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AS 2007 5043

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS)

Modifica del 28 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 20001 sul registro ADMAS è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. c 1 Le seguenti autorità sono abilitate alla consultazione diretta (on line) dei dati:

c. l’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito per il rilascio e la revoca di licenze di condurre militari.

Art. 7 lett. a n. 1 e 2 Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le seguenti misure amministrative: a. rifiuto e revoca di:

1. licenze per allievo conducente e licenze di condurre (art. 14 cpv. 2 e 2bis

nonché art. 16 LCStr),

2. abilitazioni a maestro conducente (art. 26 e 27 dell’O del 28 set. 20072

sui maestri conducenti),

Art. 8 lett. g e h In ADMAS sono raccolti i seguenti dati: g. dati personali concernenti persone domiciliate all’estero e dati relativi alle misure amministrative prese nei loro confronti; h. dati personali concernenti persone che non dispongono ancora di una licenza e dati relativi alle misure amministrative prese nei loro confronti.