AS 2007 5125
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 17 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 7 lett. p e q Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare, per quanto non costituiscano rimborsi di spese: p. le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall’assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all’assicurazione per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità, all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e all’assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte; è eccettuata l’assunzione del pagamento dei contributi dovuti dal salariato sui redditi in natura e sui salari globali; q. le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8bis o 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L’Ufficio federale allestisce a tal fine tavole vincolanti.
Art. 8bis Prestazioni sociali in caso di previdenza professionale insufficiente Nel caso di prestazioni versate dal datore di lavoro al termine di un rapporto di lavoro pluriennale, dal salario determinate è escluso, per ogni anno in cui il salariato non era assicurato nella previdenza professionale, un importo pari alla metà della rendita minima di vecchiaia mensile vigente al momento del versamento.
Art. 8ter Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali 1 Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza del doppio della rendita massima di vecchiaia annua. 2 Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un’azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:
1 RS 831.101
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a. quando sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 53b capoverso 1 let- tera a o b della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) per la liquidazione parziale di un’istituto di previdenza che attua la previdenza professionale obbligatoria; oppure b. in caso di licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale.
Art. 18 cpv. 1bis 1bis Le perdite commerciali secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c LAVS possono essere dedotte, se sono state subite e allibrate nell’anno di contribuzione corrispon- dente e in quello immediatamente precedente.
Art. 37 Riscossione dei contributi dei vignaioli a cottimo
1 I vignaioli a cottimo devono pagare direttamente alla cassa di compensazione
competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro. 2 I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai vignaioli a cottimo il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.
Art. 162 cpv. 1, 3 e 4 1 Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all’articolo 68 capoverso 2 primo periodo LAVS è effettuato sul posto. 3 Il gerente della cassa ha la responsabilità di ordinare i controlli sul posto e di stabilire i periodi di controllo. A tal fine tiene conto in particolare del risultato dell’ultimo controllo e della valutazione costante dei rischi relativa al datore di lavoro in questione. Il controllo deve essere annunciato in tempo utile al datore di lavoro. 4 L’Ufficio federale impartisce alle casse di compensazione istruzioni sulle modalità dei controlli.
Art. 163 cpv. 2 e 3 2 Il controllo verte sul periodo di contribuzione non ancora caduto in prescrizione. Esso è effettuato in una misura tale da garantire una verificazione efficace e da permettere l’accertamento di eventuali lacune. 3 I verificatori devono limitarsi al controllo. Essi non possono emanare decisioni né impartire ordini. Possono assumere anche funzioni consultive.
Art. 165 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a 1 Il riconoscimento di uffici di revisione e di controllo è subordinato alle condizioni seguenti:
2 RS 831.40
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c. le persone che dirigono le revisioni e i controlli devono possedere il diplo- ma federale di revisore contabile. 2 Gli uffici di revisione esterni, per quanto non si tratti di servizi di controllo canto- nali, devono adempire inoltre le condizioni seguenti: a. devono essere membri ordinari della Camera Fiduciaria; l’Ufficio federale può consentire eccezioni;
II
Disposizione finale della modifica del 17 ottobre 2007 1 Gli articoli 8bis e 8ter sono applicabili alle prestazioni sociali versate a partire dal- l’entrata in vigore della presente modifica sulle quali non sono ancora stati riscossi contributi a tale data. 2 Per la determinazione del reddito di un’attività lucrativa indipendente nell’anno di entrata in vigore della modifica dell’articolo 18 capoverso 1bis, possono essere dedotte soltanto le perdite commerciali subite e allibrate in quell’anno e nell’anno immediatamente precedente.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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