AS 2007 3645
Ordinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 4 luglio 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutto l’atto l’espressione «Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni» e la denominazione abbreviata «Dipartimento» sono sostituite dall’abbreviazione «DATEC». 2 In tutto l’atto l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» e la denomina- zione abbreviata «Ufficio» sono sostituite dall’abbreviazione «UFAC».
Art. 2a cpv. 1 e 3
1 Gliaeromobili, senza occupanti, del peso superiore ai 30 kg, possono essere
impiegati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) disciplina i particolari.
Titolo prima dell’art. 122a 6a Misure di sicurezza Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 122a Misure di sicurezza negli aerodromi 1 L’esercente di un aerodromo con traffico aereo internazionale commerciale stabi- lisce in un programma di sicurezza le misure che, secondo la gravità della minaccia, intende adottare per prevenire attentati alla sicurezza dell’aviazione civile.
2 Il programma di sicurezza sottostà all’approvazione dell’UFAC.
1 RS 748.01
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3 Sono considerate misure di sicurezza segnatamente:
a. i controlli dei passeggeri, dei bagagli a mano non registrati, dei bagagli registrati, del carico, della posta e degli aeromobili incentrati su aspetti rela- tivi alla sicurezza; b. altre misure intese a garantire che nessun oggetto vietato che potrebbe essere impiegato per compiere atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile possa pervenire a bordo degli aeromobili. 4 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, ordina le misure di sicurezza. Consulta dapprima la polizia cantonale competente, l’esercente dell’aerodromo interessato e le imprese di trasporti aerei interessate.
Art. 122b Misure di sicurezza delle imprese di trasporti aerei
1 L’impresa di trasporti aerei che impiega aeromobili nel traffico commerciale
internazionale è tenuta a garantire l’esercizio sicuro dei suoi apparecchi, confor- memente alle esigenze fissate dal DATEC. Essa deve esporre le proprie misure in un programma di sicurezza.
2 Il programma di sicurezza sottostà all'approvazione dell’UFAC.
Art. 122c Disposizioni applicabili 1 Per quanto nella presente sezione sulle misure di sicurezza come pure nelle relative prescrizioni d’esecuzione non sia contenuta alcuna disposizione speciale, si applica- no: a. le disposizioni direttamente applicabili dell’allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale, nella versione vincolante per la Svizzera; e b. le disposizioni del diritto della Comunità europea applicabili alla Svizzera. 2 Per il resto, è determinante il livello attuale della tecnica, come risulta segnata- mente dalle raccomandazioni dell’allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale. 3 L’UFAC emana le prescrizioni necessarie, in particolare il Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione3.
2 RS 0.748.0. L’all. 17 non è pubblicato nella RU. Può essere consultato presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile o ottenuto presso l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. 3 Il Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione è redatto in inglese. Non è pubblicato.
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Art. 122d Esecuzione
1 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, emana
prescrizioni riguardanti: a. l’impostazione delle misure di sicurezza; b. il concorso dei servizi interessati; c. la ripartizione dei costi tra l'UFAC, gli esercenti degli aerodromi e le imprese di trasporti aerei. 2 In casi particolari, l’UFAC può, secondo la gravità della minaccia e d’intesa con l’Ufficio federale di polizia, ordinare altre misure e fissare la ripartizione dei costi; consulta previamente la polizia aeroportuale competente come pure l’esercente dell’aerodromo interessato. 3 Sono fatte salve le attribuzioni speciali conferite in casi particolari al comandante di una polizia cantonale (art. 100bis LNA).
Titolo prima dell’art. 122e Sezione 2: Guardie di sicurezza
Art. 122e Principi 1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegate guardie di sicurezza. 2 Le guardie di sicurezza possono essere impiegate anche a terra in aerodromi esteri.
3 Possono essere impiegate quali guardie di sicurezza:
a. membri dei corpi di polizia cantonale e cittadina; b. membri della Sicurezza militare; c. guardie di confine; d. altre persone formate dall’Ufficio federale di polizia. 4 L’UFAC esercita l’alta vigilanza sull’impiego delle guardie di sicurezza; iscrive i costi occasionati da queste ultime nel suo preventivo.
Titolo prima dell’art. 122f Abrogato
Art. 122f Compiti e competenze 1 Le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:
a. a bordo sorvegliano il comportamento dei passeggeri e impediscono atti ille- citi che mettono in pericolo la sicurezza a bordo dell’aeromobile;
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b. a terra, per impedire l’introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiegati per mettere in pericolo l’aviazione civile, perquisiscono i passeggeri e i bagagli a mano e sorvegliano i bagagli controllati e l’identifi- cazione dei bagagli; c. adottano le misure necessarie quando la sicurezza dei passeggeri o dell’ae- romobile è minacciata. A tal fine, possono impiegare la coercizione e misure di polizia. Negli aerodromi esteri è fatto salvo il diritto estero applicabile. 2 L’Ufficio federale di polizia, in collaborazione con l’UFAC, redige direttive sui compiti delle guardie di sicurezza.
Art. 122g Formazione
1 Come guardia di sicurezza può essere designata unicamente una persona che ha
seguito un programma di formazione specifico e ha superato l’esame finale.
2 L’Ufficio federale di polizia:
a. redige il profilo dei requisiti delle guardie di sicurezza; b. definisce il programma di formazione; c. provvede al perfezionamento; d. effettua i corsi di formazione e perfezionamento corrispondenti. 3 L'Ufficio di polizia può fare capo a terzi, segnatamente alle imprese di trasporti aerei e alle istituzioni della polizia e dell’esercito per l’esecuzione dei corsi nonché per l’allestimento e la manutenzione dell’infrastruttura per i corsi.
Art. 122h Impiego 1 L’Ufficio federale di polizia è competente per l’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi.
2 Definisce la dottrina e la tattica d’impiego.
3 Determina, d’intesa con l’UFAC, il luogo, la data e il genere dell’impiego in base all’analisi dei rischi e delle minacce. 4 Informa le imprese di trasporti aerei interessate e le incarica tempestivamente di effettuare la prenotazione dei relativi posti a sedere.
Art. 122i Equipaggiamento delle guardie di sicurezza 1 L’Ufficio federale di polizia provvede, in collaborazione con le imprese di trasporti aerei, all’equipaggiamento necessario per le guardie di sicurezza. 2 Per equipaggiamento s’intende in particolare le uniformi, le armi e i mezzi ausi- liari.
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Art. 122j Assoggettamento 1 Durante la formazione e l’impiego le guardie di sicurezza rimangono assoggettate alle prescrizioni di servizio e disciplinari del loro datore di lavoro. 2 Nell’adempiere i loro compiti sottostanno al potere d’impartire istruzioni dell’Uf- ficio federale di polizia.
3 A bordo degli aeromobili sottostanno all’autorità del comandante di bordo.
Art. 122k Analisi dei rischi e delle minacce L’Ufficio federale di polizia è competente per l’analisi dei rischi e delle minacce in relazione all’impiego di guardie di sicurezza.
Art. 122l Manutenzione e custodia di armi da fuoco 1 L’Ufficio federale di polizia è competente, d’intesa con l’UFAC, per la manuten- zione e la custodia delle armi delle guardie di sicurezza. 2 A tal fine, esso può fare capo alla polizia aeroportuale o ad altri organi che avrà designato in particolare per la custodia delle armi di guardie di sicurezza estere nel caso di uno scalo intermedio in Svizzera.
Art. 122m Obblighi delle imprese di trasporti aerei
1 Le imprese di trasporti aerei posso essere tenute a partecipare:
a. alla formazione e al perfezionamento delle guardie di sicurezza; b. all’impiego e ai compiti amministrativi che vi sono connessi; c. all’analisi dei rischi e delle minacce.
2 È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti:
a. tenere corsi su temi specifici alla navigazione aerea nell’ambito della forma- zione e del perfezionamento; b. prenotare i posti a sedere per le guardie di sicurezza conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale di polizia; c. provvedere ai documenti aeronautici necessari per le guardie di sicurezza; d. approntare il materiale specifico per gli impieghi nell'ambito della naviga- zione aerea; e. trasmettere all’Ufficio federale di polizia le informazioni in materia di sicu- rezza importanti per l’analisi dei rischi e delle minacce.
3 L’UFAC definisce nell’autorizzazione d'esercizio gli obblighi delle imprese di
trasporti aerei per quanto riguarda le guardie di sicurezza.
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Art. 122n Spese
1 In relazione con l’impiego delle guardie di sicurezza l’UFAC rimborsa:
a. all’Ufficio federale di polizia e alle imprese di trasporti aerei le spese per le prestazioni fornite in relazione con:
1. la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza,
2. l’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi
che vi sono connessi,
3. l’analisi dei rischi e delle minacce;
b. all’Ufficio federale di polizia e ai terzi a cui ha fatto capo le spese per l’allestimento e la manutenzione dell’infrastruttura per la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza; c. al corpo di polizia i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicu- rezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l’impiego; d. alle guardie di sicurezza le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l'impiego; e. all’Ufficio federale di polizia e alle imprese di trasporti aerei le spese per l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza; f. all’Ufficio federale di polizia e alle polizie aeroportuali le spese per la ges- tione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza. 2 L’Ufficio federale di polizia controlla i costi per le prestazioni fornite da terzi e li trasmette all’UFAC. Quest'ultimo salda direttamente le fatture. 3 L’Ufficio federale di polizia prepara ogni anno all'indirizzo dell’UFAC determinati dati statistici come le spese di personale e le spese materiali, il numero di voli accompagnati da guardie di sicurezza, le destinazioni degli impieghi o gli interventi a bordo.
Art. 122o Responsabilità della Confederazione La responsabilità della Confederazione per i danni che una guardia di sicurezza arreca illecitamente a terzi nell’esercizio delle sue attività è retta dalla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità.
Titolo prima dell’art. 122p 6b Facilitazioni nella navigazione aerea L’art. 122f diventa l’art. 122p.
Art. 122p, rubrica Abrogata
4 RS 170.32
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II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.
4 luglio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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