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AS 2007 425

Statuto della Conferenza dell'Aia di Diritto Internazionale Privato

Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato

RS 0.201; RU 1957 495

Emendamento del 30 giugno 2005 (testo consolidato) Conchiuso in occasione della Ventesima sessione della Conferenza all’Aia il 30 giugno 2005 Approvato dagli Stati membri secondo l'articolo 12 il 30 settembre 2006 Strumenti depositati dalla Svizzera il 29 marzo 2006 Entrato in vigore 1° gennaio 2007

Traduzione1 I Governi dei Paesi di seguito specificati: Repubblica federale di Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svezia e Svizzera, considerando il carattere permanente della Conferenza dell’Aia di Diritto Inter- nazionale Privato, animati dal desiderio di accentuare questo carattere, avendo, a tale scopo, ritenuto opportuno di dotare la Conferenza di uno Statuto, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 La Conferenza dell’Aia ha lo scopo di lavorare all’unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 2 1. Sono Membri della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato gli Stati che hanno già partecipato a una o più Sessioni della Conferenza e accettano il pre- sente Statuto. 2. Possono diventare Membri tutti gli altri Stati la cui partecipazione presenta un interesse di natura giuridica per i lavori della Conferenza. L’ammissione di nuovi Stati membri è decisa dai Governi degli Stati partecipanti, su proposta di uno o più di essi, alla maggioranza dei voti emessi entro sei mesi dal giorno in cui la proposta è stata presentata ai Governi.

RS 0.201

1 Dal testo originale francese (RO 2007 425).

2006-0294 425

Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato RU 2007

3. L’ammissione diventa effettiva con l’accettazione del presente Statuto da parte dello Stato interessato.

Art. 3

1. Gli Stati membri della Conferenza possono decidere, alla maggioranza dei voti

emessi in una riunione sugli affari generali e la politica cui partecipi la maggioranza dei Stati membri, di ammettere come Membro anche un’Organizzazione regionale di integrazione economica che abbia presentato domanda di ammissione al Segretario generale. I riferimenti ai Membri nel presente Statuto si intendono fatti a tali Orga- nizzazioni membri, salvo espressa indicazione contraria. L’ammissione diventa effettiva con l’accettazione dello Statuto da parte dell’Organizzazione regionale di integrazione economica interessata.

2. Per poter presentare domanda di ammissione alla Conferenza in qualità di Mem-

bro, l’Organizzazione regionale di integrazione economica deve essere costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in materie di competenza della Conferenza, compresa la facoltà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.

3. L’Organizzazione regionale di integrazione economica che presenti domanda di

ammissione presenta, contestualmente a tale domanda, una dichiarazione di compe- tenza specificante le materie per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito la competenza.

4. Ogni Organizzazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché qualun-

que cambiamento riguardante la competenza dell’Organizzazione membro o la sua composizione sia notificato al Segretario generale, che ne informa gli altri Membri della Conferenza.

5. Si presume che gli Stati membri dell’Organizzazione membro conservino la

competenza in tutte le materie per le quali non siano stati specificamente dichiarati né notificati trasferimenti di competenza.

6. Ogni Membro della Conferenza può chiedere informazioni all’Organizzazione

membro e ai suoi Stati membri circa la competenza dell’Organizzazione membro in relazione a qualunque aspetto specifico di cui si occupi la Conferenza. L’Organiz- zazione membro e i suoi Stati membri provvedono affinché siano fornite le informa- zioni in risposta a tali richieste.

7. L’Organizzazione membro esercita i suoi diritti di Membro in alternanza con i

suoi Stati membri che sono Membri della Conferenza, nei rispettivi settori di compe- tenza.

8. L’Organizzazione membro può disporre, nelle materie di sua competenza, nelle

riunioni della Conferenza cui ha il diritto di partecipare, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che le hanno trasferito la competenza per quelle materie e che hanno diritto di voto nelle riunioni in questione e per le quali sono registrati. Quando l’Organizzazione membro esercita il suo diritto di voto, i suoi Stati membri non esercitano i loro, e viceversa.

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Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato RU 2007

9. Con «Organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un’orga-

nizzazione internazionale che sia costituita unicamente da Stati sovrani e i cui Stati membri le abbiano trasferito competenze in un elenco di materie, compresa la facol- tà di assumere decisioni che vincolino i suoi Stati membri per queste materie.

Art. 4 1. Il Consiglio Affari generali e Politica (di seguito «il Consiglio»), composto da tutti i Membri, provvede al funzionamento della Conferenza. Il Consiglio si riunisce, di massima, ogni anno.

2. Il Consiglio provvede al funzionamento tramite un Ufficio Permanente di cui

dirige le attività.

3. Il Consiglio esamina tutte le proposte da mettere all’ordine del giorno della

Conferenza. Esso è libero di decidere sul seguito da dare a queste proposte.

4. La Commissione di Stato olandese, istituita con Decreto reale del 20 febbraio

1897 per promuovere la codificazione del diritto internazionale privato, stabilisce, consultati i Membri della Conferenza, la data delle Sessioni diplomatiche.

5. La Commissione di Stato si rivolge al Governo dei Paesi Bassi per la convoca-

zione dei Membri. Il Presidente della Commissione di Stato presiede le Sessioni della Conferenza. 6. Le Sessioni ordinarie della Conferenza si tengono, di massima, ogni quattro anni.

7. Se necessario, sentita la Commissione di Stato, il Consiglio può chiedere al

Governo olandese di convocare la Conferenza in Sessione straordinaria. 8. Il Consiglio può consultare la Commissione di Stato su qualsiasi altro aspetto che interessi la Conferenza.

Art. 5 1. L’Ufficio Permanente ha sede all’Aia. È composto di un Segretario generale e di quattro Segretari nominati dal Governo dei Paesi Bassi su presentazione della Com- missione di Stato. 2. Il Segretario generale e i Segretari devono possedere adeguate conoscenze giuri- diche e esperienza pratica. Ai fini della nomina sono considerate anche la diversità della rappresentanza geografica e la competenza in campo giuridico.

3. È data facoltà di aumentare il numero di Segretari, previa consultazione del

Consiglio e nel rispetto dell’articolo 10.

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Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato RU 2007

Art. 6 Sotto la direzione del Consiglio, l’Ufficio Permanente è incaricato: a) di preparare e organizzare le Sessioni della Conferenza dell’Aia, le riunioni del Consiglio e delle Commissioni speciali; b) dei lavori di Segreteria delle Sessioni e delle riunioni di cui sopra; c) di tutti i compiti propri delle attività di una segreteria.

Art. 7

1. Per agevolare la comunicazione fra i Membri della Conferenza e l’Ufficio Per-

manente, i Governi dei singoli Stati membri designano un organo nazionale, e cia- scuna Organizzazione membro un organo di collegamento. 2. L’Ufficio Permanente può corrispondere con tutti gli organi così designati e con le competenti organizzazioni internazionali.

Art. 8 1. Le Sessioni e, nell’intervallo tra le Sessioni, il Consiglio possono istituire Com- missioni speciali per preparare progetti di Convenzione ovvero studiare questioni di diritto internazionale privato rientranti nelle finalità della Conferenza.

2. Le Sessioni, il Consiglio e le Commissioni speciali operano, nella massima

misura possibile, per consenso.

Art. 9 1. Le spese iscritte nel bilancio annuale della Conferenza sono ripartite fra gli Stati membri della Conferenza. 2. Un’Organizzazione membro non è tenuta a versare un ulteriore contributo rispet- to ai suoi Stati membri al bilancio annuale della Conferenza ma versa un importo, determinato dalla Conferenza in consultazione con l’Organizzazione membro, per coprire le spese amministrative supplementari che la sua qualità di Membro com- porta. 3. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati al Consiglio e alle Commissioni speciali provvedono i Membri rappresentati.

Art. 10 1. Ogni anno il bilancio della Conferenza è presentato al Consiglio dei Rappresen- tanti diplomatici degli Stati membri all’Aia, per approvazione. 2. I Rappresentanti decidono anche la ripartizione fra gli Stati membri delle spese che il bilancio pone a carico di questi ultimi. 3. I Rappresentanti diplomatici si riuniscono, a tale scopo, sotto la Presidenza del Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

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Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato RU 2007

Art. 11 1. Le spese per le Sessioni ordinarie e straordinarie della Conferenza sono a carico del Governo dei Paesi Bassi. 2. In ogni caso, alle spese di viaggio e soggiorno dei Delegati provvedono i Membri rispettivi.

Art. 12 Gli usi della Conferenza continuano a rimanere in vigore per quanto non siano contrari al presente Statuto oppure ai Regolamenti2.

Art. 13 1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate per consenso degli Stati membri presenti a una riunione sugli affari generali e la politica. 2. Queste modifiche entrano in vigore, per tutti i Membri, tre mesi dopo che siano state approvate dai due terzi degli Stati membri secondo le rispettive procedure interne, ma non prima di nove mesi dalla data della loro adozione. 3. La riunione di cui al paragrafo 1 può modificare per consenso i termini temporali di cui al paragrafo 2.

Art. 14 Le disposizioni del presente Statuto saranno completate da Regolamenti diretti a garantirne l’esecuzione. L’Ufficio Permanente provvede a stabilire tali Regolamenti e li presenta a una Sessione diplomatica, al Consiglio dei Rappresentanti diplomatici ovvero al Consiglio Affari generali e Politica, per approvazione.

Art. 15 1. Il presente Statuto è presentato per accettazione ai Governi degli Stati che hanno partecipato a una o più Sessioni della Conferenza. Entrerà in vigore non appena sarà stato accettato dalla maggioranza degli Stati rappresentati alla Settima sessione. 2. La dichiarazione di accettazione è depositata presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne informa i Governi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il Governo dei Paesi Bassi, in caso di ammissione di un nuovo Membro, notifica la dichiarazione di accettazione di questo nuovo Membro a tutti i Membri.

Art. 16 1. Ogni Membro potrà denunciare il presente Statuto decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.

2 Non publicati nella RU.

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Statuto della Conferenza dell’Aia di Diritto Internazionale Privato RU 2007

2. La denuncia è notificata al Ministero degli Affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza dell’esercizio finanziario della Conferenza e diventa effettiva allo scadere di quest’esercizio, ma unicamente per il Membro che l’avrà notificata.

I testi in lingua francese e inglese del presente Statuto, modificato il primo gennaio 2007, fanno ugualmente fede.

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