AS 2007 4157
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (con Prot.)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
Concluso il 12 ottobre 2006 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2007
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca in nome della Confederazione Svizzera e della Repubblica Slovacca, qui di seguito denominate «Parti contraenti», mossi dal desiderio di promuovere e potenziare la cooperazione reciproca, nel quadro degli sforzi internazionali volti a lottare contro la migrazione illegale, in conformità agli accordi e ai trattati internazionali, su una base di reciprocità, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Riammissione dei cittadini delle Parti contraenti
Art. 1 (1) Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza formalità, le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte contra- ente richiedente, se è provato o si può presumere che dette persone possiedono la cittadinanza della Parte richiesta. (2) La cittadinanza è provata o è da ritenersi presunta in base ai documenti elencati all’articolo 2 del Protocollo d’applicazione concluso dai Ministeri competenti delle due Parti contraenti (qui di seguito «Protocollo d’applicazione») giusta l’articolo 21 del presente Accordo. (3) La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni le persone di cui al paragrafo 1 se, da una verifica successiva, risulta che esse al momento della loro uscita dal territorio della Parte contraente richiedente non possedevano la cittadi- nanza della Parte contraente richiesta.
RS 0.142.116.909
1 Dal testo originale tedesco (AS 2007 4157).
2006-1774 4157
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
Art. 2 (1) Se la cittadinanza è da ritenersi presunta giusta l’articolo 2 paragrafo 2 del Protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta rilascia immediatamente, su richiesta della Parte contraente richiedente, un documento sostitutivo del passaporto ai fini della riammissione. (2) Se vengono messi in dubbio i documenti presentati per fondare la presunzione della cittadinanza, oppure se siffatti documenti non sono disponibili, la rappresen- tanza diplomatica o consolare sul territorio della Parte contraente richiedente predi- spone un’audizione della persona entro tre (3) giorni feriali dalla data di ricezione della domanda. La Parte contraente richiedente organizza l’audizione d’intesa con la rappresentanza consolare della Parte contraente richiesta. Se del caso, possono essere nominati periti per la verifica della cittadinanza. (3) Se durante l’audizione è stabilito che la persona in questione possiede la cittadi- nanza della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia immediatamente un documento sostitutivo del passaporto, al più tardi entro quattro (4) giorni feriali dalla fine dell’audizione.
Art. 3 (1) Le indicazioni che devono figurare nella domanda scritta di riammissione sono contenute nel Protocollo d’applicazione. (2) I costi legati al trasporto delle persone da riammettere fino all’aeroporto della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente.
Capitolo II Riammissione di cittadini di Stati terzi
Art. 4 (1) Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza formalità, i cittadini di Stati terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte contraente richiedente, se è provato o si può presumere che essi sono entrati direttamente nel territorio della Parte contraente richiedente dopo avere soggiornato, risieduto o essere transitati nel territorio della Parte contraente richiesta. Per «entrata diretta» s’intende l’ingresso di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte contraente richiedente al massimo (10) giorni dopo aver lasciato il territorio della Parte contraente richiesta. (2) Il paragrafo 1 si applica se è provato o si può presumere che i cittadini di Stati terzi sono entrati nel territorio della Parte contraente richiesta oppure vi hanno soggiornato, segnatamente in base a uno dei documenti o mezzi probatori di cui all’articolo 5 del Protocollo d’applicazione.
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
(3) Ciascuna Parte contraente riammette, su richiesta dell’altra Parte contraente e senza formalità, i cittadini di Stati terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte contraente richiedente se essi possiedono un visto valido o un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta. (4) La Parte contraente richiedente riammette i cittadini di Stati terzi se, dopo la loro riammissione effettuata dalla Parte contraente richiesta, da accertamenti succes- sivi risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente essi non soddisfacevano le condizioni di cui al presente articolo. (5) Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per rinviare direttamente i cittadini di Stati terzi ai sensi del presente articolo nel loro Paese d’origine.
Art. 5 L’obbligo di riammissione di cui all’articolo 4 non sussiste nei riguardi dei cittadini di Stati terzi: a) in possesso, al momento dell’ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente, di un visto o di un permesso di soggiorno valido o ai quali la Parte contraente richiedente ha rilasciato un visto o un permesso di soggior- no valido dopo l’ingresso nel territorio della stessa; b) la cui riammissione non è stata richiesta dalla Parte contraente richiedente entro dodici (12) mesi dall’ingresso nel suo territorio o la cui riammissione è stata richiesta oltre dodici (12) mesi dopo la partenza dal territorio della Par- te contraente richiesta, salvo che essi siano in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta; c) ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto lo statuto di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19512 sullo sta- tuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio
19673 sullo statuto dei rifugiati;
d) il cui Stato d’origine possiede una frontiera comune con la Parte contraente richiedente; e) oggetto di una decisione di allontanamento esecutoria emanata dalla Parte contraente richiedente nel contesto di una procedura estranea al processo di riammissione; f) in possesso di un visto di transito valido per il territorio della Parte contraen- te richiesta.
2 RS 0.142.30 3 RS 0.142.301
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
Art. 6 (1) Le indicazioni che devono figurare nella domanda di riammissione sono conte- nute nel Protocollo d’applicazione. (2) I costi legati al trasporto dei cittadini di Stati terzi fino all’aeroporto della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente.
Capitolo III Transito
Art. 7 (1) Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, il transito di cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione di allontanamento o di rifiuto d’ingresso emanata dall’autorità competente della Parte contraente richieden- te. Il transito avviene per via aerea. (2) La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità durante l’intero transito di cittadini di Stati terzi verso lo Stato di destinazione e li riammette qualora, per un motivo qualsiasi, non sia possibile proseguire il viaggio. (3) La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta se le persone da far transitare devono essere scortate. La Parte contraente richiesta può: a) assicurare essa stessa la scorta; b) assicurare la scorta in collaborazione con l’autorità competente della Parte contraente richiedente; c) autorizzare l’autorità competente della Parte contraente richiedente ad assi- curare la scorta sul proprio territorio.
Art. 8 La domanda d’autorizzazione di transito per il rimpatrio o di transito in seguito al rifiuto d’ingresso viene trasmessa, conformemente alle modalità stabilite nel Proto- collo d’applicazione, direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
Art. 9 (1) Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente svolgono il loro incarico in abiti borghesi, non armati e muniti dell’autorizzazione di transito. (2) Durante il transito gli agenti di scorta garantiscono la custodia dei cittadini di Stati terzi e si assicurano che essi si imbarchino sull’aeroplano. Gli agenti di scorta ricevono assistenza da parte delle autorità competenti della Parte contraente richiesta e sottostanno all’autorità della stessa.
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(3) Se necessario, la Parte contraente richiesta assicura essa stessa la scorta e l’imbarco dei cittadini di Stati terzi. (4) La Parte contraente richiedente deve prendere tutte le misure necessarie affinché i cittadini di Stati terzi siano fatti transitare nell’aeroporto il più in fretta possibile. (5) Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni relative ai contrattempi sopravvenuti durante il transito di cittadini di Stati terzi.
Art. 10 Se, durante un transito, l’imbarco delle persone oggetto di una decisione d’allonta- namento o di rifiuto d’ingresso è rifiutato o, per un motivo qualsiasi, impossibile, la Parte contraente richiedente riprende in consegna dette persone immediatamente o al più tardi entro ventiquattro (24) ore dal loro arrivo all’aeroporto.
Art. 11 Gli agenti di scorta che, conformemente al presente Accordo, svolgono i loro compi- ti sul territorio dell’altra Parte contraente continuano a sottostare alle disposizioni vigenti nel proprio Stato, per quanto concerne le prescrizioni di servizio.
Art. 12 Gli agenti di scorta che, conformemente al presente Accordo, svolgono i loro compi- ti sul territorio dell’altra Parte contraente sottostanno al diritto penale della Parte contraente richiesta riguardo ai reati perpetrati contro di loro o da loro stessi. Ven- gono considerati agenti di questa Parte contraente.
Art. 13 Gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente che effettuano un transito sul territorio della Parte contraente richiesta conformemente al presente Accordo devo- no essere sempre in grado, durante il transito, di documentare la propria identità, il tipo di incarico e la funzione, mostrando l’autorizzazione di transito rilasciata dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
Art. 14 (1) Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali loro appartenenti se il danno è stato causato da un agente di scorta nell’esecuzione del transito. (2) Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di risarcimento per lesioni all’incolumità fisica di un agente di scorta se il danno è stato causato nell’esecuzione del transito. Restano intatti i diritti al risarcimento dell’agente di scorta o dei suoi familiari. (3) Se un agente di scorta di una Parte contraente causa un danno a un terzo nell’adempimento di compiti in relazione con l’esecuzione del transito sul territorio
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dell’altra Parte contraente, la Parte contraente sul cui territorio è avvenuto il danno è responsabile conformemente alle prescrizioni che sarebbero applicabili se il danno fosse stato causato da un proprio agente competente quanto alla materia e al luogo. (4) La Parte contraente il cui agente di scorta ha causato un danno sul territorio dell’altra Parte contraente rimborsa a quest’ultima l’importo totale del danno che questa Parte contraente ha risarcito ai danneggiati o ai loro familiari. (5) Le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano strettamente al fine di agevolare il disbrigo dei diritti al risarcimento. In particolare si scambiano tutte le informazioni di cui dispongono riguardo ai sinistri ai sensi del presente articolo. (6) I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il danno è stato causato intenzionalmente o per grave negligenza.
Art. 15 (1) La richiesta di transito per il rimpatrio o di transito in seguito al rifiuto d’ingresso può essere rifiutata segnatamente se: a) il cittadino di uno Stato terzo rischia nello Stato di destinazione di essere perseguitato a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche; b) il cittadino di uno Stato terzo rischia nello Stato di destinazione di essere accusato o condannato per fatti commessi prima del transito; c) il cittadino di uno Stato terzo rischia in uno Stato di transito diverso da quel- lo delle Parti contraenti di essere accusato o condannato per fatti commessi prima del transito, fatti salvi i casi di passaggio illegale della frontiera. (2) Un cittadino di uno Stato terzo in transito può essere allontanato verso la Parte contraente richiedente se i fatti di cui al paragrafo 1 sono stati comprovati successi- vamente.
Art. 16 I costi per il transito fino alla frontiera dello Stato di destinazione come anche i costi connessi con un eventuale ritorno sono a carico della Parte contraente richiedente.
Capitolo IV Protezione dei dati
Art. 17 (1) I dati necessari all’esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti contraenti sono protetti in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. (2) I dati comunicati in relazione con la riammissione e il transito di persone posso- no concernere esclusivamente:
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a) i dati personali riguardanti la persona da riammettere o, se necessario, quelli riguardanti i suoi familiari (cognome, nome, tutti i nomi precedenti, sopran- nomi o pseudonimi, nomi fittizi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente); b) documenti di legittimazione (cognome e nome della persona, data di rilascio, autorità e luogo di rilascio, validità); c) altri dati utili per identificare la persona da riammettere; d) permessi di soggiorno e/o visti rilasciati da una delle Parti contraenti o da Stati terzi; e) soggiorni intermedi e itinerari di viaggio, biglietti o documenti di viaggio. (3) Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati e dei risultati ottenuti. (4) I dati personali possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo ed esclusivamente ai fini del presente Accordo. La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente che ha ricevuto i dati deve essere immediatamente avvertita; questa deve rettificare o distruggere i dati in questione. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre autorità o servizi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati. I dati personali trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi.
Capitolo V Termini
Art. 18 (1) La Parte contraente richiesta risponde senza indugio alla domanda di riammis- sione dei suoi cittadini, il più tardi però entro due (2) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Nel caso previsto all’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo questo termine può essere prorogato fino a quattro (4) giorni. Il rifiuto dev’essere motivato per scritto. (2) Un cittadino della Parte contraente richiesta da riammettere può essere conse- gnato soltanto quando l’autorità competente della Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa alla riammissione è valida di regola trenta (30) giorni. Questo termine può essere prorogato previa consultazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
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(3) L’autorità competente della Parte contraente richiesta risponde senza indugio alla domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo, il più tardi però entro cinque (5) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Il rifiuto dev’essere motivato per scritto. (4) Un cittadino di uno Stato terzo da riammettere può essere consegnato soltanto quando l’autorità competente della Parte contraente richiesta ha accettato la doman- da di riammissione e lo ha comunicato alla Parte contraente richiedente. L’accetta- zione relativa alla riammissione è valida di regola trenta (30) giorni. Questo termine può essere prorogato previa consultazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti. (5) L’autorità competente della Parte contraente richiedente comunica all’autorità competente della Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona da riam- mettere con almeno ventiquattro (24) ore d’anticipo. (6) La domanda di transito dev’essere depositata dall’autorità competente della Parte contraente richiedente almeno ventiquattro (24) ore in anticipo durante i giorni feriali o, se il transito si svolgerà di sabato, di domenica o in un giorno festivo, settantadue (72) ore in anticipo per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax. (7) L’autorità competente della Parte contraente richiesta risponde senza indugio alla domanda di transito, il più tardi però entro ventiquattro (24) ore nei giorni feriali oppure entro il giorno feriale successivo se la domanda di transito è stata sottoposta di sabato, di domenica o in un giorno festivo. (8) Tutti i costi pagati dalla Parte contraente richiesta in relazione con l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo, nella misura in cui sono a carico della Parte contraente richiedente, devono essere rimborsati entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura.
Capitolo VI Disposizioni generali e finali
Art. 19 Ogni domanda di riammissione o di transito è trasmessa direttamente alle autorità competenti per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.
Art. 20 Le disposizioni del presente Accordo e del pertinente Protocollo d’applicazione relative ai cittadini di Stati terzi sono applicabili anche agli apolidi in virtù della Convenzione di New York del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi, salvo che tale statuto sia stato concesso dalla Parte contraente richiedente.
4 RS 0.142.40
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Art. 21 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero degli Interni della Repubblica Slovacca concludono il Protocollo d’applicazione, che entra in vigore contemporaneamente al presente Accordo e che definisce gli aeroporti per la riammissione e il transito nonché le autorità competenti per l’esecuzione e l’applicazione del presente Accordo.
Art. 22 (1) Le autorità competenti delle Parti contraenti cooperano e si consultano, se è necessario, in merito all’esecuzione e all’applicazione del presente Accordo. (2) Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di esperti di entrambe le Parti contraenti al fine di chiarire questioni riguardanti l’esecuzione e l’applica- zione del presente Accordo. (3) Le Parti contraenti risolvono le difficoltà legate all’esecuzione e all’applicazione del presente Accordo per via diplomatica.
Art. 23 (1) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti in materia di riammissione e consegna di persone derivanti da altri accor- di internazionali che vincolano le Parti contraenti. (2) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19676. (3) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli Accordi internazio- nali che vincolano le Parti contraenti in materia di tutela dei diritti dell’uomo. (4) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai Trattati internazionali in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione che vinco- lano le Parti contraenti.
Art. 24 Il presente Accordo si applica parimenti al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Art. 25 (1) Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. (2) Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti s’informano reciprocamente circa
5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301
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l’espletamento delle procedure di diritto interno necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo. (3) Ciascuna Parte contraente può sospendere l'applicazione del presente Accordo o parte di esso, ad eccezione delle disposizioni del Capitolo I, per motivi di protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della salute pubblica. Ciascuna Parte contraente informa senza indugio l’altra Parte contraente per via diplomatica circa la disposizione o l’abrogazione di una siffatta misura. La sospensione dell’applicazione dell’Accordo entra in vigore il giorno della ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Le Parti contraenti s’informano per via diploma- tica dell’ulteriore applicazione del presente Accordo. (4) Ciascuna Parte contraente può proporre modifiche al presente Accordo o al pertinente Protocollo d’applicazione. Le modifiche entrano in vigore giusta il para- grafo 2. (5) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo per scritto e per via diplomatica. Il presente Accordo cessa di avere effetto novanta (90) giorni dopo la data di ricezione della notifica di tale denuncia da parte dell’altra Parte contraente. La denuncia si applica anche al Principato del Liechtenstein.
Fatto a Bratislava il 12 ottobre 2006 in due esemplari originali in lingua tedesca, slovacca e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Slovacca: Christoph Blocher Robert Kaliňák
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Protocollo d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente la riammissione di persone in situazione irregolare
Il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero degli Interni della Repubblica Slovacca hanno convenuto come segue l’esecuzione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare (denominato qui di seguito «Accordo»):
Art. 1 Indicazioni che devono figurare nella domanda di riammissione per un cittadino di una Parte contraente (art. 3 par. 1 dell’Accordo) (1) Ciascuna domanda di riammissione per un cittadino di una Parte contraente, presentata conformemente all’articolo 1 dell’Accordo, deve contenere le seguenti indicazioni: a) i dati personali della persona in questione; b) indicazioni relative ai documenti menzionati nell’articolo 2 del presente Pro- tocollo, validi come mezzi per provare o presumere la cittadinanza. (2) Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo conforme al modello di cui nell’Allegato 1 del presente Protocollo d’applicazione. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o segnate con una crocetta.
Art. 2 Documenti con i quali è provato o è da ritenersi presunto che una persona possiede la cittadinanza di una parte contraente (art. 1 par. 2 dell’Accordo) (1) La cittadinanza della persona in questione è provata con i seguenti documenti validi: Per la Repubblica Slovacca: a) documento di viaggio; b) carta d’identità nazionale; c) carta d’identità della Repubblica Cecoslovacca, della Repubblica Socialista Cecoslovacca o della Repubblica Federale Ceca e Slovacca, con l’indica- zione della cittadinanza della Repubblica Slovacca; d) certificato di cittadinanza della Repubblica Slovacca.
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Per la Confederazione Svizzera: a) passaporto; b) carta d’identità; c) libretto di famiglia con l’indicazione del luogo d’origine in Svizzera. (2) La cittadinanza della persona in questione è da ritenersi presunta con uno dei seguenti documenti: a) uno dei documenti menzionati al paragrafo 1 la cui validità è scaduta; b) documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente richie- sta dal quale si evince l’identità della persona in questione (licenza di con- durre, libretto di marinaio, libretto militare o altro documento rilasciato dalle autorità militari, ecc.); c) attestato di una richiesta consolare o estratto del registro dello stato civile; d) fotocopia di uno dei documenti sopra elencati; e) indicazioni convenientemente provate dalle autorità giudiziarie o ammini- strative competenti sulla persona in questione; f) dichiarazioni fatte da testimoni in buona fede, convenientemente provate; g) perizia linguistica; h) confronto delle impronte digitali che sono registrate negli incarti dattilosco- pici dell’altra Parte contraente; i) un altro documento accettabile per la Parte contraente richiesta.
Art. 3 Assistenza reciproca nella verifica della cittadinanza (art. 2 par. 2 dell’Accordo) (1) Se la cittadinanza non può essere provata o non può ritenersi presunta in base alle prove e ai documenti forniti, la rappresentanza diplomatica o consolare all’estero della Parte contraente richiesta svolge, su richiesta della Parte contraente richiedente, audizioni per telefono o nel contesto di colloqui personali con la persona in questione per determinarne la cittadinanza. (2) Su richiesta dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, l’autorità competente della Parte contraente richiesta nomina esperti per stabilire la cittadinanza della persona in questione.
Art. 4 Indicazioni che devono figurare nella domanda di riammissione per un cittadino di uno Stato terzo (art. 6 par. 1 dell’Accordo) (1) Ciascuna domanda di riammissione per un cittadino di uno Stato terzo, presenta- ta conformemente all’articolo 4 dell’Accordo, deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
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a) i dati personali e la cittadinanza della persona in questione; b) indicazioni relative ai documenti menzionati nell’articolo 5 del presente Pro- tocollo d’applicazione, validi come mezzi per provare o presumere l’entrata della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiesta o il suo soggiorno in questo territorio. (2) Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo conforme al modello di cui all’Allegato 2 del presente Protocollo d’applicazione. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o segnate con una crocetta.
Art. 5 Documenti con i quali è provato o è da ritenersi presunto l’ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta (art. 4 par. 2 dell’Accordo) (1) L’ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta è provato con uno dei seguenti documenti: a) timbro d’entrata o di uscita o altre indicazioni equivalenti sul documento di viaggio; b) timbro d’entrata dello Stato limitrofo dello Stato membro, tenuto conto dell’itinerario e della data alla quale la persona in questione ha valicato la frontiera; c) timbro d’entrata nel passaporto falsificato o contraffatto; d) permesso di soggiorno la cui validità è scaduta da meno di (3) tre mesi; e) visto la cui validità è scaduta da meno di (3) tre mesi; f) biglietto di viaggio atto a confermare formalmente l’ingresso attraverso la frontiera esterna; g) timbro di controllo al confine di uno Stato terzo apposto in un posto di attra- versamento di frontiera ubicato sul confine comune tra lo Stato terzo e la Parte contraente richiesta; h) impronte digitali rilevate dalle autorità competenti. (2) L’ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta è da ritenersi presunto con uno dei seguenti documenti o una delle seguenti informazioni: a) documento rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richie- sta da cui si evince l’identità della persona in questione, ad esempio licenza di condurre, libretto di marinaio o licenza di porto d’armi; b) permesso di soggiorno la cui validità è scaduta da oltre (3) tre mesi; c) fotocopia di uno dei documenti sopra menzionati, nella misura in cui, nel raffronto con il documento originale presentato dalla Parte contraente richie- sta, risulta autentico; d) documenti che attestano l’utilizzo di veicoli registrati sul territorio della Par- te contraente richiesta;
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e) scontrini d’albergo; f) biglietti d’appuntamento per visite mediche, dentistiche o altre; g) scontrini di cambio di valuta; h) biglietti d’entrata a istituzioni pubbliche e private; i) fatture di alberghi, casse malati o altre fatture; j) scontrini di cassa; k) lettere scritte dalla persona in questione durante il suo soggiorno sul territo- rio della Parte contraente richiesta; l) dichiarazioni di impiegati statali o altre persone; m) dichiarazioni non contraddittorie e sufficientemente precise della persona in questione che contengono informazioni oggettivamente comprovabili e che possono essere verificate dalla Parte contraente richiesta; n) informazioni verificabili secondo cui la persona in questione ha richiesto i servizi di un’agenzia di viaggio o di un passatore.
Art. 6 Modalità per la trasmissione di una domanda di transito per il rimpatrio o in relazione con un rifiuto d’ingresso presentata dalla Parte contraente richiedente (art. 8 dell’Accordo) (1) Ciascuna domanda di transito sottoposta giusta l’articolo 7 dell’Accordo deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a) dati personali e cittadinanza della persona in questione; b) documento di viaggio allestito a suo nome; c) data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo d’arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta, ora e luogo del decollo dal territorio della Parte contraente richiesta, Paese di destinazione e luogo di destinazione; d) informazioni sugli agenti di scorta (dati personali, funzione, documento di viaggio). (2) Per la domanda di transito va utilizzato un modulo conforme al modello del modulo di cui all’Allegato 3 del presente Protocollo d’applicazione. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o segnate con una crocetta.
Art. 7 Aeroporti per la riammissione e il transito (art. 21 dell’Accordo) (1) Nella Repubblica Slovacca: a) Airport M. R. Štefánika-Bratislava; b) Airport Košice.
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(2) In Svizzera: a) Ginevra-Cointrin; b) Zurigo-Kloten.
Art. 8 Cooperazione tra le autorità competenti (art. 21 dell’Accordo) (1) Le autorità competenti per l’esecuzione e l’applicazione dell’Accordo sono: Per la Repubblica Slovacca: Presidency of Police Forces Bureau of the Border and Alien Police Per la Confederazione Svizzera: Ufficio federale della migrazione Ambito direzionale Entrata, dimora e ritorno (2) I dettagli relativi alle autorità competenti e qualsiasi relativa modifica sono comunicati immediatamente all’autorità competente dell’altra Parte contraente. (3) Le autorità competenti si scambiano esemplari facsimile dei documenti elencati all’articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo d’applicazione.
Art. 9 Lingua di comunicazione Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, le autorità compe- tenti delle Parti contraenti nell’esecuzione dell’Accordo impiegano la lingua inglese per l’informazione orale e scritta.
Art. 10 Disposizioni finali (1) Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore e cessa di avere effetto contemporaneamente all’Accordo. (2) Il presente Protocollo d’applicazione non è applicato durante il periodo di sospensione dell’Accordo. (3) Le modifiche del presente Protocollo d’applicazione vengono decise d’intesa tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero degli Interni della Repubblica Slovacca.
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Fatto a Bratislava il 12 ottobre 2006, in due esemplari originali in lingua tedesca, slovacca e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.
Per il Per il Dipartimento di giustizia e polizia Ministero degli Interni della Confederazione Svizzera: della Repubblica Slovacca: Christoph Blocher Robert Kaliňák
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Allegato 1
Protocollo d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente la riammissione di persone in situazione irregolare
Domanda di riammissione per un cittadino di una Parte contraente
Data della domanda: Ora:
Autorità richiedente:
Tel.: Fax:
Autorità richiesta:
Tel.: Fax:
A. Identità della persona da riammettere
Cognome:
Nome:
Alias (soprannomi):
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Numero del documento:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
B. Documenti che provano o presumono la cittadinanza
1. Documenti che provano la cittadinanza1:
2. Documenti che presumono la cittadinanza1:
1 Le copie di questi documenti sono annesse all’allegato
C. Soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente
Data dell’ingresso:
Durata del soggiorno:
Condizioni di soggiorno:
Soggiorno legale – ritorno:
Permesso di soggiorno:
Misure per il ritorno:
D. Modalità della riammissione
Data del ritorno:
Ora del ritorno:
Luogo del ritorno:
Numero del volo:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
E. Allegati
Numero di documenti:
F. Decisione della Parte contraente richiesta
Data:
Ora:
Decisione: Sì No
Firma:
Nome, cognome e funzione del collaboratore:
G. Modalità della riammissione
Nome, cognome e funzione del collaboratore:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
H. Commenti
Se la riammissione è rifiutata, occorre menzionare i motivi di tale rifiuto. Se la domanda è accettata, le informazioni concernenti la necessità di cure mediche o di altro tipo per la persona da riammettere devono essere menzionate nell’allegato se ciò è nell’interesse della persona in questione:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
Allegato 2
Protocollo d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente la riammissione di persone in situazione irregolare
Domanda di riammissione per un cittadino di uno Stato terzo
Data della domanda: Ora:
Autorità richiedente:
Tel.: Fax:
Autorità richiesta:
Tel.: Fax:
A. Identità del cittadino di uno Stato terzo
Cognome:
Nome:
Alias (soprannomi):
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Cittadinanza:
Numero del documento:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
B. Documenti e visti
1. Documenti (d’identità, di cittadinanza, di soggiorno, biglietti di viaggio)1:
2. Visti (data del rilascio, validità ecc.)1:
3. Timbro d’entrata o di uscita1:
4. Altri documenti1:
1 Le copie di questi documenti sono annesse all’allegato
C. Soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente
Data dell’ingresso:
Durata del soggiorno:
Itinerario:
Osservazioni sulle condizioni di soggiorno:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
D. Informazioni relative al soggiorno sul territorio della Parte contraente richiesta
E. Modalità proposte per la riammissione
Data del ritorno:
Ora del ritorno:
Luogo del ritorno:
Numero del volo:
F. Allegati
Numero di documenti:
G. Decisione della Parte contraente richiesta
Data:
Ora:
Decisione: Sì No
Firma:
Nome, cognome e funzione del collaboratore:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
H. Modalità di riammissione
Nome, cognome e funzione del collaboratore:
I. Commenti
Se la riammissione è rifiutata, occorre menzionare i motivi di tale rifiuto. Se la domanda è accettata, le informazioni concernenti la necessità di cure mediche o di altro tipo per la persona da riammettere devono essere menzionate nell’allegato se ciò è nell’interesse della persona in questione:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
Allegato 3
Protocollo d’applicazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Slovacca concernente la riammissione di persone in situazione irregolare
Domanda di transito per un cittadino di uno Stato terzo
Data della domanda: Ora:
Autorità richiedente:
Tel.: Fax:
Autorità richiesta:
Tel.: Fax:
A. Ora e luogo dell’ingresso
Ora:
Luogo:
Aeroporto:
Numero del volo:
Compagnia aerea:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
B. Data, ora e luogo della partenza dal territorio dello Stato di transito
Ora:
Luogo:
Aeroporto:
Numero del volo:
Compagnia aerea:
C. Paese di destinazione
D. Domanda di autorizzazione del transito
Numero:
E. Identità della persona da far transitare
Cognome:
Nome:
Data e luogo di nascita:
Tipo di misura:
Cittadinanza:
Documento di viaggio:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
F. Scorta
Sì No
G. Agenti di scorta
Cognome: Nome: Funzione: Documento di viaggio:
H. Commenti
Se la domanda di transito è rifiutata, occorre menzionare i motivi di tale rifiuto. Se la domanda è accettata, le informazioni concernenti la necessità di cure mediche o di altro tipo per la persona da far transitare devono essere menzionate nell’allegato se ciò è nell’interesse della persona in questione:
Riammissione delle persone in situazione irregolare. RU 2007
I. Decisione della Parte contraente richiesta
Approvazione del transito per l’itinerario sul territorio della Parte contraente richie- sta:
Sì No
Scorta garantita per tutto l’itinerario dalla Parte contraente richiesta:
Sì No
Scorta garantita per tutto l’itinerario dalla Parte contraente richiedente:
Sì No
Scorta mista:
Sì No
Firma dell’autorità