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AS 2007 3667

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modi- ficata come segue:

Art. 22 cpv. 1

1 L’importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 126 000 franchi all’anno e

a 346 franchi al giorno.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 832.202

2007-1321 3667

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni RU 2007

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