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AS 2007 4101

Accordo di modifica del Protocollo del 1<sup>o</sup> dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)

Traduzione1

Accordo di modifica del Protocollo del 1° dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT)

Adottato dall’Assemblea dell’INMARSAT il 25 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2001

Le Parti al presente Accordo, essendo Parti alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite2 (in precedenza Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite [INMARSAT]), come modificata, («la Convenzione»); essendo anche Parti al Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite3 (Inmarsat), stipulato a Londra il 1° dicembre 1981 («il Protocollo»); prendendo atto che durante la sua dodicesima sessione l’Assemblea delle Parti dell’Inmarsat ha adottato nuovi emendamenti alla Convenzione in vista della ristrut- turazione dell’Organizzazione, segnatamente alcuni emendamenti al paragrafo 4 dell’articolo 26 di suddetta Convenzione, in virtù del quale il Protocollo era stato stipulato; considerando che occorre modificare il Protocollo affinché questo sia compatibile con la Convenzione modificata, hanno convenuto di modificare il Protocollo come segue:

Articolo I Il titolo del Protocollo è sostituito dal seguente:

Protocollo sui privilegi e le immunità dell’organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

Articolo II I paragrafi del Preambolo del Protocollo sono sostituiti dal nuovo testo seguente: tenendo conto della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976, come modificata e, segnatamente, l’articolo 9 paragrafo 6 della Convenzione come modificata;

1 Dal testo originale francese (RO 2007 4101).

2 RS 0.784.607 3 RS 0.192.110.978.47

2007-1490 4101

Prot. sui privilegi e immunità dell’INMARSAT. Acc. di modifica RU 2007

prendendo atto che l’Organizzazione concluderà un Accordo di Sede con il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 15 aprile 1999; considerando che lo scopo del presente Protocollo è di facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell’Organizzazione e di assicurare lo svolgimento efficace delle sue funzioni;

Articolo III Art. 1 – Definizioni, è sostituito con il nuovo testo seguente:

Definizioni Ai fini del presente Protocollo si intendono per: a) «Convenzione»: la convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, compreso il suo Allegato, aper- ta alla firma a Londra il 3 settembre 1976, come modificata; b) «Parte alla Convenzione»: uno Stato per il quale la Convenzione è in vigore; c) «Organizzazione»: l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite; d) «Parte che ospita la sede»: la Parte alla Convenzione sul cui territorio è situata la sede dell’Organizzazione; e) «Parte al Protocollo»: uno Stato per il quale il presente Protocollo, o il pre- sente Protocollo come modificato, a seconda dei casi, è in vigore; f) «membro del personale»: il Direttore e qualsiasi persona impiegata a tempo pieno dall’Organizzazione conformemente al Regolamento per il personale dell’Organizzazione; g) «rappresentanti», nel caso delle Parti al Protocollo e della Parte che ospita la sede: i rappresentanti presso l’Organizzazione e in ogni caso i capi delega- zione, i supplenti e i consulenti; h) «archivi»: tutti i manoscritti, la corrispondenza, i documenti, le fotografie, i film, le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni dei dati, i grafici e i programmi dei calcolatori di proprietà di o tenuti presso l’Organizzazione; i) «attività ufficiali» dell’Organizzazione: le attività svolte dall’Organizzazione nel perseguimento dei suoi scopi, così come definiti nella Convenzione, e include le sue attività amministrative; j) «esperto»: una persona non appartenente al personale, nominata per svolgere un compito specifico a favore di, o a nome dell’Organizzazione e a sue spese; k) «proprietà»: tutto ciò nei confronti di cui possa essere esercitato un diritto di proprietà, ivi inclusi i diritti contrattuali.

Prot. sui privilegi e immunità dell’INMARSAT. Acc. di modifica RU 2007

Articolo IV Art. 2 – Immunità dell’INMARSAT da procedimenti giudiziari ed esecutivi, è sosti- tuito dal nuovo testo seguente:

Immunità dell’Organizzazione da procedimenti giudiziari ed esecutivi 1) A meno che non abbia espressamente rinunciato all’immunità in un caso partico- lare, l’Organizzazione godrà dell’immunità da procedimenti giudiziari, nell’ambito delle sue attività ufficiali, salvo per quanto concerne: a) ogni attività commerciale; b) un’azione civile intentata da terzi per danni risultanti da un incidente causati da un’autovettura o altro mezzo di trasporto appartenente e/o utilizzato a nome dell’Organizzazione, o in relazione ad un’infrazione al codice stradale in cui sia coinvolto tale mezzo di trasporto; c) il sequestro cautelativo, a seguito di un’ordinanza definitiva di un Tribunale, di stipendi ed emolumenti, ivi inclusi i diritti pensionistici dovuti dall’Orga- nizzazione ad un membro del personale o ad un ex-membro del personale; d) una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giudi- ziari avviati dall’Organizzazione. 2) Fatto salvo il paragrafo 1, non verrà intentata alcuna azione legale nei Tribunali delle Parti al Protocollo nei confronti dell’Organizzazione dalle Parti alla Conven- zione, o da persone che operano per o fanno valere dei diritti ceduti da una di queste, per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione. 3) Le proprietà dell’Organizzazione, ovunque esse si trovino e chiunque le detenga, saranno immuni da qualsiasi perquisizione, limitazione, requisizione, pignoramento, confisca, esproprio, sequestro o da qualsiasi azione esecutiva di tipo amministrativo o giudiziario, salvo in relazione a: a) un sequestro cautelativo o un’esecuzione al fine di adempiere la sentenza definitiva, o l’ordinanza di un Tribunale, che si riferisca a qualsiasi azione legale che sia stata intentata nei confronti dell’Organizzazione conforme- mente al paragrafo 1; b) qualsiasi azione intrapresa conformemente alla legislazione dello Stato inte- ressato, che sia temporaneamente necessaria per la prevenzione d’incidenti implicanti autovetture o altri mezzi di trasporto di proprietà di o utilizzati a nome dell’Organizzazione, come pure l’inchiesta di cui sono oggetto tali incidenti; c) l’esproprio di beni immobili a scopi pubblici subordinato al sollecito paga- mento di un equo indennizzo, purché tale esproprio non pregiudichi le fun- zioni e le operazioni dell’Organizzazione.

Articolo V Art. 3 – Inviolabilità degli archivi, è modificato come segue: Il termine «INMARSAT» è stralciato e sostituito dal termine «l’Organizzazione».

Prot. sui privilegi e immunità dell’INMARSAT. Acc. di modifica RU 2007

Articolo VI Art. 4 – Esenzioni fiscali, è modificato come segue: 1) Il termine «INMARSAT» è stralciato ogni volta che appare e sostituito dal termine «l’Organizzazione». 2) I paragrafi 3 e 8 sono soppressi. 3) Gli altri paragrafi sono rinumerati rispettivamente da 1 a 6.

Articolo VII Art. 5 – Fondi, valute e titoli, è modificato come segue: Il termine «INMARSAT» è stralciato e sostituito dal termine «l’Organizzazione».

Articolo VIII Art. 6 – Comunicazioni e pubblicazioni ufficiali, è modificato come segue: Il termine «INMARSAT» è stralciato ogni volta che appare e sostituito dal termine «l’Organizzazione».

Articolo IX Art. 7 – Membri del personale, è modificato come segue: 1) Nei paragrafi 1 e 2, il termine «INMARSAT» è stralciato ogni volta che appare e sostituito dal termine «l’Organizzazione». 2) Il paragrafo 3 è stralciato e sostituito dal nuovo testo seguente: 3) A condizione che i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall’Organizzazione, quest’ultima e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione della Parte al Proto- collo interessata, né obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo.

Articolo X Art. 8 – Direttore generale, è modificato come segue: Il termine «Direttore generale», è stralciato ogni volta che appare e sostituito con il termine «Direttore».

Articolo XI Art. 10 – Rappresentanti dei Firmatari, è stralciato.

Prot. sui privilegi e immunità dell’INMARSAT. Acc. di modifica RU 2007

Articolo XII Gli art. 11–23 sono rinumerati rispettivamente da 10 a 22.

Articolo XIII Il nuovo art. 10 – Esperti, è modificato come segue: Il termine «INMARSAT» è stralciato e sostituito dal termine «l’Organizzazione».

Articolo XIV Il nuovo art. 11 – Notifica dei Membri del personale e degli Esperti, è modificato come segue: Il termine «Direttore generale d’INMARSAT» è stralciato e sostituito dal termine «Direttore dell’Organizzazione».

Articolo XV Il nuovo art. 12 – Deroghe, è sostituito dal nuovo testo seguente:

Deroghe

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