AS 2007 4425
Ordinanza sull'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF
Ordinanza sull’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF (OOP-PF)
del 4 luglio 2007
Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 20002 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’orga- nizzazione dell’organo paritetico del settore dei PF (organo paritetico).
Art. 2 Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri 1 L’organo paritetico è composto di nove rappresentati del datore di lavoro e di nove rappresentanti degli impiegati del settore dei PF.
2 Il mandato dei membri dell’organo paritetico scade il 31 dicembre 2008.
3 I membri eletti dell’organo paritetico devono essere persone competenti e idonee a svolgere il loro compito. Per quanto possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere equamente rappresentati. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza del settore dei PF. 4 I rappresentanti del datore di lavoro sono nominati dal Consiglio dei PF su pro- posta dei presidenti dei PF e dei direttori degli istituti di ricerca.
5 I rappresentanti degli impiegati sono designati come segue:
a. tre rappresentanti sono nominati dai membri delle assemblee dei due PF assicurati presso la cassa di previdenza dei PF; b. tre rappresentanti sono nominati dai rappresentanti del personale degli isti- tuti di ricerca.
RS 172.220.142
2007-1900 4425
Organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF RU 2007
Art. 3 Organizzazione e indennità 1 L’organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF si costituisce da sé.
2 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappre- sentante degli impiegati. A metà mandato si scambiano la presidenza e la vicepre- sidenza.
3 L’organo paritetico emana un regolamento interno.
4 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Com- missione della Cassa di PUBLICA.
Art. 4 Segreteria 1 La segreteria è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il con- tatto con PUBLICA. 2 È aggregata amministrativamente allo Stato maggiore del Consiglio dei PF e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.
Art. 5 Finanziamento Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono finanziate tramite la quota della cassa di previdenza del settore dei PF al reddito degli investimenti e i costi rimanenti, segnatamente per la segreteria, sono finanziati dal datore di lavoro.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.
4 luglio 2007 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Alexander J.B. Zehnder
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