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AS 2007 3909

Regolamento di esecuzione della convenzione sulla concessione di brevetti europei

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della convenzione sulla concessione di brevetti europei

RS 0.232.142.21; RU 1977 1781

Decisione del Consiglio d’amministrazione del 9 dicembre 2004 Entrata in vigore il 1° luglio 2005

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

Nel capitolo II della parte quarta viene inserita la nuova regola 44bis seguente: Regola 44bis Rapporto di ricerca europea ampliato (1) Se non può essere emessa una notificazione ai sensi della regola 51 paragrafo 2 o paragrafo 4, insieme al rapporto di ricerca europea viene espresso un parere in merito all’adempimento o non adempimento delle condizioni della Convenzione da parte della domanda depositata e dell’invenzione alla quale si riferisce. (2) Il parere espresso ai sensi del paragrafo 1 non viene pubblicato insieme al rap- porto di ricerca.

Art. 2 Il regolamento relativo alle tasse è modificato come segue:

1. Il nuovo testo dell’articolo 2 numeri 2 e 6 è il seguente:

2. Tassa di ricerca

– per ogni ricerca europea o ricerca complementare eu- ropea (art. 78 par. 2, regola 46 par. 1, regola 112, art.

157 par. 2 lett. b) 960 EUR

– per ogni ricerca internazionale (regola 16.1 PCT e regola 105 par. 1 regolamento) 1 550 EUR 6a. Tassa di esame (art. 94 par. 2) 1 280 EUR 6b. Tassa di esame (art. 94 par. 2) per ogni domanda interna- zionale per la quale si rinuncia alla redazione di un rapport- o complementare di ricerca europea (art. 157 par. 3 lett. a) 1 430 EUR

1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3909).

2007-0860 3909

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007

2. Il nuovo testo dell’articolo 10 è il seguente:

Art. 10 Rimborso delle tasse di ricerca La tassa di ricerca versata per una ricerca europea o una ricerca europea complemen- tare è rimborsata integralmente se la domanda di brevetto europeo viene ritirata o respinta, oppure è considerata ritirata, prima che l’Ufficio abbia iniziato a redigere il rapporto di ricerca. (2) Se il rapporto di ricerca europea si basa su un precedente rapporto di ricerca redatto dall’Ufficio per una domanda di brevetto di cui è rivendicata la priorità o per una domanda iniziale ai sensi dell’articolo 76 o della regola 15 della Convenzione, l’Ufficio rimborsa al richiedente, conformemente alla decisione del proprio Presi- dente, un importo in funzione del tipo di ricerca e della misura in cui il precedente rapporto di ricerca può essere utilizzato dall’Ufficio come base per la nuova ricerca.

Art. 3 (1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2005. (2) La nuova regola 44bis del regolamento di esecuzione è applicabile alle domande di brevetto europeo, e alle domande di brevetto internazionale che entrano nella fase europea, depositate dal 1° luglio 2005. (3) I nuovi importi della tassa di ricerca europea e di ricerca europea complementa- re nonché della tassa di esame sono applicabili alle domande di brevetto europeo, e alle domande di brevetto internazionale che entrano nella fase europea, depositate dal 1° luglio 2005. (4) Se la tassa di ricerca europea per una domanda depositata dal 1° luglio 2005 è versata entro i termini nei sei mesi successivi quella data, tuttavia soltanto per l’importo relativo alle domande depositate prima di tale data, essa è ritenuta valida- mente pagata se l’importo residuo dovuto è versato entro i due mesi successivi all’invito di pagamento dell’Ufficio europeo dei brevetti. (5) L’articolo 10 del regolamento relativo alle tasse, modificato dalla presente deci- sione, è applicabile alle domande di brevetto europeo depositate dal 1° luglio 2005.

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