AS 2007 5645
Legge sulle poste
Legge sulle poste (LPO) (Trasporto di giornali e periodici in abbonamento)
Modifica del 22 giugno 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 febbraio 20071; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta:
I La legge del 30 aprile 19973 sulle poste è modificata come segue:
Art. 15 Trasporto di giornali e periodici in abbonamento 1 La Posta trasporta giornali e periodici in abbonamento secondo principi uniformi e a prezzi indipendenti dalla distanza. 2 Allo scopo di salvaguardare il pluralismo della stampa regionale e locale, la Posta concede riduzioni a quotidiani e settimanali in abbonamento di cui assicura il reca- pito regolare e che: a. sono diffusi prevalentemente in Svizzera; b. sono pubblicati almeno settimanalmente; c. non servono prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubbliciz- zare prodotti e servizi; d. presentano una parte redazionale di almeno il 50 per cento in media; e. non appartengono alla stampa associativa o alla stampa specializzata del mondo del lavoro o del tempo libero; f. non sono né di proprietà pubblica né editi da un ente statale; g. non sono gratuiti; h. hanno una tiratura, autenticata da un organo di controllo indipendente e riconosciuto, tra le 1000 e le 40 000 copie per edizione;