AS 2007 3667
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 27 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modi- ficata come segue:
Art. 22 cpv. 1
1 L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 126 000 franchi all’anno e
a 346 franchi al giorno.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 832.202
2007-1321 3667
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni RU 2007
3668