinuncia a tale diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.

Art. 8 La colonna sonora originale di ciascuna coproduzione è in francese, neerlandese, tedesco, italiano o, eccezionalmente, in un’altra lingua. Possono essere realizzate riprese concomitanti in più lingue tra quelle citate. I dialoghi in altre lingue possono essere inclusi nella coproduzione se la sceneggiatura lo esige. Il doppiaggio e il sottotitolaggio saranno effettuati in Svizzera o in Belgio salvo impossibilità tecnica.

Art. 9 Con riserva delle loro legislazioni e regolamentazioni, la Svizzera e il Belgio facili- tano l’entrata e il soggiorno sul loro territorio del personale tecnico e artistico alle dipendenze dei produttori dell’altro Paese. Contemporaneamente, essi consentono l’ammissione temporanea e la riesportazione del materiale necessario per le copro- duzioni realizzate nel quadro del presente Accordo.

Art. 10 La ripartizione dei proventi deve essere proporzionata alla partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore. Tale ripartizione comporta sia una ripartizione dei proventi sia una ripartizione geografica sia una combinazione delle due formule, tenuto conto delle differenti dimensioni dei mercati dei due Paesi.

Art. 11 L’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti dei due Paesi non vincola nessuna di esse al rilascio di un’autorizzazione di sfruttamen- to della coproduzione realizzata.

Acc. di coproduzione tra la Svizzera e il Belgio RU 2007

Art. 12 Se una coproduzione è esportata in un Paese dove le importazioni di produzioni cinematografiche e audiovisive sono contingentate: a. la coproduzione è attribuita in linea di massima al contingente del Paese del produttore la cui partecipazione è maggioritaria; b. la coproduzione è attribuita al contingente del Paese che ha le migliori pos- sibilità di esportazione, nel caso in cui comporta una partecipazione uguale dei due coproduttori; c. in caso di difficoltà, la coproduzione è attribuita al contingente del Paese da cui proviene il regista.

Art. 13 Una coproduzione deve essere presentata con la dicitura «Svizzera-Belgio» o «coproduzione svizzero-belga». Tale menzione deve figurare nei titoli di testa e di coda, nella pubblicità e nel mate- riale di promozione della coproduzione nonché in occasione della sua presentazione.

Art. 14 A meno che i coproduttori non decidano altrimenti, una coproduzione è presentata ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario o, nel caso in cui le partecipazioni finanziarie dei coproduttori siano equilibrate, dal Paese da cui provie- ne il regista.

Art. 15 Le autorità competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di proce- dura della coproduzione tenendo conto della legislazione e della regolamentazione in vigore in Svizzera e in Belgio. Le norme di procedura sono allegate al presente Accordo e ne sono parte integrante.

II. Scambi cinematografici

Art. 16 L’importazione, la distribuzione e lo sfruttamento delle produzioni cinematografiche e audiovisive svizzere in Belgio e delle produzioni cinematografiche e audiovisive belghe in Svizzera non sono sottoposte ad alcuna restrizione, con riserva della legi- slazione e della regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Le autorità competenti possono considerare di prendere misure relative alla diffusio- ne nonché particolari misure di incoraggiamento alla produzione.

Acc. di coproduzione tra la Svizzera e il Belgio RU 2007

III. Disposizioni generali

Art. 17 Per la durata del presente Accordo deve essere stabilito un equilibrio generale per quanto riguarda sia la partecipazione finanziaria dei due Paesi sia il personale crea- tivo, i tecnici, gli interpreti e le risorse tecniche (studio e laboratori). Le autorità competenti dei due Paesi esaminano le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di eliminare le difficoltà causate dalla sua messa a punto. Esse raccomandano, all’occorrenza, le modifiche auspicabili in vista di sviluppare la cooperazione cinematografica e audiovisiva nell’interesse comune dei due Paesi. È istituita una Commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del pre- sente Accordo. Essa si riunisce in linea di massima una volta ogni due anni, alterna- tivamente in ciascun Paese. Tuttavia, può essere convocata su richiesta di una o dell’altra autorità competente, in particolare nel caso di modifiche importanti alla legislazione o alla regolamentazione applicabili alla produzione cinematografica nell’uno o nell’altro Paese o nel caso in cui le Parti contraenti incontrino difficoltà particolarmente complesse nell’applicazione dell’Accordo.

Art. 18 1. Il presente Accordo è applicato a titolo provvisorio dal giorno della sua firma. 2. Il Governo di ciascuno dei due Stati contraenti notifica all’altro il compimento delle procedure costituzionali richieste per dare effetto al presente Accordo, che entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell’ultima di queste notifiche. 3. Il presente Accordo è concluso per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore ed è rinnovabile per tacita riconduzione per periodi della stessa durata, salvo denuncia di una delle due parti contraenti con tre mesi di preavviso.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 9 gennaio 1989 in duplice esemplare in lingua francese e neerlande- se, le due versioni facenti ugualmente testo.

Per il Per il Consiglio federale: Governo del Regno del Belgio: Alfred Defago C. Lemmens

Acc. di coproduzione tra la Svizzera e il Belgio RU 2007

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