AS 2007 3533
AS 2007 3533
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 15 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Abrogati
2 L’obbligo della pratica di guida secondo il capoverso 1 non concerne chi dimostra di aver concluso la formazione minima secondo il capoverso 2bis e abbia condotto: a. durante almeno tre mesi un autoveicolo della categoria C o un filobus; o b. regolarmente durante almeno due anni autoveicoli della categoria B. 2bis Nell'ambito della formazione minima l’allievo conducente deve imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire gli automatismi necessari. A seguito della formazione, l'allievo deve inoltre essere in grado di guidare rispettando gli altri utenti della strada nonché di condurre il veicolo in modo autonomo e senza pericolo per gli altri utenti. La formazione minima deve essere seguita presso un maestro conducente autorizzato a impartire lezioni di guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E e che possiede una licenza di condurre della categoria D. 2ter La formazione minima comprende:
a. 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria C1 o D1; b. 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria C; c. 12 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati titolari di una licenza di condurre della categoria D limitata al traffico di linea.
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione RU 2007
Allegato 11 (art. 13 e 21)
Verifica delle conoscenze teoriche
II. Requisiti minimi N. 2.1–2.14
2 Esame teorico complementare (art. 21)
2.1 campo d’applicazione dell’ordinanza concernente la durata del lavoro e del
riposo, compreso l’impiego dell’odocronografo per trasporti per i quali esso è prescritto;
2.2 prescrizioni generali sul trasporto di merci e persone;
2.3 comportamento in caso di incidente; conoscenza delle misure da adottare in
caso di incidente o situazioni simili, compresi gli interventi di emergenza quali l’evacuazione dei passeggeri e degli aiuto conducenti;
2.4 prescrizioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
2.5 prescrizioni in materia di peso e dimensioni dei veicoli;
2.6 particolarità della limitazione del campo visivo del conducente in funzione
delle caratteristiche del veicolo;
2.7 conoscenza dei principi di costruzione, corretto impiego e manutenzione
degli pneumatici;
2.8 conoscenza dei principi dei diversi tipi di dispositivi di agganciamento dei
rimorchi, dei loro componenti principali, dei collegamenti, dell’impiego e della manutenzione ordinaria;
2.9 conoscenza dei metodi per individuare le cause dei guasti dei veicoli a
motore;
2.10 manutenzione a scopo preventivo dei veicoli a motore e riparazioni da
effettuare tempestivamente;
2.11 conoscenza dei principi di costruzione e funzionamento dei seguenti elemen-
ti: motore, liquidi (ad es. olio del motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, sostanze lubrificanti e antigelo), dispositivo d’alimentazione del carburante, impianto elettrico, accensione, trasmissione (frizione, cambio, ecc.); 2.12 conoscenza dei principi dei diversi tipi di impianti di frenatura e dispositivi di limitazione della velocità (incluse le prescrizioni), loro funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007
2.13 norme della circolazione, segnaletica e demarcazioni che disciplinano
l’utilizzazione dei veicoli delle categorie C e D e delle sottocategorie C1 ed
2.14 norme fondamentali in materia di stivaggio.
N. 2.15 – 2.31 Abrogati
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione RU 2007
Allegato 12 (art. 22)
IV. Durata dell’esame e distanza percorsa La durata dell’esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti conformemente al presente alle- gato. La durata dell’esame non deve essere in nessun caso inferiore a: – 30 minuti per la categoria A e la sottocategoria A1, – 60 minuti per le categorie B, BE, DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E, la categoria speciale F come anche per il permesso per il trasporto pro- fessionale di persone giusta l’articolo 25. La corsa d’esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 giugno 20073 sull’ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo, – 90 minuti per le categorie C e CE, – 120 minuti per la categoria D.
3 RS 741.521; RU 2007 3539
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2007