AS 2007 1913
Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi (Convenzione del 1992 sull'istituzione del Fondo)
Traduzione1
Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi (Convenzione del 1992 sull’istituzione del Fondo)
Conclusa il 27 novembre 1992 a Londra Approvata dall’Assemblea federale l’11 dicembre 19952 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 10 ottobre 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 10 ottobre 2006
Disposizioni generali
Art. 1 Ai sensi della presente Convenzione:
1. Per «Convenzione del 19923 sulla responsabilità» si intende la Convenzione
internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquina- mento da idrocarburi. 1bis. Per «Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo» si intende la Conven- zione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 a tale Convenzione, l’espressione designa la Convenzione del
1971 sull’istituzione del Fondo nella forma emendata da detto Protocollo.
2. I termini «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danno da inquina- mento», «misure preventive», «incidente» e «organizzazione» hanno il significato indicato all’articolo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 3. Per «idrocarburi soggetti a contributo» si intendono il «petrolio greggio» e la «nafta» quali definiti alle lettere a) e b) seguenti: a) «petrolio greggio» indica ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal sottosuolo sia allo stato naturale sia sottoposta a trattamenti per permetterne il trasporto. Nella definizione rientrano anche i petroli greggi liberati da alcuni distillati (detti anche «greggi predistillati») e quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (detti anche greggi «flussati» o «ricostituiti»); b) «nafta» indica i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati a essere utilizzati come carburanti per la produzione di calore o di energia, di una qualità equivalente alla specificazione applica-
RS 0.814.292
1 Traduzione ufficiale dal testo originale francese (RO 2007 1913)
2 RU 1998 1015 3 RS 0.814.291.2
2005-1354 1913
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
bile al combustibile numero quattro (specificazione D 396-69) dell’«Ameri- can Society for Testing and Materials» o più pesante di tale combustibile. 4. Per «unità di conto» si intende l’unità di cui all’articolo V paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 5. «Stazza della nave» si intende conformemente all’articolo V paragrafo 10 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 6. Per «tonnellata« si intende, se riferita agli idrocarburi, la tonnellata metrica. 7. «Garante» indica chiunque fornisce un’assicurazione o un’altra garanzia finanzia- ria a copertura della responsabilità del proprietario della nave conformemente all’articolo VII paragrafo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 8. Per «stazione terminale» si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via marittima, compresa ogni stazione situata al largo e collegata con tale area. 9. Quando un evento consiste in una successione di fatti, si ritiene che abbia avuto luogo alla data in cui si è verificato il primo di tali fatti.
Art. 2 1. È istituito un fondo internazionale per il risarcimento di danni dovuti ad inquina- mento, denominato «Fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi» (di seguito «Fondo») con i seguenti obiet- tivi: a) assicurare un risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento, sempre che la protezione accordata dalla Convenzione del 1992 sulla responsabilità risulti insufficiente; b) realizzare gli obiettivi connessi enunciati nella presente Convenzione. 2. In ogni Stato contraente, il Fondo è riconosciuto come persona giuridica che, in virtù della legislazione di tale Stato, può assicurare diritti e obblighi ed essere parte in ogni procedimento dinanzi ai tribunali di tale Stato. Ogni Stato contraente ricono- sce l’amministratore del Fondo (di seguito «amministratore») come rappresentante legale del Fondo.
Art. 3 La presente Convenzione si applica esclusivamente: a) ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano: i) nel territorio di uno Stato contraente, comprese le acque territoriali, e ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita con- formemente al diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha istituito tale zona, in una fascia di mare, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale, che oltrepassa le acque territoriali di quel- lo Stato ed è a esse adiacente e che non si estende oltre le 200 miglia
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata l’ampiezza delle acque territoriali; b) alle misure di protezione, ovunque esse siano adottate, destinate a evitare o a limitare tali danni.
Risarcimento
Art. 4 1. Per adempiere le funzioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a), il Fondo è tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno dovuto ad inquinamento se tale persona non è stata in grado di ottenere un equo risarcimento dei danni in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità per uno dei seguenti motivi: a) la Convenzione del 1992 sulla responsabilità non prevede alcuna responsabi- lità per i danni in questione; b) il proprietario responsabile ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità è incapace, per motivi finanziari, di adempiere completamente ai suoi obblighi e ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sotto- scritta in applicazione dell’articolo VII di detta Convenzione non copre i danni in questione e non è sufficiente a soddisfare le richieste di risarci- mento di tali danni. Il proprietario è considerato incapace, per motivi finan- ziari, di adempiere ai suoi obblighi e la garanzia è ritenuta insufficiente se la vittima del danno da inquinamento, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere inte- gralmente l’ammontare delle indennità che le sono dovute in virtù della Convenzione del 1992 sulla responsabilità; c) i danni eccedono la responsabilità del proprietario, limitata ai sensi dell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità o ai sensi di ogni altra convenzione aperta alla firma, alla ratifica o all’adesione, alla data della presente Convenzione. Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento sono considerati, se ragione- voli, come danni da inquinamento. 2. Il Fondo è esonerato da ogni obbligo ai sensi del precedente paragrafo nei casi seguenti: a) se esso prova che il danno da inquinamento risulta da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile o da un’insurrezione o è imputabile a fughe o scarichi di idrocarburi provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente a uno Stato o gestita da tale Stato e adibita esclusivamente, al momento dell’evento, a un servizio di Stato non commerciale, o b) se il richiedente non può provare che il danno è imputabile a un evento che coinvolge una o più navi.
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
3. Se il Fondo dimostra che il danno dovuto ad inquinamento è conseguenza in tutto o in parte di un atto o omissione compiuti, con l’intento di provocare il danno, dalla persona che l’ha subito, ovvero di negligenza di tale persona, il Fondo può essere esonerato completamente o in parte dall’obbligo di versare il risarcimento a tale persona. Il Fondo, in ogni caso, è esonerato nella misura in cui il proprietario della nave ha potuto essere esentato ai sensi dell’articolo III paragrafo 3 della Conven- zione del 1992 sulla responsabilità. Tuttavia, l’esonero del Fondo non si applica alle misure preventive.
4. a) Salvo diversa disposizione delle lettere b) e c) del presente paragrafo,
l’importo totale del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo è limitato, per ogni incidente, in modo tale che la somma totale di tale importo e l’importo del risarcimento effettivamente corrisposto, in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità, per dan- ni da inquinamento che rientrano nell’ambito d’applicazione della presente Convenzione, come definito all’articolo 3, non sia superiore a 203 000 000 di unità di conto. b) Salvo diversa disposizione della lettera c), l’importo totale del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo per i danni da inquinamento provocati da un fenomeno naturale di carattere ecce- zionale, inevitabile ed irresistibile, non è superiore a 203 000 000 di unità di conto. c) L’importo massimo del risarcimento di cui alle lettere a) e b) è pari a
300 740 000 unità di conto per ogni incidente verificatosi in un periodo in
cui ci siano tre Parti alla presente Convenzione per le quali la quantità com- binata di idrocarburi soggetti a contributo ricevuti dalle persone nei territori di tali Parti durante l’anno solare precedente, è pari a o superiore ai 600 milioni di tonnellate. d) Eventuali interessi maturati sul Fondo istituito in conformità con l’articolo V paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità non sono presi in considerazione per il computo dell’importo massimo di risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo. e) Gli importi di cui al presente articolo sono convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al diritto speciale di pre- lievo relativo alla data della decisione dell’assemblea del Fondo concernente la prima data di versamento del risarcimento. 5. Nei casi in cui l’importo delle istanze nei confronti del Fondo supera l’importo totale del risarcimento che il Fondo è tenuto a pagare ai sensi del paragrafo 4, l’importo disponibile in base alla presente Convenzione sarà ripartito in modo tale che la proporzione fra ogni istanza e l’importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal richiedente sia uguale per tutti i richiedenti. 6. In casi eccezionali l’assemblea del Fondo può decidere che il risarcimento di cui alla presente Convenzione può essere corrisposto anche se il proprietario della nave non ha istituito il fondo di cui all’articolo V paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. In tal caso si applica il paragrafo 4 lettera e) del presente arti- colo.
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
7. A richiesta di uno Stato contraente, il Fondo mette i propri servizi a disposizione di tale Stato nella misura in cui essi sono necessari per aiutarlo a disporre rapida- mente del personale, del materiale e dei servizi di cui ha bisogno per adottare misure intese a prevenire o a limitare un danno dovuto ad inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione. 8. Il Fondo può accordare, alle condizioni che dovranno essere precisate nel rego- lamento interno, facilitazioni di pagamento per permettere l’adozione di misure preventive contro i danni da inquinamento risultanti da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione.
Art. 5 (soppresso)
Art. 6 I diritti al risarcimento previsti dall’articolo 4 si prescrivono in mancanza di azione intentata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, o di notifica fatta confor- memente all’articolo 7 paragrafo 6, nei tre anni successivi alla data in cui si è verifi- cato il danno. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria può essere intentata dopo sei anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento che ha cagionato il danno.
Art. 7
1. Subordinatamente alle disposizioni che seguono, un’azione di risarcimento
contro il Fondo in base all’articolo 4 può essere intentata unicamente davanti ai tribunali competenti ai sensi dell’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, per le azioni contro il proprietario che è responsabile dei danni da inquinamento risultanti dall’evento in questione o che ne sarebbe stato responsabile in mancanza delle disposizioni dell’articolo III paragrafo 2 della Convenzione del
1992 sulla responsabilità.
2. Ogni Stato contraente rende i propri tribunali competenti per ogni azione contro il Fondo conformemente al paragrafo 1. 3. Se un’azione per il risarcimento di un danno da inquinamento è intentata, davanti a un tribunale competente ai sensi dell’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, contro il proprietario di una nave o contro il suo garante, il tribunale investito della questione è il solo competente a conoscere ogni domanda di risarci- mento dello stesso danno presentata contro il Fondo conformemente all’articolo 4 della presente Convenzione. Tuttavia, se un’azione di risarcimento di un danno da inquinamento è intentata in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità davanti a un tribunale di uno Stato che è Parte della Convenzione del 1992 sulla responsabilità senza essere nello stesso tempo Parte della presente Convenzione, ogni azione contro il Fondo ai sensi dell’articolo 4 della presente Convenzione può essere intentata, a scelta del richiedente, sia davanti al tribunale competente dello Stato in cui si trova la sede principale del Fondo, sia davanti a ogni tribunale di uno
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Stato Parte di questa Convenzione che sia competente in base all’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 4. Ogni Stato contraente è tenuto ad adottare tutte le disposizioni necessarie affin- ché il Fondo possa intervenire quale parte in ogni procedimento giudiziario intra- preso, conformemente all’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabi- lità, di fronte al tribunale competente di tale Stato, contro il proprietario di una nave o il suo garante. 5. Salvo diverse disposizioni del paragrafo 6, il Fondo non è vincolato da alcuna sentenza o altra decisione resa in seguito a un procedimento giudiziario né da alcuna composizione amichevole di cui non sia stato parte. 6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, se un’azione di risarcimento di danni da inquinamento è stata intentata di fronte a un tribunale competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, la legislazione nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo. Se tale notifica è stata fatta secondo le modalità prescritte dalla legislazione dello Stato in cui si trova il tribunale investito, lasciando al Fondo un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza resa dal tribunale in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è opponibile al Fondo, anche se quest’ultimo non è intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il disposi- tivo della sentenza.
Art. 8 Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui all’articolo 4 paragrafo 5, ogni sentenza resa contro il Fondo da un tribunale competente in base all’articolo 7 paragrafi 1 e 3 che, nello Stato d’origine, è divenuta esecutiva e non può più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta esecutiva in ogni Stato contraente alle condizioni previste dall’articolo X della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
Art. 9
1. Per quanto riguarda gli importi per il risarcimento dei danni da inquinamento
corrisposti dal Fondo in base all’articolo 4 paragrafo 1 della presente Convenzione, il Fondo acquista per surrogazione i diritti di cui la persona in tal modo risarcita può godere ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità nei confronti del proprietario o del suo garante. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti di ricorso o di surrogazione del Fondo contro persone diverse da quelle previste ai paragrafi precedenti. In ogni ipotesi il Fondo gode di un diritto di surrogazione nei confronti di tali persone che non può essere minore di quello di cui dispone l’assicuratore della persona indennizzata. 3. Fatti salvi gli altri eventuali diritti di surrogazione o di ricorso contro il Fondo, uno Stato contraente o un organismo di tale Stato che ha versato, in base alla propria
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
legislazione nazionale, risarcimenti per danni da inquinamento, è surrogato nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente Convenzione.
Contributi
Art. 10 I contributi annuali al Fondo sono corrisposti per ogni Stato contraente da ogni persona che, nel corso dell’anno solare di cui all’articolo 12 paragrafo 2 lettere a) o b), ha ricevuto in totale quantitativi superiori alle 150 000 tonnellate: a) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare sino a destinazione in porti o in stazioni terminali situate sul territorio di tale Stato; e b) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare e scaricati in un por- to o in una stazione terminale di uno Stato non contraente, in una stazione situata nel territorio di uno Stato contraente, restando inteso che gli idrocar- buri soggetti a contributo siano tenuti in conto, in base al presente sottopara- grafo, soltanto dal momento del loro primo ricevimento nello Stato contraen- te dopo il loro scarico nello Stato non contraente. 2. a) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, se l’ammontare totale dei quan- titativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno solare da una persona sul territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno su tale territorio da una o più persone associate supe- ra le 150 000 tonnellate, tale persona è tenuta a versare i contributi calcolati in funzione dei quantitativi di idrocarburi effettivamente ricevuti da detta persona, anche quando tali quantitativi non superano le 150 000 tonnellate. b) Per «persona associata» si intende ogni filiale o entità sotto controllo comu- ne. La legislazione nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.
Art. 11 (soppresso)
Art. 12
1. Per determinare, se del caso, l’ammontare dei contributi annuali dovuti,
l’assemblea fissa per ogni anno solare, tenendo conto della necessità di disporre di sufficiente liquidità, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo descritto qui appresso:
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
i) Spese: a) costi e spese previsti per l’amministrazione del Fondo nel corso dell’anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle ope- razioni degli anni precedenti, b) versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell’anno considerato per liquidare i risarcimenti dovuti in applicazione dell’articolo 4, quando l’ammontare totale delle somme versate, incluso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, non superi i 4 milioni di unità di conto per evento; c) versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell’anno considerato per liquidare le somme dovute in applicazione dell’articolo 4, incluso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, quando l’ammontare totale dei risarcimenti supera i 4 milioni di unità di conto per evento. ii) Proventi: a) eccedenze risultanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi che potrebbero essere riscossi, b) contributi annuali necessari per equilibrare il bilancio, c) ogni altro provento. 2. L’assemblea decide l’importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione l’amministratore calcola, per ciascuno Stato contraente, l’importo del contributo annuo per ogni persona di cui all’articolo 10: a) nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 sottoparagrafo i) lettere a) e b), in base a una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti in uno Stato contra- ente da tale persona nel corso del precedente anno solare; e b) nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 sottoparagrafo i) lettera c) del presente articolo, in base a una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti da tale persona nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui si è verifi- cato l’evento considerato, se tale Stato è Parte della Convenzione alla data in cui si è verificato l’evento. 3. Le somme di cui al precedente paragrafo 2 sono calcolate dividendo il totale dei contributi da versare per il totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti, nel corso dell’anno considerato, nell’insieme degli Stati contraenti.
4. Il contributo annuo deve essere corrisposto alla data stabilita nel regolamento interno del Fondo. L’assemblea può decidere una data di pagamento diversa.
5. Alle condizioni enunciate nel regolamento finanziario del Fondo, l’assemblea
può decidere di effettuare trasferimenti tra i fondi ricevuti in base all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a) e quelli ricevuti in base all’articolo 12 paragrafo 2 lettera b).
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Art. 13 1. L’importo di tutti i contributi dovuti in base all’articolo 12 e in arretrato frutta interessi a un tasso stabilito in conformità con i regolamenti interni del Fondo, restando inteso che possono essere fissati tassi diversi in circostanze diverse.
2. Ogni Stato contraente provvede a dare le disposizioni necessarie affinché sia
soddisfatto l’obbligo di contribuire al Fondo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, per gli idrocarburi ricevuti sul suo territorio; esso adotta tutte le misure legislative del caso, incluse le sanzioni che ritiene necessarie, affinché tale obbligo sia efficacemente soddisfatto, con la riserva che tali misure concernano soltanto le persone che sono tenute a contribuire al Fondo. 3. Se una persona che è tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 10 e 12, a versare contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalità o a una parte di tale contributo e il ritardo nel pagamento supera i tre mesi, l’am- ministratore adotterà, a nome del Fondo, tutte le misure del caso nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il versamento delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustifi- cano, l’assemblea può decidere, su raccomandazione dell’amministratore, di rinun- ciare a ogni azione contro il contribuente.
Art. 14 1. Ogni Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del proprio stru- mento di ratifica o di adesione e in ogni momento successivo, di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente Convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo, in base all’articolo 10 paragrafo 1, per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. Una tale dichiarazione è fatta per scritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti. 2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 40, essa va indirizzata al segreta- rio generale dell’organizzazione che la comunica all’amministratore dopo l’entrata in vigore della Convenzione. 3. Ogni dichiarazione fatta, in conformità del paragrafo 1, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, va indirizzata all’amministratore. 4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del pre- sente articolo può revocarla mediante notifica scritta all’amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento. 5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformità del presente arti- colo è tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato di fronte a un tribunale competente e relativo al rispetto dell’obbligo definito in tale dichiarazione, a rinun- ciare all’immunità giurisdizionale che avrebbe potuto invocare.
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Art. 15 1. Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio, idrocarburi soggetti a contributo in quantità tali da essere tenuta a contribuire al Fondo, sia iscritta in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall’amministratore in conformità delle disposizioni seguenti.
2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica per scritto
all’amministratore, alla data fissata nel regolamento interno, il nome e l’indirizzo di ogni persona che è tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente all’articolo 10, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di idro- carburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti da questa persona nel corso del precedente anno solare.
3. L’elenco fa fede sino a prova contraria per stabilire quali siano, in un dato
momento, le persone tenute secondo l’articolo 10 paragrafo 1 a contribuire al Fondo e per determinare, se necessario, i quantitativi di idrocarburi in base ai quali viene fissato l’ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone. 4. Se uno Stato contraente non esegue il suo dovere di presentare all’amministratore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e questo comporta una perdita finanziaria per il Fondo, lo Stato in questione è tenuto a risarcire al Fondo tale perdita. L’assemblea, previo parere dell’amministratore, decide se il risarcimento deve essere corrisposto da detto Stato contraente.
Organizzazione e amministrazione
Art. 16 Il Fondo dispone di un’assemblea e di una segreteria con a capo un amministratore.
Assemblea
Art. 17 L’assemblea è composta da tutti gli Stati contraenti.
Art. 18 Le funzioni dell’assemblea sono le seguenti: 1. eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vicepresidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria; 2. fissare il proprio regolamento interno, nella misura in cui non è stabilito espres- samente dalla presente Convenzione; 3. adottare il regolamento interno del Fondo, necessario al suo buon funzionamento;
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
4. nominare l’amministratore, emanare le norme per le nomine degli altri membri
del personale necessari e fissare le condizioni di impiego dell’amministratore e degli altri membri del personale;
5. approvare il bilancio annuale e fissare i contributi annui;
6. nominare i revisori dei conti e approvare i conti del Fondo;
7. approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo, pronunciarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell’ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformità dell’articolo 4 paragrafo 5 e fissare le condi- zioni alle quali possono essere effettuati versamenti provvisori affinché le vittime dei danni da inquinamento siano indennizzate il più rapidamente possibile;
8. (soppresso)
9. istituire qualsiasi ente sussidiario temporaneo o permanente considerato necessa- rio, definire il suo mandato e conferirgli il potere necessario a svolgere le funzioni a esso affidate; al momento della nomina dei membri di tale ente, l’assemblea cerca di garantire un’equa distribuzione geografica dei membri, affinché gli Stati contraenti che ricevono le quantità maggiori di idrocarburi soggetti a contributo siano rappre- sentati adeguatamente; le norme procedurali dell’assemblea possono essere appli- cate, mutatis mutandis, ai lavori di tale ente sussidiario; 10. determinare fra gli Stati che non sono Parti della Convenzione o fra le organiz- zazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno auto- rizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell’assemblea e degli organi sussidiari; 11. dare all’amministratore e agli organi sussidiari tutte le istruzioni relative alla gestione del Fondo;
12. (soppresso)
13. vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della Convenzione e delle sue decisioni; 14. adempiere a ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente Con- venzione o necessaria al buon funzionamento del Fondo.
Art. 19
1. L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni anno solare, su
convocazione dell’amministratore. 2. L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell’ammini- stratore a richiesta di almeno un terzo dei membri dell’assemblea. Essa può anche essere convocata per iniziativa dell’amministratore, previa consultazione del presi- dente dell’assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall’amministratore con un preavviso di almeno 30 giorni.
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Art. 20 La maggioranza dei membri dell’assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue riunioni.
Art. 21–27 (soppressi)
Segreteria
Art. 28
1. La segreteria comprende l’amministratore e il personale necessario all’ammi-
nistrazione del Fondo.
2. L’amministratore è il rappresentante legale del Fondo.
Art. 29 1. L’amministratore è il primo funzionario del Fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall’assemblea, svolge le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente Convenzione, dai regolamenti interni del Fondo e dall’assemblea.
2. In particolare ha i seguenti compiti:
a) nominare il personale necessario all’amministrazione; b) adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo; c) riscuotere i contributi dovuti in base alla presente Convenzione, osservando in particolare le disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 3; d) ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza è necessaria per il regolamento delle domande introdotte con- tro il Fondo o per l’esercizio di altre funzioni di quest’ultimo; e) adottare tutte le misure per la liquidazione delle richieste di risarcimento pre- sentate al Fondo, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno, inclusa la liquidazione finale delle richieste di risarcimento senza la previa approvazione dell’assemblea ove il regolamento interno lo preveda; f) redigere e presentare all’assemblea i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno solare; g) preparare, di concerto con il presidente dell’assemblea, e pubblicare una relazione delle attività del Fondo relative all’anno solare precedente; h) elaborare, riunire e diffondere i documenti, le comunicazioni, gli ordini del giorno, i rendiconti e le informazioni richiesti per i lavori dell’assemblea e dei suoi organi sussidiari.
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Art. 30 Nello svolgimento dei loro compiti, l’amministratore nonché il personale nominato e gli esperti da lui designati non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea al Fondo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell’ammini- stratore nonché del personale nominato e degli esperti da lui designati e a non cer- care di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.
Finanze
Art. 31
1. Ogni Stato Parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le
spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all’assemblea e dei suoi rap- presentanti in seno agli organi sussidiari. 2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo è a carico di quest’ul- timo.
Voto
Art. 32 Il voto in seno all’assemblea è regolato dalle seguenti disposizioni: a) ogni membro dispone di un voto; b) salvo disposizioni contrarie dell’articolo 33, le decisioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti; c) se è richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, si intende la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti; d) ai fini del presente articolo, l’espressione «membri presenti» significa «membri presenti alla seduta al momento della votazione». L’espressione «membri presenti e votanti» indica i «membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo». I membri che si astengono sono considerati come non votanti.
Art. 33 Le seguenti decisioni dell’assemblea richiedono una maggioranza dei due terzi: a) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 3, di rinunciare a un’azione in giudizio contro un contribuente; b) la nomina dell’amministratore conformemente alle disposizioni dell’artico- lo 18 numero 4;
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
c) l’istituzione di organi sussidiari conformemente all’articolo 18 numero 9 e le decisioni relative a tale istituzione.
Art. 34 1. Il Fondo, i suoi averi, i redditi, inclusi i contributi e gli altri beni, sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti.
2. Quando il Fondo effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa
eseguire prestazioni di servizi importanti, necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli Stati membri adottano, tutte le volte che è loro possibile, disposizioni oppor- tune per l’esonero o il rimborso dell’ammontare di tali diritti e tasse. 3. Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono soltanto la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilità. 4. Il Fondo è esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative a ogget- ti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti così importati non possono essere alienati né a titolo oneroso né a titolo gratuito sul territorio del Paese nel quale sono introdotti, tranne se questo avviene a condizioni concordate con il governo di tale Paese. 5. Le persone che contribuiscono al Fondo nonché le vittime e i proprietari di navi che ricevono versamenti dal Fondo restano sottoposti alla legislazione fiscale dello Stato in cui sono imponibili, senza che la presente Convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale. 6. Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite ai fini della presente Convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo, tranne se questo è assoluta- mente necessario per permettere al Fondo di adempiere le proprie funzioni, in parti- colare in quanto attore o convenuto in giudizio.
7. Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di
controllo dei cambi o di trasferimenti di capitali, gli Stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo non- ché delle indennità pagate dal Fondo.
Disposizioni transitorie
Art. 35 Le istanze di risarcimento di cui all’articolo 4 per eventi verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione possono essere sottoposte al Fondo al più presto il centoventesimo giorno successivo a tale data.
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Art. 36 Il segretario generale dell’organizzazione convoca l’assemblea per la sua prima sessione. Tale sessione si tiene appena possibile dopo l’entrata in vigore della Con- venzione e in ogni caso entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di detta entrata in vigore.
Nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data in cui hanno effetto le denunce previste all’articolo 31 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, qui di seguito denominato «periodo transitorio», si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) Nell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) della presente Con- venzione, il riferimento alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità com- prende il riferimento alla Convenzione internazionale del 19694 sulla responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, nella sua versione originale ovvero con gli emendamenti di cui al relativo Proto- collo del 19765 (denominata nel presente articolo «Convenzione del 1969 sulla responsabilità»), come pure il riferimento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. b) Nel caso in cui un evento abbia provocato danni da inquinamento che rien- trano nel campo di applicazione della presente Convenzione, il Fondo risar- cisce ogni persona colpita da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, detta persona non ha potuto ricevere pieno e adeguato risarci- mento per il danno secondo quanto previsto dalla Convenzione del 1969 sulla responsabilità, dalla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo e dalla Convenzione del 1992 sulla responsabilità; tuttavia, per quanto riguar- da i danni da inquinamento che rientrano nell’ambito della presente Conven- zione e concernono una Parte alla presente Convenzione ma non alla Con- venzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, il Fondo risarcisce ogni persona colpita da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, detta persona non avrebbe potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento qualora lo Stato fosse stato Parte a ciascuna delle Convenzioni sopra men- zionate. c) Nell’applicazione dell’articolo 4 della presente Convenzione, l’importo da prendere in considerazione per stabilire l’importo totale del risarcimento che il Fondo deve corrispondere comprende anche l’eventuale importo del risar- cimento effettivamente versato in base alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità, e quello del risarcimento effettivamente versato o considerato come versato in base della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.
4 RS 0.814.291 5 RS 0.814.291.1
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
d) L’articolo 9 paragrafo 1 della presente Convenzione si applica altresì ai dirit- ti di cui alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità.
1. Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l’importo totale dei contributi annui erogabili relativamente agli idrocarburi soggetti a contributo ricevuti da un singolo Stato contraente in un anno solare non può essere superiore al 27,5 per cento dell’importo totale dei contributi annui relativi a quell’anno solare, in conformità con il Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istitu- zione del Fondo. 2. Se, applicando le disposizioni dell’articolo 12 paragrafi 2 e 3, risulta che l’impor- to totale dei contributi erogabili da parte dei contribuenti in un singolo Stato contra- ente relativamente a un certo anno solare è superiore al 27,5 per cento del totale dei contributi annui, i contributi erogabili da parte di tutti i contribuenti in quello Stato saranno ridotti pro rata, in modo tale che i contributi totali corrispondano al 27,5 per cento del totale dei contributi annui versati al Fondo relativamente a quell’anno. 3. Se i contributi erogabili da parte delle persone in un determinato Stato contraente sono ridotti in base al paragrafo 2 del presente articolo, i contributi erogabili da parte delle persone in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati pro rata, al fine di garantire che l’importo totale dei contributi erogabili da parte di tutte le persone che partecipano al Fondo nell’anno solare in questione sia pari all’importo totale dei contributi fissato dall’assemblea. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo si applicano fino a quando la quantità totale di idrocarburi soggetti a contributo ricevuti da tutti gli Stati contraenti in un anno solare sarà pari a 750 milioni di tonnellate, ovvero fino a quando sarà trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore di detto Protocollo del 1992, se tale data è anteriore.
Art. 36quater Ferme restando le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni enunciate qui di seguito si applicano all’amministrazione del Fondo nel periodo in cui sono in vigore sia la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo sia la presente Con- venzione. a) La segreteria del Fondo istituito con la Convenzione del 1971 sull’istitu- zione del Fondo (di seguito «il Fondo del 1971») e il suo amministratore possono anche fungere da segreteria e amministratore del Fondo. b) Se, in conformità con la lettera a), la segreteria e l’amministratore del Fondo del 1971 svolgono anche le funzioni di segreteria e amministratore del Fondo, in caso di conflitto di interessi fra il Fondo del 1971 e il Fondo, il Fondo sarà rappresentato dal presidente dell’assemblea del Fondo. c) L’amministratore nonché il personale e gli esperti da lui nominati che esple- tano le proprie mansioni ai sensi della presente Convenzione e della Con- venzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, non violano le disposizioni
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
dell’articolo 30 della presente Convenzione nella misura in cui assolvono i loro doveri in conformità con il presente articolo. d) L’assemblea del Fondo cerca di non adottare decisioni incompatibili con quelle adottate dall’assemblea del Fondo del 1971. In caso di divergenze di opinione su questioni amministrative comuni, l’assemblea del Fondo cerca di pervenire a un accordo con l’assemblea del Fondo del 1971 in uno spirito di reciproca collaborazione e tenendo presenti gli obiettivi comuni delle due organizzazioni. e) Il Fondo può succedere nei diritti, doveri e beni del Fondo del 1971, se l’assemblea del Fondo del 1971 decide in tal senso, in conformità con l’articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. f) Il Fondo rimborserà al Fondo del 1971 tutti i costi e le spese per servizi amministrativi svolti dal Fondo del 1971 per conto del Fondo.
Clausole finali
Art. 36quinquies Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 28–39 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti sono interpretati come riferimenti agli Stati contraenti di quel Protocollo.
(Seguono le firme)
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Campo d’applicazione il 10 ottobre 2006 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Albania 30 giugno 2005 A 30 giugno 2006 Algeria 11 giugno 1998 A 11 giugno 1999 Angola 4 ottobre 2001 A 4 ottobre 2002 Antigua e Barbuda 14 giugno 2000 A 14 giugno 2001 Argentina* 13 ottobre 2000 A 13 ottobre 2001 Australia 9 ottobre 1995 A 9 ottobre 1996 Bahamas 1° aprile 1997 A 1° aprile 1998 Bahrein 3 maggio 1996 A 3 maggio 1997 Barbados 7 febbraio 1998 A 7 febbraio 1999 Belgio 6 ottobre 1998 A 6 ottobre 1999 Belize 27 novembre 1998 A 27 novembre 1999 Brunei 31 gennaio 2002 A 31 gennaio 2003 Bulgaria 18 novembre 2005 A 18 novembre 2006 Cambogia 8 giugno 2001 A 8 giugno 2002 Camerun 15 ottobre 2001 A 15 ottobre 2002 Canada* 29 maggio 1998 A 29 maggio 1999 Capo Verde 4 luglio 2003 A 4 luglio 2004 Cina* Hong Kong 5 gennaio 1999 5 gennaio 2000 Cipro 12 maggio 1997 A 12 maggio 1998 Colombia 19 novembre 2001 A 19 novembre 2002 Comore 5 gennaio 2000 A 5 gennaio 2001 Congo (Brazzaville) 7 agosto 2002 A 7 agosto 2003 Corea (Sud)* 7 marzo 1997 A 16 maggio 1998 Croazia 12 gennaio 1998 A 12 gennaio 1999 Danimarca 30 maggio 1995 30 maggio 1996 Dominica 31 agosto 2001 A 31 agosto 2002 Emirati arabi uniti 19 novembre 1997 A 19 novembre 1998 Estonia 8 agosto 2004 A 8 agosto 2005 Figi 30 novembre 1999 A 30 novembre 2000 Filippine 7 luglio 1997 A 7 luglio 1998 Finlandia 24 novembre 1995 24 novembre 1996 Francia 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Gabon 31 maggio 2002 A 31 maggio 2003 Georgia 18 aprile 2000 A 18 aprile 2001 Germania* 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Ghana 3 febbraio 2003 A 3 febbraio 2004 Giamaica 24 giugno 1997 A 24 giugno 1997 Giappone 24 agosto 1994 A 30 maggio 1996 Gibuti 8 gennaio 2001 A 8 gennaio 2002 Grecia 9 ottobre 1995 9 ottobre 1996 Grenada 7 gennaio 1998 A 7 gennaio 1999 Guinea 2 ottobre 2002 A 2 ottobre 2003
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
India 21 giugno 2000 A 21 giugno 2001 Irlanda* 15 maggio 1997 A 16 maggio 1998 Islanda 13 novembre 1998 A 13 novembre 1999 Isole Marshall 16 ottobre 1995 A 16 ottobre 1996 Israele 21 ottobre 2004 A 21 ottobre 2005 Italia 16 settembre 1999 A 16 settembre 2000 Kenya 2 febbraio 2000 A 2 febbraio 2001 Lettonia 6 aprile 1998 A 6 aprile 1999 Liberia 5 ottobre 1995 A 5 ottobre 1996 Lituania 27 giugno 2000 A 27 giugno 2001 Lussemburgo 21 novembre 2005 A 21 novembre 2006 Madagascar 21 maggio 2002 A 21 maggio 2003 Malaysia 9 giugno 2004 A 9 giugno 2005 Maldive 20 maggio 2005 A 20 maggio 2006 Malta 6 gennaio 2000 A 6 gennaio 2001 Marocco 22 agosto 2000 22 agosto 2001 Maurizio* 6 dicembre 1999 A 6 dicembre 2000 Messico 13 maggio 1994 A 30 maggio 1996 Monaco 8 novembre 1996 8 novembre 1997 Mozambico 26 aprile 2002 A 26 aprile 2003 Namibia 18 dicembre 2002 A 18 dicembre 2003 Nigeria 24 maggio 2002 A 24 maggio 2003 Norvegia 3 aprile 1995 30 maggio 1996 Nuova Zelanda* 25 giugno 1998 A 25 giugno 1999 Oman 8 luglio 1994 A 30 maggio 1996 Paesi Bassi 15 novembre 1996 A 15 novembre 1997 Antille Olandesi 21 dicembre 2005 21 dicembre 2005 Panama 18 marzo 1999 A 18 marzo 2000 Papua Nuova Guinea 23 gennaio 2001 A 23 gennaio 2002 Polonia 21 dicembre 1999 21 dicembre 2000 Portogallo 13 novembre 2001 A 13 novembre 2002 Qatar 20 novembre 2001 A 20 novembre 2002 Regno Unito 29 settembre 1994 A 30 maggio 1996 Akrotiri e Dhekelia 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Anguilla 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Bermuda 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Gibilterra 15 maggio 1998 15 maggio 1998 Guernesey 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Isola di Man 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Isole Caimane 15 maggio 1998 15 maggio 1998 Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Isole Turche e Caicos 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Isole Vergini britanniche 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998
Conv. del 1992 sull’istituzione del Fondo RU 2007
Stati Parte Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Jersey 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Montserrat 29 settembre 1994 30 maggio 1996 Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 15 maggio 1998 15 maggio 1998 Terra antartica britannica 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Territorio britannico dell’Oceano Indiano 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) 20 febbraio 1998 20 febbraio 1998 Repubblica Dominicana 24 giugno 1999 A 24 giugno 2000 Russia 20 marzo 2000 A 20 marzo 2001 Saint Lucia 20 maggio 2004 A 20 maggio 2005 Saint Kitts e Nevis 2 marzo 2005 A 2 marzo 2006 Saint Vincent e Grenadine 9 ottobre 2001 A 9 ottobre 2002 Samoa 1° febbraio 2002 A 1° febbraio 2003 Seicelle 23 luglio 1999 A 23 luglio 2000 Sierra Leone 4 giugno 2001 A 4 giugno 2002 Singapore 31 dicembre 1997 A 31 dicembre 1998 Slovenia 19 luglio 2000 A 19 luglio 2001 Spagna* 6 luglio 1995 A 16 maggio 1998 Sri Lanka 22 gennaio 1999 A 22 gennaio 2000 Sudafrica 1° ottobre 2004 A 1° ottobre 2005 Svezia 25 maggio 1995 30 maggio 1996 Svizzera 10 ottobre 2005 A 10 ottobre 2006 Tanzania 19 novembre 2002 A 19 novembre 2003 Tonga 10 dicembre 1999 A 10 dicembre 2000 Trinidad e Tobago 6 marzo 2000 A 6 marzo 2001 Tunisia 29 gennaio 1997 A 29 gennaio 1998 Turchia* 17 agosto 2001 A 17 agosto 2002 Tuvalu 30 giugno 2004 A 30 giugno 2005 Uruguay 9 luglio 1997 A 9 luglio 1998 Vanuatu 18 febbraio 1999 A 18 febbraio 2000 Venezuela 22 luglio 1998 A 22 luglio 1999 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO): http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=248 oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali,