AS 2007 3729
Statuto del Consiglio d'Europa
Statuto del Consiglio d’Europa del 5 maggio 1949
RS 0.192.030; RU 1963 797
I
Emendamento dell’articolo 26 Rappresentanti del Montenegro all’Assemblea parlamentare Approvato dal Comitato dei Ministri il 9 maggio 2007 e dall’Assemblea parlamen- tare il 17 aprile 2007 in applicazione dell’articolo 41 (d). Entrato in vigore per la Svizzera l’11 maggio 2007.
II Il testo emendato dell’articolo 26 ha il seguente tenore:
2007-1371 3729
Statuto del Consiglio d’Europa RU 2007
Traduzione1
Art. 262 I Membri hanno diritto al seguente numero di seggi: Albania 4 «ex-Repubblica jugoslava Andorra 2 di Macedonia» 3 Armenia 4 Malta 3 Austria 6 Moldova 5 Azerbaigian 6 Monaco 2 Belgio 7 Montenegro 3 Bosnia ed Erzegovina 5 Norvegia 5 Bulgaria 6 Paesi Bassi 7 Ceca, Repubblica 7 Polonia 12 Cipro 3 Portogallo 7 Croazia 5 Regno Unito di Gran Bretagna Danimarca 5 e d’Irlanda del Nord 18 Estonia 3 Romania 10 Finlandia 5 Russia 18 Francia 18 San Marino 2 Georgia 5 Serbia 7 Germania 18 Slovacchia 5 Grecia 7 Slovenia 3 Irlanda 4 Spagna 12 Islanda 3 Svezia 6 Italia 18 Svizzera 6 Lettonia 3 Turchia 12 Liechtenstein 2 Ucraina 12 Lituania 4 Ungheria 7 Lussemburgo 3
III Campo d’applicazione il 5 giugno 2007, complemento3 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Montenegro 11 maggio 2007 A 11 maggio 2007
3 Completa quelli in RS 0.192.030
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).
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