AS 2007 1687
Ordinanza del DFF concernente il traffico di perfezionamento
Ordinanza del DFF concernente il traffico di perfezionamento
del 4 aprile 2007
Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 43 capoverso 2, 168 capoverso 3, 170 capoverso 3 e 173 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane (OD); d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia per quanto concerne l’articolo 3, ordina:
Sezione 1: Agevolazioni procedurali
Art. 1 Regime del perfezionamento attivo 1 Per gli uffici doganali legittimati dalla Direzione generale delle dogane (DGD) a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali: a. la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autoriz- zazione; b. l’ufficio doganale attraverso il quale le merci vengono trasportate nel territo- rio doganale per il perfezionamento è l’ufficio di vigilanza; c. la dichiarazione doganale per l’esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchi- gia doganale secondo l’articolo 168 capoverso 2 lettera a OD; d. il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 168 capoverso 2 lettera c OD se, entro il termine fissato dall’ufficio doganale, le merci trasportate nel territo- rio doganale per il perfezionamento o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza:
1. sono state esportate quali prodotti perfezionati, oppure
2. sono state tassate conformemente agli articoli 44 o 169 OD.
2 La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da
essa rilasciate.
RS 631.016 1 RS 631.01; FF 2007 1469
2006-2024 1687
Traffico di perfezionamento RU 2007
Art. 2 Regime del perfezionamento passivo 1 Per gli uffici doganali legittimati dalla DGD a rilasciare l’autorizzazione per il traffico di perfezionamento passivo valgono le seguenti agevolazioni procedurali: a. la dichiarazione doganale vale come domanda di rilascio di un’autoriz- zazione; b. la dichiarazione doganale per il trasporto dei prodotti perfezionati nel territo- rio doganale vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi o di ammissione in franchigia doganale secondo l’articolo 173 capoverso 2 lettera a OD; c. il regime del perfezionamento passivo è considerato concluso regolarmente anche senza la prova di cui all’articolo 173 capoverso 2 lettera c OD se i prodotti perfezionati sono stati trasportati nel territorio doganale entro il termine fissato dall’ufficio doganale.
2 La DGD può prevedere agevolazioni procedurali anche per le autorizzazioni da
essa rilasciate.
Sezione 2: Traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli
Art. 3 Campo d’applicazione 1 Il traffico di perfezionamento attivo secondo il regime speciale per prodotti e materie prime agricoli di cui all’articolo 170 OD si limita a: a. oli e grassi vegetali alimentari del capitolo 15 dell’allegato alla legge del 9 ottobre 19862 sulla tariffa delle dogane; b. oli e grassi animali alimentari del capitolo 15 dell’allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane; c. saccarosio, eccettuato lo zucchero di canna greggio; d. altri zuccheri e melasse delle voci 1702 e 1703 della tariffa doganale (eccet- tuati zuccheri, sciroppi e melasse, aromatizzati o colorati, nonché fruttosio e maltosio chimicamente puri), a condizione che siano esportati sotto forma di derrate alimentari trasformate dei capitoli 15–22 dell’allegato alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane; e. frumento (grano) duro; f. burro. 2 Le merci di cui al capoverso 1 lettera a e quelle di cui all’articolo 1 lettera b posso- no essere scambiate tra loro.
2 RS 632.10
1688
Traffico di perfezionamento. O del DFF RU 2007
Art. 4 Regime di restituzione 1 Le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, importate nel regime di perfezionamento attivo, devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica. I tributi doganali sono restituiti se i prodotti perfezionati, contenenti merci di cui all’articolo 3 capo- verso 1, sono dichiarati nel regime d’esportazione. 2 La restituzione deve essere chiesta già nella dichiarazione doganale d’esportazione. Per la restituzione occorre inoltre presentare alla DGD una domanda scritta entro tredici mesi dalla prima esportazione delle merci.
3 La domanda deve comprendere le esportazioni nell’intervallo da uno a 12 mesi.
4 Per la restituzione la DGD può chiedere la presentazione di decisioni d’imposi- zione. Queste devono essere state emanate in correlazione temporale con il periodo della domanda.
Art. 5 Ammontare della restituzione 1 L’ammontare della restituzione si fonda sull’aliquota di dazio all’importazione vigente al momento dell’esportazione per le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1; sono fatti salvi i capoversi 2–4. 2 Per le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, tassate a un’aliquota di dazio ridotta, è restituita l’aliquota ridotta vigente al momento dell’importazione. 3 Per il burro trasformato, ad eccezione di quello fuso, sono restituiti franchi 25.60 per 100 chilogrammi massa netta di materia grassa del latte. 4 Per gli oli e i grassi alimentari trasformati, ad eccezione dell’olio d’oliva, sono restituiti franchi 159.50 per 100 chilogrammi massa netta (base prodotto raffinato).
Art. 6 Basi di calcolo per la restituzione 1 La restituzione viene calcolata secondo il peso delle merci di cui all’articolo 3 capoverso 1 necessarie alla fabbricazione dei prodotti perfezionati. Tali quantità sono stabilite fondandosi sulla loro percentuale secondo la ricetta per il prodotto perfezionato. 2 Se durante la fabbricazione si verificano perdite comprovatamente dovute a evapo- razione, la restituzione viene calcolata secondo la percentuale delle merci di cui all’articolo 3 capoverso 1 effettivamente contenute nel prodotto perfezionato. 3 La restituzione non viene concessa per le perdite di fabbricazione non dovute a evaporazione.
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Traffico di perfezionamento RU 2007
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFF del 19 giugno 19953 concernente la concessione di agevola- zioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
4 aprile 2007 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
3 RU 1995 3206 4664, 2000 2667, 2002 411, 2004 5049, 2005 1043 3553
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