AS 2007 3731
Scambio di lettere del 19 settembre/2 ottobre 2006 a complemento degli Scambi di lettere del 26 ottobre/1<sup>o</sup> novembre 2004 e del 18 giugno/5 luglio 1973 tra la Svizzera e la Francia per l'applicazione della Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 1965 concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari
Scambio di lettere del 19 settembre/2 ottobre 2006 che completa gli Scambi di lettere del 26 ottobre/1° novembre 2004 e del 18 giugno/5 luglio 1973 tra la Svizzera e la Francia per l’applicazione della Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 1965 concernente l’estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari
Entrato in vigore il 2 ottobre 2006
Traduzione1
La responsabile del Berna, 2 ottobre 2006 Dipartimento federale degli affari esteri Signor Philippe Douste-Blazy Ministro degli affari esteri Parigi
Signor Ministro, Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 19 settembre 2006, del seguente tenore:
«Consapevoli del fatto che i lavori di rifacimento di una pista dell’aeroporto inter- nazionale di Ginevra e di risanamento completo della galleria che vi accede, nonché i lavori di costruzione della linea tramviaria che collegherà i Comuni di Ginevra e Meyrin comporteranno importanti perturbazioni del traffico stradale da entrambe le parti del valico doganale di Meyrin, i nostri Governi si sono accordati per trovare una soluzione intesa a diminuire per quanto possibile gli inconvenienti legati alla situazione particolare cui sarà confrontato, per tutta la durata dei suddetti lavori, il perimetro di accesso all’Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN). Hanno così convenuto di estendere temporaneamente le condizioni di accesso al fondo del CERN attraverso la porta, creata nel 2004 e situata su territorio francese, per permettere a un maggior numero di persone che lavorano sul sito del CERN di usufruire di detta porta alle stesse condizioni dei funzionari dell’Organizzazione. In seguito ai colloqui svoltisi tra i rappresentanti dei nostri Governi in merito all’estensione delle condizioni di accesso al fondo chiuso dell’Organizzazione, mi pregio proporLe di autorizzare in modo limitato nel tempo il personale scientifico e tecnico dell’Organizzazione, nonché il personale delle imprese che intervengono sul fondo della medesima, a utilizzare la porta, creata nel 2004 e situata su territorio francese, per i loro tragitti di andata e ritorno, esclusivamente nell'ambito del servi-
1 Dal testo originale francese (RO 2007 3731).
2006-3350 3731
Estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea RU 2007 per le ricerche nucleari. Scambio di lettere con la Francia
zio. Lo Scambio di lettere del 26 ottobre/1° novembre 20042 che completa lo Scam- bio di lettere del 18 giugno/5 luglio 19733 per l’applicazione della Convenzione franco-svizzera del 13 settembre 19654 concernente l’estensione su territorio france- se degli impianti dell’Organizzazione europea per le ricerche nucleari potrebbe essere modificato e completato al paragrafo 2 lettera b) come segue.
2. L’articolo VI della Convenzione sarà applicato come segue:
b) il passaggio è destinato unicamente a consentire, all’interno del fondo dell’Organizzazione, gli spostamenti delle persone e dei beni necessari al funzionamento della medesima; la porta è destinata unicamente a consentire l’accesso al fondo dell’Organizzazione e l’uscita dallo stesso ai funzionari dell’Organizzazione in orari precisi della giornata; inoltre, a titolo provviso- rio e fino alla conclusione completa dei lavori di ristrutturazione (pista e gal- leria) intrapresi all’aeroporto internazionale di Ginevra e di costruzione della linea tramviaria che collegherà i Comuni di Ginevra e Meyrin, anche il per- sonale scientifico e tecnico dell’Organizzazione, nonché il personale delle imprese che intervengono sul fondo della medesima potranno usufruire della porta alle stesse condizioni dei funzionari dell’Organizzazione. Le sarei grato di volermi comunicare se le suddette disposizioni incontrano la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo mediante Scambio di lettere. Quest’ultimo entra in vigore il giorno della Sua risposta e decade al termine dei lavori di rifacimento di una pista e della galleria dell’aeroporto internazionale di Ginevra, nonché dei lavori di costruzione di una linea tramviaria tra Ginevra e Meyrin. Nonostante la durata limitata del presente accordo, ciascuna delle Parti potrà denunciarlo per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi».
In nome del Consiglio federale, mi pregio di communicarle che approvo le disposi- zioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituisco- no un accordo mediante Scambio di lettere che entra in vigore il giorno della presen- te risposta. Ognuna delle parti potrà denunciarlo per scritto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.
Riceva, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Micheline Calmy-Rey
2 RS 0.192.122.423.1; RU 2006 1845 3 RS 0.192.122.423.1; RU 1974 181 4 RS 0.192.122.423
Estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea RU 2007 per le ricerche nucleari. Scambio di lettere con la Francia
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Estensione su territorio francese degli impianti dell’Organizzazione europea RU 2007 per le ricerche nucleari. Scambio di lettere con la Francia