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AS 2007 5259

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS)

Modifica del 23 giugno 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051, decreta:

I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 49a frase introduttiva e lett. g Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: g. assegnare o verificare il numero d’assicurato.

Art. 50a cpv. 1 frase introduttiva, nonché lett. bbis e bter 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA3: bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero d’assicurato, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero; bter. ai servizi incaricati dell’esercizio della banca dati centrale per documentare lo stato civile o incaricati di gestire il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, qualora i dati siano necessari per assegnare o veri- ficare tale numero;

2005-2367 5259

Nuovo numero d’assicurato dell’AVS RU 2007

Art. 50c Numero d’assicurato

1 Il numero d’assicurato è assegnato a ogni persona che:

a. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA4); b. abita all’estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne. 2 Il numero d’assicurato è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:

a. per attuare l’AVS; o b. nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente.

3 Il numero d’assicurato non deve essere composto in modo tale da permettere di

risalire alla persona cui esso è assegnato.

Art. 50d Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato quale numero d’assicurazione sociale 1 I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali diverse dall’AVS possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo dell’utilizzazione e gli aventi diritto. 2 I servizi e le istituzioni cui incombono compiti legati alle assicurazioni sociali cantonali possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti legali.

Art. 50e Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato in altri settori 1 Il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assi- curazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto. 2 I seguenti servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono uti- lizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti legali: a. i servizi incaricati di procedere alla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie; b. i servizi incaricati dell’assistenza sociale; c. i servizi incaricati di eseguire la legislazione fiscale; d. le istituzioni preposte all’educazione. 3 Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.

4 RS 830.1

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Art. 50f Comunicazione del numero d’assicurato nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato con- formemente all’articolo 50d capoverso 2 o all’articolo 50e capoversi 2 e 3 possono comunicarlo ad altri se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione: a. è necessaria per adempiere determinati compiti, in particolare per verificare il numero d’assicurato; b. nel caso specifico, è indispensabile al destinatario per adempiere i compiti legali; o c. nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata o le circostan- ze permettono di presumere tale consenso.

Art. 50g Misure di sicurezza 1 I servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato con- formemente all’articolo 50d o all’articolo 50e si annunciano al servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato. Tale servizio tiene un elenco di tali servizi e istituzioni. L’elenco è pubblicato annualmente.

2 I servizi e le istituzioni annunciati devono:

a. adottare misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione del numero d’as- sicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva; b. mettere a disposizione del servizio competente per l’assegnazione del nume- ro d’assicurato i dati necessari alla verifica dello stesso; c. apportare al numero d’assicurato i correttivi ordinati dal servizio competente per l’assegnazione dello stesso. 3 Il Dipartimento federale dell’interno, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, stabilisce gli standard minimi per le misure di cui al capoverso 2 lettera a. 4 Il servizio competente per l’assegnazione del numero d’assicurato può riscuotere emolumenti per coprire le spese causate dall’utilizzazione del numero d’assicurato al di fuori dell’AVS.

Art. 71 cpv. 4 lett. a

4 L’Ufficio centrale tiene:

a. un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri d’assicurato assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

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Art. 87 sesto comma e comminatoria … chiunque utilizza sistematicamente il numero d’assicurato senza esserne autorizzato, è punito, sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere

Art. 88 quarto comma e comminatoria … chiunque, nell’utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato, non adotta misure ai sensi dell’articolo 50g capoverso 2 lettera a, è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87.

Art. 92a Abrogato

Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006 1 A tutte le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d’assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d’assicurato. 2 Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l’entrata in vigore della pre- sente modifica può essere assegnato un numero d’assicurato secondo il diritto ante- riore. 3 I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare siste- maticamente il numero d’assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006 Consiglio nazionale, 23 giugno 2006 Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° dicembre 2007.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2006 5307

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile svizzero6

Art. 89bis cpv. 6 n. 5a

6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano

nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge fede- rale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti: 5a. l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);

2. Legge del 2 aprile 19088 sul contratto d’assicurazione

Art. 47a Numero Le imprese di assicurazione private soggette alla legge del 17 dicem- d’assicurato dell’assicurazione bre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori sono autorizzate a uti- vecchiaia lizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS conforme- e superstiti (AVS) mente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell’eserci- zio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell’assicura- zione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni, soltanto se: a. esercitano le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie previste nell’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 199411 sull’assicurazione malat- tie;

6 RS 210 7 RS 831.40 8 RS 221.229.1 9 RS 961.01 10 RS 831.10; RU 2007 5259 11 RS 832.10

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b. sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all’ar- ticolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198112 sull’assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicura- zioni complementari alla LAINF.

3. Legge del 4 ottobre 199113 sui PF

Art. 4a Numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti Per adempiere i loro compiti legali, gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

4. Legge militare del 3 febbraio 199515

Art. 146 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Per adempiere i loro compiti legali, essi sono autorizzati a utilizzare sistemati- camente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conforme- mente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194616 sull’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti.

5. Legge federale del 14 dicembre 199017 sull’imposta federale diretta

Art. 112a cpv. 1bis 1bis Per adempiere i loro compiti legali, l’Amministrazione federale delle contribu- zioni e le autorità di cui all’articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematica- mente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conforme- mente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194618 sull’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti.

12 RS 832.20 13 RS 414.110 14 RS 831.10; RU 2007 5259 15 RS 510.10 16 RS 831.10; RU 2007 5259 17 RS 642.11 18 RS 831.10; RU 2007 5259

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6. Legge federale del 14 dicembre 199019 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 39 cpv. 4 4 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità di cui ai capoversi 2 e 3 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194620 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

7. Legge federale del 12 giugno 195921 sulla tassa d’esenzione

dall’obbligo militare

Art. 22 cpv. 6 6 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194622 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

8. Legge federale del 19 marzo 196523 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 13 Applicabilità delle disposizioni della LAVS Le disposizioni della LAVS24 concernenti il trattamento e la comunicazione di dati personali, incluse le deroghe alla LPGA25, e le disposizioni della LAVS concernenti il numero d’assicurato si applicano per analogia.

19 RS 642.14 20 RS 831.10; RU 2007 5259 21 RS 661 22 RS 831.10; RU 2007 5259 23 RS 831.30 24 RS 831.10; RU 2007 5259 25 RS 830.1

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9. Legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Art. 48 rubrica e cpv. 4 Principi 4 Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d’assicurato dell’AVS conformemente alle disposizioni della LAVS27.

Art. 49 cpv. 2 frase introduttiva, nonché n. 6a, 25a e 25b 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti: 6a. l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato dell’AVS (art. 48 cpv. 4), 25a. il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS (art. 85a lett. f), 25b. la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS (art. 86a cpv. 2 lett. bbis),

Art. 85a frase introduttiva e lett. f Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: f. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.

Art. 86a cpv. 2 lett. bbis 2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati: bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;

26 RS 831.40 27 RS 831.10; RU 2007 5259

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10. Legge del 17 dicembre 199328 sul libero passaggio

Art. 25 Principio Le disposizioni della LPP29 concernenti l’utilizzazione sistematica del numero d’as- sicurato dell’AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati persona- li, la consultazione degli atti, l’obbligo del segreto, nonché l’assistenza amministra- tiva si applicano per analogia.

11. Legge federale del 18 marzo 199430 sull’assicurazione malattie

Art. 42a cpv. 1 secondo periodo 1 … Sulla tessera figurano il nome dell’assicurato e il numero d’assicurato dell’assi- curazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Art. 83 Numero d’assicurato dell’AVS Per adempiere i loro compiti legali, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione sono autorizzati a utilizzare siste- maticamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti con- formemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194631 sul- l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 84 frase introduttiva e lett. h Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: h. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.

Art. 84a cpv. 1 frase introduttiva e lett. bbis 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA32: bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;

28 RS 831.42 29 RS 831.40 30 RS 832.10 31 RS 831.10; RU 2007 5259 32 RS 830.1

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12. Legge federale del 20 marzo 198133 sull’assicurazione

contro gli infortuni

Introdurre nella sezione 1

Art. 60a Numero d’assicurato dell’AVS Per adempiere i loro compiti legali, l’INSAI e gli assicuratori registrati secondo l’articolo 68 capoverso 2, nonché altri partecipanti all’esecuzione della presente legge, sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato del- l’AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194634 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 96 frase introduttiva e lett. g Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: g. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.

Art. 97 cpv. 1 frase introduttiva e lett. bbis 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA35: bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;

13. Legge federale del 19 giugno 199236 sull’assicurazione militare

Art. 81 cpv. 3 3 Per adempiere i loro compiti legali, i partecipanti all’esercizio dell’assicurazione militare sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato del- l’AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194637 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

33 RS 832.20 34 RS 831.10; RU 2007 5259 35 RS 830.1 36 RS 833.1 37 RS 831.10; RU 2007 5259

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Nuovo numero d’assicurato dell’AVS RU 2007

Art. 94a frase introduttiva e lett. e Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: e. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.

Art. 95a cpv. 1 frase introduttiva e lett. abis 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA38: abis. agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;

14. Legge del 25 giugno 198239 sull’assicurazione

contro la disoccupazione

Art. 96 Utilizzazione del numero d’assicurato dell’AVS Per adempiere i loro compiti legali, i servizi incaricati di eseguire la presente legge sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS con- formemente alle disposizioni della LAVS40.

Art. 96b frase introduttiva e lett. j Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: j. assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.

Art. 97a cpv. 1 frase introduttiva e lett. bbis 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA41: bbis. agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;

38 RS 830.1 39 RS 837.0 40 RS 831.10; RU 2007 5259 41 RS 830.1

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