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AS 2007 4309

Ordinanza concernente la guerra elettronica

Ordinanza concernente la guerra elettronica (OGEL)

Modifica del 29 agosto 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 ottobre 20031 concernente la guerra elettronica è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 4

4 L’ICI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS e al capo del DFGP. Il

capo del DDPS informa il Consiglio federale.

Art. 18 cpv. 3 3 Previa consultazione dei dipartimenti competenti, il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale i nominativi dei dipendenti dell’Amministrazione federale di cui propone la nomina nell’ICI. Il Consiglio federale nomina i membri dell’ICI per un periodo di quattro anni.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

29 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 510.292

2007-0837 4309

Guerra elettronica RU 2007

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