AS 2007 5271
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 7 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 50d cpv. 2 2 Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna a ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.
Art. 50f cpv. 2 2 Se l’altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, in particolare perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compen- dio dei suoi conti individuali.
Art. 68 cpv. 1 1 Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.
Titolo prima dell’art. 133 H. Numero d’assicurato I. Caratteristiche e assegnazione
Art. 133 Numero d’assicurato Il numero d’assicurato ha 13 cifre. Esso si compone di:
1 RS 831.101
2006-3212 5271
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
a. un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756); b. un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata per- sona figurante nel registro dell’AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità; c. un numero di controllo.
Art. 133bis Assegnazione 1 L’assegnazione del numero d’assicurato è di competenza dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).
2 Il numero d’assicurato è assegnato in modo automatizzato non appena:
a. è comunicata la documentazione di una nascita nella banca dati elettronica centrale Infostar; oppure b. l’Ufficio federale della migrazione ha comunicato i dati di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 20062, necessari per la corretta assegnazione del numero da parte dell'UCC, relativi a:
1. persone cui è stato rilasciato per la prima volta un permesso di dimora
di durata superiore a quattro mesi (settore degli stranieri),
2. persone che dimorano in Svizzera (settore dell’asilo).
3 In tutti gli altri casi, l’UCC assegna il numero d’assicurato non appena può esclu- dere, in base ai dati che gli sono stati comunicati, che una persona abbia già un numero d’assicurato e dispone dei necessari dati personali.
4 L’UCC può esigere i dati seguenti:
a. cognome; b. cognome prima del matrimonio; c. nomi; d. sesso; e. data di nascita; f. luogo di nascita; g. cittadinanza; h. vecchio numero d’assicurato; i. cognomi e nomi dei genitori.
5 Prima di assegnare il numero, l’UCC può confrontare i dati di vari servizi ed
istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato. 6 Se i dati personali comunicati non bastano per assegnare il numero d’assicurato, l’UCC e il servizio o l’istituzione interessati si accordano sugli ulteriori dati da fornire. Se non si giunge a un’intesa, l’UCC stabilisce quali ulteriori dati debbano
2 RS 142.513
5272
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
essere comunicati. Nel farlo tiene in considerazione il probabile onere amministra- tivo.
Art. 134 Abrogato
Titolo prima dell’articolo 134bis II. Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato al di fuori dell’AVS
Art. 134bis Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato Per utilizzazione sistematica del numero d’assicurato si intende la raccolta in forma strutturata di dati personali tra i quali figura il numero a nove cifre di cui all’arti- colo 133 lettera b.
Art. 134ter Annuncio dell’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato
1 L’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato deve essere annunciata
all’UCC mediante l’apposito modulo. Gli annunci collettivi per i servizi che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20063 sull’armonizzazione dei registri (LArm) e per i fornitori di prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal) devono essere effettuati rispettando le prescrizioni formali dell’UCC.
2 Sul modulo vanno indicati:
a. la base legale per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato; b. una persona di contatto. 3 L’UCC pubblica su Internet l’elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato (servizi e istituzioni annunciati).
Art. 134quater Comunicazione e verifica del numero d’assicurato
1 L’UCC comunica il numero d’assicurato a Infostar e SIMIC, subito dopo la sua
assegnazione, mediante una procedura elettronica automatizzata.
2 Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del
numero d’assicurato per interi complessi di dati. 3 Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.
3 RS 431.02 4 RS 832.10
5273
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
4 Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annun- ciati. 5 Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero. 6 In casi individuali, il numero d’assicurato è comunicato e verificato su richiesta.
Art. 134quinquies Misure di garanzia 1 Quando procedono al primo e completo aggiornamento delle loro collezioni di dati elettroniche, i servizi che tengono i registri di cui all’articolo 2 LArm5 e gli assicura- tori secondo l’articolo 11 LAMal6 sono autorizzati a registrare il numero d’assicu- rato soltanto se questo è stato comunicato loro mediante una delle procedure di cui all’articolo 134quater capoversi 2 o 4. 2 Sono inoltre tenuti a far verificare periodicamente dall’UCC la correttezza di tutti i numeri d’assicurato e dei relativi dati personali registrati nelle loro collezioni di dati. 3 Se suppone che un servizio o un’istituzione non utilizzi il numero d’assicurato corretto, l’UCC ordina una verifica.
Art. 134sexies Obbligo di pagare emolumenti 1 I servizi e le istituzioni annunciati versano emolumenti all’UCC per la comuni- cazione e la verifica del numero d’assicurato secondo l’articolo 134quater capo- versi 2–4. 2 L’UCC non riscuote emolumenti, se il numero d’assicurato è utilizzato sistemati- camente: a. da un servizio della Confederazione; b. da organi intercantonali o da servizi cantonali o comunali in applicazione della legislazione federale, se quest'ultima prescrive o autorizza l’utilizza- zione sistematica del numero; c. da un organo esecutivo, di controllo o di vigilanza dell’assicurazione sociale cantonale; d. da servizi e istituzioni annunciati e ciò è nell’interesse dell’AVS o dell’a- dempimento dei compiti dell’UCC nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità. 3 Un interesse ai sensi del capoverso 2 lettera d sussiste in particolare nel caso
a. degli organi esecutivi, di controllo e di vigilanza:
1. dell’assicurazione per l’invalidità secondo la LAI7,
5 RS 431.02 6 RS 832.10 7 RS 831.20
5274
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
2. dell'ordinamento delle prestazioni complementari secondo la legge
federale del 19 marzo 19658 sulle prestazioni complementari all’assicu- razione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
3. dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno secondo la
legge del 25 settembre 19529 sulle indennità di perdita di guadagno,
4. dell’ordinamento degli assegni familiari nell’agricoltura secondo la
LAF10,
5. dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del
25 giugno 198211 sull’assicurazione contro la disoccupazione,
6. dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del
20 marzo 198112 sull’assicurazione contro gli infortuni,
7. dell’assicurazione malattie secondo la legge federale del 18 marzo
199413 sull’assicurazione malattie,
8. dell’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno
199214 sull’assicurazione militare,
9. della previdenza professionale, se gli organi esecutivi sono soggetti agli
obblighi d’annuncio di cui agli articoli 24a-c della legge federale del 17 dicembre 199315 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; b. del fondo di garanzia di cui all’articolo 56 della legge federale del 25 giugno
198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali-
dità; c. delle autorità fiscali cantonali; d. degli istituti di formazione frequentati in maggioranza da persone soggette all’obbligo di contribuzione AVS.
Art. 134septies Emolumenti
1 Per la comunicazione e la verifica dei numeri d’assicurato secondo l’arti-
colo 134quater capoversi 2 o 4 sono riscossi i seguenti emolumenti: a. un importo forfettario di 800 franchi per ogni complesso di dati da trattare separatamente; b. 1 centesimo per ogni numero d’assicurato per l’esecuzione del confronto tra dati interamente automatizzato; c. 5 franchi per ogni numero d’assicurato che richiede accertamenti particolari.
8 RS 831.30 9 RS 834.11 10 RS 836.1 11 RS 837.0 12 RS 832.20 13 RS 832.10 14 RS 833.1 15 RS 831.42 16 RS 831.40
5275
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
2 Per l’accesso al sistema di ricerca di cui all’articolo 134quater capoverso 3 è riscosso un emolumento annuo di 1200 franchi.
Art. 134octies Ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni particolari, sono applica- bili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200417 sugli emolu- menti.
Titolo prima dell’art. 135 Hbis. Certificato di assicurazione, attestato di assicurazione e conto individuale
Art. 135 Abrogato
Art. 135bis Certificato di assicurazione 1 Ogni persona tenuta a versare contributi o avente diritto a prestazioni riceve un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d’assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita. 2 Il certificato di assicurazione è rilasciato dalla cassa di compensazione competente.
Art. 136 Iscrizione dei salariati e attestato di assicurazione 1 Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro iscrive i nuovi salariati presso la cassa di compensazione competente entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro.
2 A conferma dell’iscrizione, per ogni nuovo salariato la cassa di compensazione
rilascia al datore di lavoro un attestato di assicurazione destinato all’assicurato. 3 L’attestato di assicurazione contiene, oltre all’indicazione della cassa di compensa- zione che ha rilasciato il documento, il numero d’assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita dell’assicurato nonché il nome del datore di lavoro tenuto a conteg- giare i contributi.
Art. 137 Conto individuale Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero d’assicurato, un conto indivi- duale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all’insorgenza del diritto a una rendita di vecchiaia.
17 RS 172.041.1
5276
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
Art. 174 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a 1 All’UCC incombono, oltre a quelli indicati nell’articolo 71 LAVS e negli artico- li 133bis, 134ter–134octies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti: a. i compiti secondo l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del DFI del 7 no- vembre 200718 sugli standard minimi delle misure tecniche ed organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato al di fuori dell’AVS;
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007 1 Gli organi incaricati dell’esecuzione, del controllo o della vigilanza nell’ambito delle seguenti assicurazioni sociali utilizzano il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore fino al 30 giugno 2008: a. l’AVS secondo la LAVS; b. l’assicurazione per l’invalidità secondo la LAI19; c. le prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 196520 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità; d. l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 195221 sulle indennità di perdita di guadagno; e. gli assegni familiari nell’agricoltura secondo la LAF22. 2 Gli organi incaricati dell’esecuzione, del controllo o della vigilanza nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge del 25 giugno 198223 sull’assicurazione contro la disoccupazione possono utilizzare il numero d’assi- curato conformemente al diritto anteriore al massimo fino al 31 dicembre 2008. 3 Fino al 31 dicembre 2008, l’UCC assegna, oltre al numero d’assicurato secondo il nuovo diritto, anche il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore.
18 RS 831.101.4; RU 2007 5281 19 RS 831.20 20 RS 831.30 21 RS 834.11 22 RS 836.1 23 RS 837.0
5277
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
IV
Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2007. 2 Gli articoli 50d capoverso 2, 50f capoverso 2, 133bis capoverso 2, 134, 135, 135bis,
136 e 137 e la modifica dell’ordinanza del 28 aprile 200424 sullo stato civile
conformemente al numero 1 dell’allegato entrano in vigore il 1° luglio 2008. 3 L’articolo 134quater capoverso 1 entra in vigore contemporaneamente agli articoli 6 lettera a e 13 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200625 sull’armonizzazione dei registri (LArm) e ai numeri 1–3 dell’allegato della LArm.
7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
24 RS 211.112.2 25 RS 431.02
5278
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
Allegato (Cifra II)
Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 28 aprile 200426 sullo stato civile
Art. 53 Alle autorità dell’AVS 1 Le nuove nascite documentate nella banca dati elettronica centrale Infostar sono comunicate all’Ufficio centrale di compensazione (UCC) dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo una procedura elettronica automatizzata. La comunicazione contiene i dati di cui all’articolo 8 lettere b–d, lettera e numeri 1 e 3, lettere l e n numero 1 documentati al momento della nascita. Le successive modifiche di questi dati sono comunicate secondo le stesse modalità. 2 I nuovi decessi documentati nella banca dati elettronica centrale Infostar sono comunicati all’UCC secondo una procedura elettronica automatizzata. La comunica- zione contiene i dati di cui al capoverso 1 secondo periodo e all’articolo 8 lettera g numero 1 documentati al momento del decesso.
2. Ordinanza del 14 febbraio 200727 sulla tessera d’assicurato
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Art. 5, rubrica e cpv. 3 Numero d’assicurato AVS 3 I fornitori di prestazioni annunciano all’Ufficio centrale di compensazione del- l’AVS l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato conformemente all’arti- colo 134ter dell’ordinanza del 31 ottobre 194728 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Possono designare un servizio incaricato di adempiere questo compito sotto forma di annuncio collettivo.
26 RS 211.112.2 27 RS 832.105 28 RS 831.101; RU 2007 5273
5279
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2007
5280