AS 2007 3955
Protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi
Protocollo del 1973 del 2 novembre 1973 sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi
RS 0.814.289.1; RU 1988 1498
Emendamento alla lista delle sostanze Adottato mediante la risoluzione MEPC 100 (48) dell’11 ottobre 2002 Entrato in vigore il 22 giugno 2004
Traduzione1 Allegato
Lista delle sostanze menzionate al paragrafo 2 a) dell’articolo 1 del Protocollo del 1973 sull’intervento Tutti i prodotti seguenti sono soggetti al Protocollo del 1973 sull’intervento se sono trasportati a bordo di una nave come carico o se sono residui di detti prodotti prece- dentemente trasportati:
1. gli idrocarburi definiti nell’Allegato 1 della Convenzione internazionale del
1973 per la prevenzione dell’inquinamento delle navi, come modificata dal
relativo Protocollo del 19782 (MARPOL 73/78), nella versione modificata, quando sono trasportati alla rinfusa, inclusi quelli enumerati nell’appendice I, ad eccezione del petrolio grezzo, dell’olio combustibile, dell’olio diesel e dell’olio lubrificante, che sono disciplinati dalla Convenzione del 19693 sull’intervento;
2. sostanze liquide nocive come definite nell’Allegato II di MARPOL 73/78,
nella versione modificata, quando sono trasportate alla rinfusa, e identificate:
1. quali prodotti appartenenti alle categorie di inquinamento A o B:
1. nel capitolo 17 del Codice internazionale dei trasportatori di pro-
dotti chimici (Codice IBC); o
2. nelle liste 1-4 delle circolari della serie MEPC.2 pubblicate
annualmente in dicembre; o
2. nella lista composita dei profili di rischio del GESAMP pubblicati
periodicamente in forma di circolare BLG, con:
1. un «2» nella colonna B e «XX» nella colonna E; o
2. «XXX» nella colonna E;
1 Dal testo originale francese (RO 2007 3955).
2 RS 0.814.288.2 3 RS 0.814.289
2007-1792 3955
Intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse RU 2007 dagli idrocarburi. Prot. del 1973
3. sostanze nocive in colli, come definite nell’Allegato III di MARPOL 73/78,
nella versione modificata, e che siano state identificate nel Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (Codice IMDG) come inquinanti mari- ni che presentano rischi gravi (PP) o che rispondano ai criteri del Codice IMDG per la definizione di tali inquinanti; 4. materie radioattive trasportate in colli di tipo B o di tipo C o come materiali fissili o con speciali sistemi, le quali sono oggetto delle disposizioni relative alla classe 7 del codice IMDG; e
5. gas liquefatti enumerati nel capitolo 19 del Codice internazionale del 1983
per la costruzione e l’attrezzatura delle navi addette al trasporto di gas lique- fatti alla rinfusa (Codice IGC), nella versione modificata, quando sono trasportati alla rinfusa, e prodotti per i quali l’Amministrazione e le ammini- strazioni portuali interessate hanno prescritto condizioni di trasporto preli- minari appropriate in applicazione del paragrafo 1.1.6 del Codice IGC.