AS 2007 4723
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Modifica del 4 ottobre 2007
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali, ordina:
I L’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue: Sostituzione di un’espressione Negli allegati 2 parte B, 3 parte B e 4 parte B l’espressione «Cantoni di VD, VS, FR, BE (ad eccezione dei Distretti di Signau e Trachselwald) e GR» è sostituita con l’espressione «Cantoni di VD, VS e FR».
Allegato 3 parte B titolo della colonna di destra Concerne soltanto il testo tedesco
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° ottobre 2007.
4 ottobre 2007 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
1 RS 916.20
2007-2434 4723
Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2007
4724