AS 2007 2871
Ordinanza sul personale della Confederazione
Ordinanza sul personale della Confederazione (OPers)
Modifica del 15 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale della Confederazione (OPers) è modifi- cata come segue:
Art. 1 cpv. 1bis 1bis Le disposizioni del capitolo 4a si applicano al personale delle unità amministra- tive di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers.
Art. 11a Provvedimenti d’integrazione (art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)
Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio dell’impiegato, l’autorità competente secondo l’articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare la persona interessata nel mondo del lavoro (provvedimenti d’integrazione). Nell’effettuare i suoi accertamenti essa coinvolge servizi specializzati.
Art. 33 Pensionamento anticipato di determinate categorie di personale (art. 10 cpv. 3 LPers)
1 Al compimento del 61° anno d’età termina il rapporto d’impiego delle seguenti
categorie di personale: a. ufficiali di professione e sottufficiali di professione, ad eccezione degli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti; b. membri del Corpo delle guardie di confine; c. alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito.
1 RS 172.220.111.3
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2 Al compimento del 62° anno d’età termina il rapporto d’impiego delle seguenti
categorie di personale: a. alti ufficiali superiori con il grado di divisionario o di comandante di corpo; b. piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costitui- scono una parte essenziale dei compiti, personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA), piloti da trasporto civili del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC); c. personale addetto al servizio di volo dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). 3 Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rota- zione del DFAE che hanno trascorso un determinato numero di anni ponderati in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita difficili possono chiedere il pensionamento anticipato al compimento del 62° anno d’età, sempre che questo non pregiudichi interessi pubblici preponderanti. 4 A titolo eccezionale l’autorità competente secondo l’articolo 2 può risolvere anti- cipatamente il rapporto di lavoro di un impiegato appartenente a una delle categorie di personale seguenti se tale rapporto di lavoro non può più essere proseguito senza che vi sia colpa dell’impiegato e per altri motivi diversi dall’invalidità: a. al compimento del 58° anno d’età, per gli ufficiali di professione e sottuffi- ciali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, ad eccezione degli ufficiali di professione specialisti e dei sottufficiali di professione specialisti; b. al compimento del 61° anno d’età, per i piloti collaudatori di armasuisse le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei com- piti, e il personale addetto alla sicurezza di volo delle Forze aeree (FA). 5 In singoli casi l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, d’intesa con la persona interessata secondo il capoverso 1 o 2, prolungare il rapporto di lavoro al massimo di tre anni. 6 D’intesa con il DFF, il DFAE emana disposizioni d’esecuzione relative al capover- so 3. Esse disciplinano in particolare: a. l’indicizzazione dei luoghi d’impiego, a seconda delle difficoltà delle condi- zioni di vita, partendo dai 100 punti di riferimento della città di Berna; b. il numero di punti necessari per acquisire un anno di soggiorno ponderato; c. la considerazione del numero di trasferimenti o di impieghi all’estero nel calcolo degli anni ponderati; d. il computo del periodo trascorso in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita difficili prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 34 Prepensionamento (art. 31 cpv. 5 e 32k cpv. 3 LPers)
1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 può sciogliere dalla prestazione di
lavoro gli impiegati che non hanno ancora raggiunto l’età del pensionamento antici- pato secondo l’articolo 33 capoverso 1 (prepensionamento). L’impiegato ha diritto
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all’intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers (continuazione del pagamento dello stipendio) fino all’età del pensionamento. Durante la continuazione del paga- mento dello stipendio, l’autorità competente secondo l’articolo 2 e l’impiegato continuano a versare i loro contributi legali alle assicurazioni sociali e i contributi regolamentari dovuti a PUBLICA.
2 Il prepensionamento inizia:
a. il più presto al compimento del 58° anno d’età e dura al massimo 36 mesi per gli ufficiali di professione e sottufficiali di professione, ad eccezione de- gli alti ufficiali superiori, degli ufficiali di professione specialisti e dei sot- tufficiali di professione specialisti nonché per i membri del Corpo delle guardie di confine; b. il più presto al compimento del 60° anno d’età e dura al massimo 12 mesi per gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere, ad eccezione dell’uditore in capo dell’esercito. 3 Nel caso il rapporto di lavoro sia prolungato secondo l’articolo 33 capoverso 5, l’inizio del prepensionamento è rimandato di conseguenza. 4 Se un impiegato ha esercitato una delle funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 per meno di 33 anni di servizio, la continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso 1 viene ridotta. Il DFF e il DDPS disciplinano l’importo della riduzione per il personale loro subordinato secondo l’articolo 33. 5 Se un impiegato lascia una funzione di cui all’articolo 33 capoverso 1 prima di aver raggiunto l’età del prepensionamento, egli ha diritto per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso 1 per la durata massima prevista nel capoverso
2 lettera a o b. L’importo calcolato in questo modo è versato come segue:
a. in caso di cambiamento in una funzione che non rientra nell’articolo 33 e di prolungamento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro, sull’avere di vecchiaia dell’impiegato presso PUBLICA nel quadro della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP), o direttamente all’impiegato dietro sua richiesta; b. in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dell’età del pensionamento, direttamente all’impiegato. 6 Per il calcolo dell’importo di cui al capoverso 4 è determinante il salario percepito nel momento del cambiamento di funzione o della cessazione del rapporto di lavoro. L’importo non è versato se la funzione è stata esercitata per meno di 10 anni; non è tenuto conto del tempo dedicato all’istruzione di base.
Art. 68 cpv. 3 3 I congedi accordati dall’autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l’articolo 88 lettera a.
2 RS 831.40
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Titolo prima dell’art. 88a Capitolo 4a: Previdenza professionale Sezione 1: Salario determinante
Art. 88a Salario assicurabile (art. 32g cpv. 5 LPers) 1 Sono assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, il salario e le componenti di salario versati mensilmente e facenti parte del salario determinante ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e non versati soltanto occasionalmente. Non sono assicurate le indennità secondo gli articoli 81 e 82 né l’adeguamento al potere d’acquisto secondo l’articolo 83. 2 Se, secondo l’articolo 40 capoverso 1 o 2 oppure l’articolo 52a, a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro oppure se, secondo l’articolo 56 capover- si 2 e 3, il salario di tale impiegato viene ridotto, il salario assicurabile precedente resta invariato fintanto che l’indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue. 3 Se l’impiegato sceglie un modello con diverse varianti di durata del lavoro secondo l’articolo 31 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20014 concernente l’ordinanza sul personale federale, è considerato come salario assicurabile il salario corrispon- dente all’orario di lavoro normale. 4 Nel caso di misure legate a ristrutturazioni secondo l’articolo 104, il salario assicu- rabile è determinato in funzione del piano sociale.
Art. 88b Comunicazione (art. 32g cpv. 5 LPers)
Il salario assicurabile è comunicato a PUBLICA quale stipendio determinante dall’autorità competente secondo l’articolo 2.
Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro
Art. 88c Partecipazione al riscatto (art. 32 lett. a LPers)
L’autorità competente secondo l’articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare finanziandolo mediante i propri crediti per il personale se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all’importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.
3 RS 831.10 4 RS 172.220.111.31
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Art. 88d Congedo (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)
1 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa
rimane immutata per almeno due mesi.
2 L’autorità competente secondo l’articolo 2 che accorda un congedo non pagato o
parzialmente pagato di più di due mesi, prima dell’inizio di tale congedo conviene con l’impiegato se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal terzo mese di congedo. 3 Se dal terzo mese di congedo l’autorità competente secondo l’articolo 2 non assu- me più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, essa comunica il conge- do a PUBLICA. La persona assicurata può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.
4 I contributi dovuti dall’impiegato durante il suo congedo sono dedotti dal suo
salario alla ripresa del lavoro.
Art. 88e Invalidità professionale (art. 32j cpv. 2 LPers)
1 L’impiegato ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se:
a. ha raggiunto il 50° anno d’età; b. il servizio medico constata, su richiesta dell’autorità competente secondo l’articolo 2, che per motivi di salute l’impiegato è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l’attività esercitata finora o un’altra atti- vità ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell’ufficio AI competente che esclude il diritto a una rendita o che prevede soltanto una rendita parziale passa in giudicato; e d. i provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 11a sono stati infruttuo- si senza che vi fosse colpa dell’impiegato. 2 Le modalità del diritto alla prestazione di invalidità professionale nonché il genere e l’importo della stessa sono disciplinati nel regolamento previdenziale per gli impiegati e i beneficiari di rendite della cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)5. 3 D’intesa con il DFF, il DDPS può scostarsi dall’età fissata nel capoverso 1 lettera a per gli impiegati del servizio di volo.
5 Non ancora pubblicato.
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Art. 88f Rendita transitoria (art. 32k cpv. 2 LPers) 1 Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transi- toria secondo il RPIC, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanzia- mento della rendita transitoria effettivamente percepita. L’importo della partecipa- zione del datore di lavoro è disciplinato nell’allegato. 2 Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.
Sezione 3: Pensionamento anticipato di determinate categorie di persone
Art. 88g Diritto alla rendita (art. 10 cpv. 3 LPers)
1 Gli impiegati di cui all’articolo 33 hanno diritto a una prestazione secondo
l’articolo 88i in seguito a un pensionamento anticipato se le condizioni seguenti sono soddisfatte: a. gli ufficiali di professione, gli alti ufficiali superiori e i sottufficiali di pro- fessione devono avere esercitato la loro funzione per almeno 10 anni dall’assolvimento dell’istruzione di base; non sono computati gli anni tra- scorsi nella funzione di ufficiale di professione specialista e di sottufficiale di professione specialista; b. i membri del Corpo delle guardie di confine devono aver assolto la forma- zione di guardia di confine o di ufficiale delle guardie di confine ed esercita- to per almeno 10 anni una funzione a livello dei posti o dei settori di guardia di confine; c. gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione del DFAE devono avere trascorso 12 anni ponderati in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita difficili; se gli anni ponderati di soggiorno sono compresi tra sei e 12 anni, la prestazione si riduce in modo proporzio- nale; nel caso di un soggiorno ponderato inferiore a sei anni non sussiste al- cun diritto alla prestazione. 2 Sono fatti salvi i diritti nei confronti del datore di lavoro e di PUBLICA se il pensionamento anticipato è dovuto a imperativi di ordine aziendale o a motivi di salute.
Art. 88h Prestazione del datore di lavoro (art. 32k cpv. 3 LPers) 1 Se sussiste un diritto alle prestazioni secondo l’articolo 88i, è versata un’indennità unica equivalente alla metà di un salario annuo:
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a. agli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 all’inizio del loro prepensio- namento secondo l’articolo 34 o al più tardi all’inizio del versamento delle prestazioni della cassa pensioni; e b. agli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 2 all’inizio del versamento delle prestazioni della cassa pensioni.
2 L’indennità unica è calcolata in base all’ultimo salario annuo determinante.
3 L’indennità
unica è accreditata sull’avere di vecchiaia dell’assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP6 o versata direttamente all’assicurato su sua richie- sta.
Art. 88i Prestazioni della cassa pensioni (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 Gli impiegati di cui all’articolo 33 capoversi 1 e 2 che adempiono le condizioni fissate nell’articolo 88g capoverso 1 lettera a o b hanno diritto alla pensione di vecchiaia regolamentare e alla rendita transitoria secondo il RPIC. 2 La parte dell’impiegato destinata al finanziamento della rendita transitoria è assun- ta dal datore di lavoro. Questi rimborsa a PUBLICA le parti del datore di lavoro e dell’impiegato per il finanziamento della rendita transitoria.
3 Agli impiegati del DFAE che adempiono le condizioni fissate negli articoli 33
capoverso 3 e 88g capoverso 1 lettera c è versata una pensione di vecchiaia e una rendita transitoria secondo l’articolo 64 RPIC. 4 Il DFAE rimborsa a PUBLICA la parte non finanziata delle prestazioni secondo il capoverso 3 al momento del pensionamento dell’impiegato.
Art. 88j Esclusione e riduzione del diritto alle prestazioni 1 Se il rapporto di lavoro è risolto per colpa dell’impiegato (art. 31) non sussiste alcun diritto a prestazioni secondo l’articolo 88i.
2 Se l’impiegato ha diritto a una rendita intera o a una rendita parziale
dell’assicurazione invalidità, le prestazioni secondo l’articolo 88i sono soppresse o ridotte di conseguenza.
6 RS 831.40
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Art. 116c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2007 (art. 41a cpv. 1 LPers) 1 Gli impiegati, ad eccezione del personale trasferibile del DFAE, il cui rapporto di lavoro è terminato in seguito a un pensionamento anticipato secondo il diritto ante- riore prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2007, hanno diritto alle rendite e alle prestazioni complementari secondo il diritto anteriore7. 2 All’inizio del prepensionamento ai sensi dell’articolo 34 le persone seguenti perce- piscono, al posto della prestazione secondo l’articolo 88h, un’indennità unica equi- valente ai tre quarti dell’ultimo salario annuo: a. gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e b che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 51° anno d’età; b. gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c che al momento della messa in vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 53° anno d’età.
3 Gli impiegati di cui all’articolo 33 capoverso 2 che al momento della messa in
vigore integrale della legge su PUBLICA hanno compiuto il 55° anno d’età percepi- scono con il loro ultimo salario un’indennità unica equivalente ai tre quadri del loro ultimo salario annuo. 4 L’indennità unica secondo i capoversi 2 e 3 è accreditata sull’avere di vecchiaia dell’assicurato presso PUBLICA nel quadro della LPP8 o versata direttamente all’assicurato su sua richiesta. 5 L’articolo 34 capoverso 4 non si applica agli impiegati di cui ai capoversi 2 e 3.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.
III
Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
7 Art. 33 nella versione del 3 lug. 2001 (RU 2001 2206), cpv. 1–3bis nella versione dell’O del 5 dic. 2003 concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con la nuova regolamentazione del personale militare (RU 2003 5011); art. 16 dell’O del 2 dic. 1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rap- porti di servizio, nella versione della modifica del 28 giugno 2000 (RU 2000 2429). 8 RS 831.40
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IV
Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore contemporaneamen- te alla messa in vigore integrale della legge del 20 dicembre 20069 su PUBLICA.
2 Le cifre II 1 e II 3 dell’allegato entrano in vigore il 1° luglio 2007.
15 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
9 RS 172.222.1; RU 2007 2239 2249
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Allegato (art. 88f cpv. 1)
Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria
Piano standard Piano per quadri 1 Piano per quadri 2 (classi di stipendio) (classi di stipendio) (classi di stipendio)
Età di 1–11 12–17 18–23 24–29 30–38 pensionamento
60 80 % 55 % 50 % 50 % 50 % 61 85 % 60 % 50 % 50 % 50 % 62 90 % 70 % 50 % 50 % 50 % 63 95 % 75 % 55 % 50 % 50 % 64 100 % 80 % 60 % 50 % 50 %
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Allegato (cifra III)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. Ordinanza del 30 novembre 200110 concernente la conversione del sistema
di retribuzione del personale federale e l’assicurazione dello stipendio;
2. Ordinanza del 18 dicembre 200211 sull’assicurazione degli impiegati
dell’Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA;
3. Ordinanza del 2 dicembre 199112 sulle prestazioni in caso di pensionamento
anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio.
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 28 maggio 200313 concernente la consulenza interna
da parte di quadri con esperienza dell’Amministrazione federale
Art. 16 cpv. 2
2 L’unità organizzativa comunica a PUBLICA lo stipendio di riferimento quale
salario determinante.
2. Ordinanza del 2 dicembre 200514 sul personale impiegato
per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario
Art. 21 cpv. 1–3 1 Per la durata del rapporto di lavoro il personale è assicurato presso la Cassa pen- sioni della Confederazione PUBLICA.
2 e 3 Abrogati
10 RU 2002 243, 2003 241 11 RU 2003 241 3669, 2004 5261, 2005 3 9 4595 5607, 2006 5625 12 RU 1992 388 638 942, 1996 208, 1997 346, 1999 3016, 2000 2429, 2001 2197 13 RS 172.010.421 14 RS 172.220.111.9
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3. Ordinanza del 25 aprile 200115 concernente l’assicurazione nel piano
di base della Cassa pensioni della Confederazione
Art. 20 cpv. 5
5 Se non sono versate prestazioni d’uscita a PUBLICA o se l’importo versato dal
precedente istituto di previdenza è insufficiente per il riscatto dell’insieme degli anni di assicurazione secondo il capoverso 2, le persone assicurate possono riscattare a proprie spese tutti gli anni di assicurazione mancanti o una parte di essi mediante versamento unico o, fino al 31 marzo 2008, rateale. I pagamenti rateali effettuati dopo questa data sono riversati alla persona assicurata.
Art. 60 cpv. 3 3 La persona assicurata può riacquistare totalmente o parzialmente le prestazioni ridotte secondo i capoversi 1 e 2 mediante versamento unico o rateale. L’articolo 20 capoversi 5 e 7 si applica per analogia. Il riacquisto è calcolato conformemente all’articolo 20 capoverso 6.
15 RS 172.222.034.1
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