AS 2007 4309
Ordinanza concernente la guerra elettronica
Ordinanza concernente la guerra elettronica (OGEL)
Modifica del 29 agosto 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 ottobre 20031 concernente la guerra elettronica è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 4
4 L’ICI presenta annualmente un rapporto al capo del DDPS e al capo del DFGP. Il
capo del DDPS informa il Consiglio federale.
Art. 18 cpv. 3 3 Previa consultazione dei dipartimenti competenti, il capo del DDPS sottopone al Consiglio federale i nominativi dei dipendenti dell’Amministrazione federale di cui propone la nomina nell’ICI. Il Consiglio federale nomina i membri dell’ICI per un periodo di quattro anni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.
29 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 510.292
2007-0837 4309
Guerra elettronica RU 2007
4310