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AS 2007 4715

Ordinanza del DEFR sull'identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli

Ordinanza del DFE sull’identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli

del 23 agosto 2007

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 giugno 20061 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (OPSAgr), ordina:

Art. 1 Principio

1 Per tutte le applicazioni grafiche su supporti di comunicazione devono essere

utilizzati gli elementi grafici e le corrispondenti regole d’applicazione confor- memente all’allegato. Essi devono essere utilizzati nelle lingue dei rispettivi supporti di comunicazione. Possono essere utilizzati soltanto in correlazione con provve- dimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione. 2 In tutte le applicazioni audio nel campo del marketing per prodotti agricoli devono di volta in volta essere utilizzati i due termini «Svizzera» e «Naturalmente» o «Natu- ralmente svizzero [indicazione del prodotto]» nella lingua corrispondente.

Art. 2 Elementi grafici 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura mette a disposizione dei beneficiari dell’aiuto finanziario gli elementi grafici, nelle diverse lingue e in forma elettronica. 2 Elementi grafici in altre lingue, per applicazioni plurilingui o usi particolari con determinati supporti di comunicazione, possono essere chiesti da detti beneficiari all’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 3 Disposizione transitoria I supporti di comunicazione che sono stati allestiti prima del 1° giugno 2008 posso- no essere utilizzati dopo il 1° gennaio 2009 soltanto se corrispondono alle esigenze della presente ordinanza. È permesso utilizzare gli stampati fino a esaurimento della scorta.

RS 916.010.2 1 RS 916.010

2007-1359 4715

Identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione RU 2007

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

23 agosto 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

Identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione RU 2007

Allegato (art. 1)

Elementi grafici

La superficie rossa con l’espressione «Svizzera. Naturalmente.» nelle corrispondenti lingue costituisce il legame tra i marchi o contrassegni individuali (I) e i contrasse- gni di garanzia (G). Quale contrassegno di garanzia valgono il marchio di garanzia «Svizzera Garanzia» di Agro Marketing Svizzera, il marchio «Gemma» di Bio Suisse, i due marchi «DOP» e «IGP» dell’Associazione svizzera per la promozione dei DOP-IGP e il contrassegno di garanzia «Coccinella» di IP Svizzera.

tedesco francese

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Identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione RU 2007

italiano inglese

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Identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione RU 2007

Regole d’applicazione Le dimensioni massime del marchio individuale o del contrassegno individuale (I) sono determinate dalla lunghezza dell’espressione «Svizzera. Naturalmente.»

Identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione RU 2007

La lunghezza della superficie rossa è variabile. Il marchio o il contrassegno indivi- duale (I) e l’espressione «Svizzera. Naturalmente.» costituiscono un’unità e la loro collocazione rimane a sinistra o a destra del contrassegno di garanzia.

Identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione RU 2007

L’identità visiva comune è collocata, ad altezza variabile, sul lato destro o sinistro del supporto.

Identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione RU 2007

I colori

Rosso: Pantone 186 o scala europea, 100 % magenta, 100 % yellow.

Bianco-nero: 100 % nero

Carattere tipografico: Helvetica New 85 Heavy.

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