AS 2007 403
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran
del 14 febbraio 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1737 (2006)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire e di acquisire beni nel campo delle armi nucleari e dei sistemi vettori 1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito di beni, comprese tecnologie e software, giusta l’allegato 1 destinati alla Repubblica Islamica dell’Iran. 2 Sono vietati l’acquisizione di beni, comprese tecnologie e software, giusta l’alle- gato 2 in provenienza dalla Repubblica Islamica dell’Iran. 3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresa l’assistenza finanziaria, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari e gli investimenti in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni giusta il capoverso 1. 4 Il divieto giusta il capoverso 3 vale anche in relazione con i rimanenti beni che sono o possono essere utili, totalmente o in parte, alle attività della Repubblica Islamica dell’Iran nel campo dell’arricchimento di uranio, della ripresa della prepa- razione di combustibile nucleare, dell’acqua pesante e dello sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari.
5 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può garantire, procedendo giusta
l’articolo 16 dell’ordinanza del 25 giugno 19973 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), nonché in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, eventuali eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1,
3 e 4.
RS 946.231.143.6 1 RS 946.231
2 S/RES/1737 (2006); consultabile al seguente indirizzo Internet dell’ONU:
www.un.org/documents/scres.htm 3 RS 946.202.1
2006-3400 403
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
6 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico.
Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 3. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche. 3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze, nonché dopo previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU e conformemente alle decisioni di questo Comitato o a tutela di interessi svizzeri, la SECO può eccezio- nalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.
Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e rico- gnizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell’esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, cessione fiduciaria, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari. c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
4 RS 946.202 5 RS 514.51
404
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
2. Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 4 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2. Notifica al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU e all’Agenzia internazionale per l’energia atomica la fornitura di beni, compresi le tecnologie e i software, in conformità alla risoluzione 1737 (2006).
2 Il DFAE informa il competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU se
persone fisiche giusta l’allegato 3 entrano in Svizzera o vi transitano. 3 L’Ufficio federale della Migrazione emana, giusta il capoverso 2, le necessarie istruzioni di esecuzione per gli organi di controllo di confine, per le rappresentanze all’estero e per gli altri uffici che all’estero sono autorizzati a rilasciare i visti.
4 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle
dogane. 5 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o la sigillatura di beni di lusso.
Art. 5 Obblighi di dichiarazione
1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure
sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1 o 2 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.
405
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
3. Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 7 La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 20076.
14 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 La presente ordinanza è stata pubblicata in via straordinaria il 14 feb. 2007
(art. 7 cpv. 3 LPubl - RS 170.512).
406
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
Allegato 1 (art. 1 cpv. 1)
Beni, compresi tecnologie e software, soggetti al divieto giusta l’articolo 1 capoverso 1
1. Beni giusta l’allegato 2, 1a parte OBDI7. Sono esclusi i beni del numero di
controllo delle esportazioni 0A001, sempre che siano destinati a reattori ad acqua leggera.
2. Materiali nucleari giusta l’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 20048
sull’energia nucleare (OENu). Fa eccezione l’uranio scarsamente arricchito in elementi combustibili approntati per reattori ad acqua leggera. 3. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota con un raggio d’azione di almeno 300 km, compreso un sottosistema completo. 4. Beni giusta l’allegato 2, 2a parte OBDI del numero di controllo delle espor- tazioni codice 101–199. 5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota, giusta il numero 3, e quelli contem- plati dall’allegato 2, 2a parte OBDI, dall’allegato 3 OBDI e dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 19989 concernente il materiale bellico (OMB).
7 L'allegato 2 OBDI (RS 946.202.1) è consultabile al seguente indirizzo internet della SECO: www.seco.admin.ch (>Temi>Economia esterna>Controllo alle esportazio- ni>Prodotti industriali>Basi giuridiche>Elenco dei beni). 8 RS 732.11 9 RS 514.511
407
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)
Beni, compresi tecnologie e software, soggetti al divieto giusta l’articolo 1 capoverso 2
1. Beni giusta l’allegato 2, 1a parte OBDI10.
2. Materiale nucleare giusta l’articolo 1 OENu11.
3. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota, compresi sottosistemi
completi. 4. Beni giusta l’allegato 2, 2a parte OBDI del numero di controllo delle espor- tazioni codice 101–199 e 201–299. 5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota, giusta il numero 3, e quelli contem- plati dall’allegato 2, 2a parte OBDI, dall’allegato 3 OBDI e dall’allegato 1 OMB12.
10 L'allegato 2 OBDI (RS 946.202.1) è consultabile al seguente indirizzo Internet della SECO: www.seco.admin.ch (>Temi>Economia esterna>Controllo alle esportazio- ni>Prodotti industriali>Basi giuridiche>Elenco dei beni). 11 RS 732.11 12 RS 514.511
408
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
Allegato 3 (art. 2 cpv. 1)
Elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni a cui sono destinati i provvedimenti di cui all’articolo 2
A. Imprese e organizzazioni coinvolte nel programma nucleare Nome Informazione per l’identificazione
1 Atomic Energy Organisation
of Iran (AEOI)
2 Mesbah Energy Company provider for A40 research reactor Arak
3 Kala-Electric, aka provider for PFEP Natanz
Kalaye Electric
4 Pars Trash Company involved in centrifuge programme,
identified in IAEA reports
5 Farayand Technique involved in centrifuge programme,
identified in IAEA reports
6 Defence Industries Organisation overarching MODAFL-controlled entity,
(DIO) some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme
7 7th of Tir subordinate of DIO, widely recognized as
being directly involved in the nuclear programme
B. Imprese e organizzazioni che partecipano al programma per missili balistici Nome Informazione per l’identificazione
1 Shahid Hemmat Industrial Group subordinate entity of AIO
(SHIG)
2 Shahid Bagheri Industrial Group subordinate entity of AIO
(SBIG)
3 Fajr Industrial Group formerly Instrumentation Factory Plant,
subordinate entity of AIO
409
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
C. Persone fisiche che partecipano al programma nucleare Cognome Nome Informazione per l’identificazione
1 Qannadi Mohammad AEOI Vice President for Research &
Development
2 Asgarpour Behman Operational Manager (Arak)
3 Agha-Jani Dawood Head of the PFEP (Natanz)
4 Monajemi Ehsan Construction Project Manager (Natanz)
5 Mohammadi Jafar Technical Adviser to the AEOI (in charge
of managing the production of valves for centrifuges)
6 Hajinia Leilabadi Ali Director General of Mesbah Energy
Company
7 Nejad Nouri Mohammad Lt Gen, Rector of Malek Ashtar University
Mehdi of Defence Technology (chemistry dept, affiliated to MODAFL, has conducted experiments on beryllium)
D. Persone fisiche che partecipano al programma per missili balistici Cognome Nome Informazione per l’identificazione
1 Salimi Hosein Gen, Commander of the Air Force, IRGC
(Pasdaran)
2 Vahid Dastjerdi Ahmad Head of the AIO
3 Esmaeli Reza-Gholi Head of Trade & International Affairs
Dept, AIO
4 Bahmanyar Bahmanyar Head of Finance & Budget Dept, AIO
Morteza
E. Persone fisiche che partecipano al programma nucleare e al programma per razzi balistici Cognome Nome Informazione per l’identificazione
1 Rahim Safavi Yahya Maj Gen, Commander, IRGC (Pasdaran)
410
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
Abbreviazioni: AEOI Atomic Energy Organisation of Iran AIO Aerospace Industries Organisation DIO Defence Industries Organisation IRGC Islamic Revolutionary Guards Corps MODAFL Ministry of Defence and Armed Forces Logistics PFEP Pilot Fuel Enrichment Plant
411
Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2007
412