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AS 2007 3533

AS 2007 3533

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 15 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Abrogati

2 L’obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo il capoverso 2bis e abbia condotto: a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus; o b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B. 2bis Nell'ambito della formazione minima l’allievo conducente deve imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire gli automatismi necessari. A seguito della formazione, l'allievo deve inoltre essere in grado di guidare rispettando gli altri utenti della strada nonché di condurre il veicolo in modo autonomo e senza pericolo per gli altri utenti. La formazione minima deve essere seguita presso un maestro conducente autorizzato a impartire lezioni di guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E e che possiede una licenza di condurre della categoria D. 2ter La formazione minima comprende:

a. 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria C1 o D1; b. 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria C; c. 12 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria D limitata al traffico di linea.

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione RU 2007

Allegato 11 (art. 13 e 21)

Verifica delle conoscenze teoriche

II. Requisiti minimi N. 2.1–2.14

2 Esame teorico complementare (art. 21)

2.1 campo d’applicazione dell’ordinanza concernente la durata del lavoro e del

riposo, compreso l’impiego dell’odocronografo per trasporti per i quali esso è prescritto;

2.2 prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone;

2.3 comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in

caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l’evacuazione dei passeggeri e degli aiuto conducenti;

2.4 prescrizioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

2.5 prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;

2.6 particolarità della limitazione del campo visivo del conducente in funzione

delle caratteristiche del veicolo;

2.7 conoscenza dei principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione

degli pneumatici;

2.8 conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento dei

rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell’impiego e della manutenzione ordinaria;

2.9 conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti dei veicoli a

motore;

2.10 manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da

effettuare tempestivamente;

2.11 conoscenza dei principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elemen-

ti: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d’alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.); 2.12 conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007

2.13 norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che disciplinano

l’utilizzazione dei veicoli delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 ed

2.14 norme fondamentali in materia di stivaggio.

N. 2.15 – 2.31 Abrogati

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione RU 2007

Allegato 12 (art. 22)

IV. Durata dell’esame e distanza percorsa La durata dell’esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente alle- gato. La durata dell’esame non deve essere in nessun caso inferiore a: – 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1, – 60 minuti per le categorie B, BE, DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E, la categoria speciale F come anche per il permesso per il trasporto pro- fessionale di persone giusta l’articolo 25. La corsa d’esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 giugno 20073 sull’ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo, – 90 minuti per le categorie C e CE, – 120 minuti per la categoria D.

3 RS 741.521; RU 2007 3539

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007

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