AS 2007 2379
Ordinanza sull'importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull'importazione di latte e oli commestibili, OILOC)
Ordinanza sull’importazione di latte e latticini, di oli e grassi commestibili, nonché di caseina e caseinati (Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili, OILOC)
Modifica del 16 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di latte e oli commestibili è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. a
2 Sono esenti dall’obbligo del PGI:
a. il latte delle voci di tariffa 0401.1010, 2010 del CP n. 7.1;
Art. 4 cpv. 4 4 Le quote del CP n. 7.5 vengono assegnate secondo l’ordine di arrivo delle dichia- razioni doganali.
Art. 5 cpv. 1 e 4
1 Abrogato
4 Il DFE determina il contenuto del certificato di cui al capoverso 2 e riconosce i servizi competenti per il rilascio di tale documento.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.
16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.355.1
2007-0651 2379
Ordinanza sull’importazione di latte e oli commestibili RU 2007