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AS 2007 5823

Ordinanza che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Ordinanza che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

del 7 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale

Art. 62 cpv. 4 Abrogato

2. Ordinanza del 13 marzo 20002 relativa alla legge sull’aiuto alle università

Art. 18 Tassi dei sussidi (art. 18 cpv. 4 LAU) 1 Il tasso dei sussidi applicabile a un’università o a un istituto sovvenzionato secon- do l’articolo 10 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza ammonta al 30 per cento. 2 Il tasso applicabile agli altri istituti riconosciuti è determinato in base alla situa- zione finanziaria. Esso non deve superare il 45 per cento delle spese che danno diritto al sussidio.

3. Ordinanza del 21 ottobre 19873 sul promovimento della ginnastica e dello

sport Art. 3, rubrica e cpv. 2 Insegnamento

2 Abrogato

2007-1951 5823

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Art. 6 cpv. 2 2 La Commissione federale dello sport (CFS) funge da organo di collegamento nelle manifestazioni internazionali dello sport scolastico facoltativo.

Art. 46 cpv. 1

1 La CFS organizza periodicamente la CRCEFS.

4. Ordinanza del 16 gennaio 19914 sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 4 Aiuti finanziari globali 1 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo pro- grammatico.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei set- tori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia

di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

Art. 4a Aiuti finanziari nel singolo caso 1 In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti: a. siano urgenti; b. richiedano, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o spe- ciale; o c. siano molto onerosi.

2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o

emanano una decisione.

4 RS 451.1

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3 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura per la

concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai docu- menti riguardanti la domanda.

Art. 4b Domanda

1 Il Cantone presenta la domanda di aiuti finanziari all’UFAM, all’UFC o

all’USTRA.

2 La domanda di aiuto finanziario globale contiene informazioni concernenti:

a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. le misure che saranno probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione; a. l’efficacia delle misure.

Art. 5 Calcolo dei sussidi

1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base:

a. all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere; b. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure; c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; d. alla qualità della fornitura della prestazione. 2 L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’UFAM, l’UFC o l’USTRA e il Cantone interessato. 3 Nei settori della conservazione dei monumenti storici, dell’archeologia, della protezione degli insediamenti e della protezione delle vie di comunicazione storiche, gli aiuti finanziari possono essere fissati anche in percentuale delle spese sussidiabili in base ai seguenti importi massimi: a. 25 per cento per oggetti d’importanza nazionale; b. 20 per cento per oggetti d’importanza regionale; c. 15 per cento per oggetti d’importanza locale. 4 In via eccezionale, l’aliquota del sussidio secondo il capoverso 3 può essere au- mentata al massimo al 45 per cento se è comprovato che altrimenti le misure indi- spensabili non possono essere finanziate.

Art. 6 Spese sussidiabili Sono sussidiabili solo le spese effettive e necessarie per l’opportuna esecuzione delle misure.

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Art. 9, rubrica e cpv. 1 Competenza per la concessione di sussidi

1 La concessione degli aiuti finanziari spetta all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.

Art. 10 Pagamento

1 Gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

2 Gli aiuti finanziari nel singolo caso sono pagati in base ai conteggi verificati e approvati dal servizio cantonale competente.

Art. 10a Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’UFAM, all’UFC o all’USTRA un rapporto

sull’impiego degli aiuti finanziari globali.

2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA controllano a campione:

a. l’esecuzione di singole misure conformemente all’accordo programmatico, alla decisione o al contratto; b. l’impiego dei sussidi pagati.

Art. 11 Adempimento parziale delle misure

1 In caso di aiuti finanziari globali, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA sospendono total-

mente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone: a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 10a cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione. 2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione per la quale sono stati accordati aiuti finanziari globali è stata eseguita solo parzialmente, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA ne esigono la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 3 Le conseguenze giuridiche delle inadempienze nelle prestazioni per le quali sono stati assegnati aiuti finanziari nel singolo caso e la restituzione di aiuti finanziari già pagati sono rette dall’articolo 28 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi.

I sussidi sono concessi nel singolo caso. Per il rimanente, si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

Art. 17 cpv. 2 e 3 Abrogati

5 RS 616.1

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Art. 18 Indennità per i biotopi e per la compensazione ecologica 1 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei bioto-

pi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base: a. all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere; b. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure; c. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; d. alla qualità della fornitura della prestazione; e. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palu- stri e dei biotopi. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interes- sato.

3 Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11.

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica su una superficie agricola utile secondo gli articoli 40–54 dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sui pagamenti diretti o conformemente all’ordinanza del 4 aprile 20017 sulla qualità ecologica.

Art. 21a Protezione delle paludi La designazione delle paludi di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché la loro protezione e manutenzione sono rette dagli articoli 16–19.

3 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle

zone palustri è stabilito in base: a. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure; b. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; c. alla qualità della fornitura della prestazione; d. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palu- stri e dei biotopi. 3bis L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone inte- ressato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli artico-

6 RS 910.13 7 RS 910.14

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4 Le indennità globali per i biotopi d’importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.

5. Ordinanza del 28 ottobre 19928 sulle zone golenali

Art. 11 cpv. 2 2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gen- naio 19919 sulla protezione della natura e del paesaggio.

6. Ordinanza del 21 gennaio 199110 sulle torbiere alte

Art. 11 cpv. 2 2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gen- naio 199111 sulla protezione della natura e del paesaggio.

7. Ordinanza del 7 settembre 199412 sulle paludi

Art. 11 cpv. 2 2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gen- naio 199113 sulla protezione della natura e del paesaggio.

8. Ordinanza del 15 giugno 200114 sui siti di riproduzione degli anfibi

Art. 14 cpv. 2 2 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 5, 8, 11 e 16 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gennaio 199115 sulla protezione della natura e del paesaggio.

8 RS 451.31 9 RS 451.1 10 RS 451.32 11 RS 451.1 12 RS 451.33 13 RS 451.1 14 RS 451.34 15 RS 451.1

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9. Ordinanza del 2 novembre 199416 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione Sezione 1: Disposizione generale

Art. 1

1 Sono accordati indennità e aiuti finanziari se:

a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata; b. le misure sono necessarie nel pubblico interesse, nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori; c. le misure si basano su una pianificazione razionale; d. le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche; e. sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale; f. la manutenzione successiva è garantita.

Titolo prima dell’art. 2 Sezione 2: Misure

Art. 2 Indennità per opere d’ingegneria idraulica 1 Le indennità per misure che non richiedono spese particolari e per l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’entità e alla qualità delle misure, nonché alla loro pianificazione. 2 Le indennità per progetti onerosi il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordate nel singolo caso. I contributi ai costi delle misure sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’attuazione di un esame completo dei rischi; c. all’entità e alla qualità delle misure, nonché alla loro pianificazione. 3 Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, segnata- mente in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contri-

16 RS 721.100.1

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buto della Confederazione secondo il capoverso 2 può essere incrementato eccezio- nalmente a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

4 Non è accordata alcuna indennità per:

a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo; b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

Art. 3 Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque 1 L’ammontare degli aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque è stabilito in base: a. alla lunghezza del corso d’acqua rivitalizzato; b. alla lunghezza del tratto rimesso a cielo aperto; c. alla lunghezza del corso d’acqua nel cui ambito vengono collegati gli habitat; d. all’importanza delle misure per la diversità biologica. 2 Gli aiuti finanziari per misure che non richiedono spese particolari sono concessi globalmente. L’ammontare degli aiuti finanziari è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. 3 Gli aiuti finanziari per progetti onerosi il cui costo è superiore al milione di franchi sono accordati nel singolo caso. Il contributo ai costi delle misure è compreso tra il

35 e il 45 per cento dei costi computabili.

4 Sono prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale delle acque, per il collegamento degli habitat degni di protezione e per l’utilizzazione a scopi ricrea- tivi.

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 4 Domanda 1 Il Cantone inoltra la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all’Ufficio federale.

2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:

a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi pro- grammatici e la relativa esecuzione; c. l’efficacia delle misure.

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3 Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordi- namento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 5 Accordo programmatico 1 L’Ufficio federale stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale com- petente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L’Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

Art. 6 Pagamento Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

Art. 7 Rendicontazione e controllo 1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale un rapporto sull’impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali.

2 L’Ufficio federale controlla a campione:

a. l’esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programma- tici; b. l’impiego dei sussidi federali versati.

Art. 8 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 L’Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone: a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 7 cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione. 2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’Ufficio federale ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

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3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indenni- tà sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annul- lamento. 4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annul- lata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199017 sui sussidi (LSu).

Titolo prima dell’art. 9 Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso

Art. 9 Domanda 1 Il Cantone inoltra all’Ufficio federale la domanda di aiuti finanziari o indennità nel singolo caso. 2 L’Ufficio federale emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguar- danti la domanda.

Art. 10 Concessione e pagamento dei contributi 1 L’Ufficio federale fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario me- diante decisione o stipula a tal fine un contratto con il Cantone. 2 L’Ufficio federale paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 11 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

1 Se, nonostante un’intimazione, la misura per la quale sono stati accordati

un’indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Canto- ne solo in modo parziale, l’indennità o l’aiuto finanziario non sono versati o sono ridotti.

2 Se sono stati pagati indennità o aiuti finanziari e il Cantone, nonostante

un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu18. 3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanzia- ri sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annul- lamento. 4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu.

17 RS 616.1 18 RS 616.1

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Art. 12 Rendicontazione e controllo Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 7.

Art. 13–15 Abrogati

Art. 16 cpv. 1 1 I Cantoni, prima di decidere su misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezio- ne per le misure che non richiedono spese particolari, all’Ufficio federale per preav- viso.

10. Ordinanza del 25 ottobre 199519 sull’indennizzo delle perdite subite

nell’utilizzazione delle forze idriche

Art. 7 cpv. 1–3 1 L’ammontare delle indennità di compensazione è pari al 50 per cento delle perdite calcolate.

2 e 3 Abrogati

Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2007 Le indennità di compensazione garantite al momento dell’entrata in vigore della modifica del 7 novembre 2007 della presente ordinanza sono versate in base al diritto anteriore. L’articolo 18 non è applicabile.

11. Ordinanza del 18 dicembre 199520 sulle quote cantonali di partecipazione

alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza fissa le quote versate dai Cantoni per l’indennità per l’offerta ordinata congiuntamente da Confederazione e Cantoni nell’ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale.

19 RS 721.821 20 RS 742.101.2

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Art. 2 Calcolo della quota cantonale La quota cantonale equivale al prodotto della partecipazione cantonale e la quota di un Cantone a una linea secondo la chiave di ripartizione intercantonale; essa si esprime sotto forma di percentuale arrotondata alla prima cifra decimale.

Art. 3 Calcolo della partecipazione cantonale 1 Considerate le condizioni strutturali, la partecipazione cantonale all’indennità per l’offerta ordinata congiuntamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci (ind.) e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale (inf.) è calcolata secondo la seguente formula, restando inteso che il risultato è arrotondato all’unità: a. partecipazione cantonale (ind.) = CIS (ind.) × 0,5375 + 0,2; b. partecipazione cantonale (inf.) = CIS (inf.) × 0,733 + 0,15. 2 È fatto salvo l’articolo 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 195721 sulle ferrovie (Lferr). 3 Le partecipazioni cantonali sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell’allegato della presente ordinanza.

Art. 4 Variazione annuale massima della quota della Confederazione La quota annuale della Confederazione all’indennità per l’offerta ordinata congiun- tamente nell’ambito del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci e per il finanziamento dell’infrastruttura del traffico regionale può variare al massimo del 5 per cento della quota della Confederazione secondo l’articolo 53 capoverso 1 Lferr22.

Art. 5, secondo periodo … Sono espresse da un indice strutturale per le indennità del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci [IS(ind.)] e da un indice strutturale per il finanzia- mento dell’infrastruttura del traffico regionale [IS(inf.)].

Art. 6 cpv. 2 2 Per il calcolo della partecipazione cantonale, gli indici strutturali sono convertiti nei seguenti coefficienti:

21 RS 742.101 22 RS 742.101

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L’allegato è sostituito dalla versione seguente: Allegato23 (art. 3 cpv. 4)

Partecipazioni cantonali (in percentuali)

Cantoni Partecipazione cantonale (ind.) Partecipazione cantonale (inf.)

Anni d’orario Anni civili 2008–2011 2008–2011

ZH 67 80 BE 46 43 LU 56 70 UR 29 34 SZ 47 51 OW 33 42 NW 45 43 GL 37 56 ZG 65 82 FR 43 43 SO 57 66 BS 73 87 BL 61 67 SH 58 77 AR 40 27 AI 26 17 SG 55 65 GR 20 15 AG 61 73 TG 53 56 TI 48 62 VD 50 50 VS 35 31 NE 50 50 GE 71 86 JU 27 22

23 In vigore il 9 dic. 2007 per le indennità dell’offerta del traffico regionale viaggiatori e del traffico merci ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, e il 1° gen. 2008 per gli aiuti finanziari per l’infrastruttura del traffico regionale.

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12. Ordinanza del 19 ottobre 198824 concernente l’esame dell’impatto

sull’ambiente

Art. 22 Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi 1 Se accerta che un singolo progetto può probabilmente essere realizzato soltanto grazie a un sussidio della Confederazione versato nel singolo caso, l’autorità canto- nale competente, prima di decidere, chiede il preavviso dell’autorità federale che accorda il sussidio. Quest’ultima consulta l’Ufficio federale e tiene conto del suo parere nel proprio preavviso. L’Ufficio federale dà il suo parere entro tre mesi. 2 In caso di progetti che devono essere sottoposti all’esame dell’impatto sull’am- biente, l’autorità federale che accorda il sussidio concede un sussidio nel singolo caso solo dopo la conclusione dell’esame (art. 18).

3 Se ha espresso un parere all’attenzione dell’autorità cantonale competente,

l’autorità che accorda il sussidio è tenuta ad attenervisi nella procedura di sussidio, a meno che nel frattempo non siano mutate le premesse per la valutazione. 4 In caso di progetti per i quali la Confederazione versa contributi globali in base ad accordi programmatici, la coordinazione con le decisioni del Cantone concernenti i sussidi è disciplinata dal diritto cantonale.

13. Ordinanza del 28 ottobre 199825 sulla protezione delle acque

Sostituzione di un’espressione Nell’articolo 30 capoverso 2 l’espressione «Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale)» è sostituita con «Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)», mentre negli articoli 34 capoverso 1, 35 capoverso 2, 40 capoverso 1, 45 capoversi 2 e 4, 49 capoverso 1 e 51 capoverso 2 l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».

Titolo prima dell’art. 52 Capitolo 9: Concessione di sussidi federali Sezione 1: Misure

Art. 52 Impianti per le acque di scarico

1 L’ammontare delle indennità globali per gli impianti e le installazioni per

l’eliminazione dell’azoto (art. 61 cpv. 1 LPAc) è fissato in base alla quantità di tonnellate di azoto eliminata ogni anno.

24 RS 814.011 25 RS 814.201

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2 Se necessario ai fini dell’adempimento di accordi internazionali o decisioni prese da organizzazioni internazionali, si può tenere conto dell’entità e della complessità delle misure. 3 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interes- sato.

Art. 53 Impianti per i rifiuti Sono accordate indennità nel singolo caso per la pianificazione, la costruzione e l’ampliamento nell’ambito di progetti concernenti impianti sussidiabili per i rifiuti (art. 62 cpv. 1 e 2 LPAc).

Art. 54 Provvedimenti presi dall’agricoltura 1 L’ammontare delle indennità globali per provvedimenti presi dall’agricoltura (art. 62a LPAc) è stabilito in base alle caratteristiche e al numero di chilogrammi delle sostanze di cui si impediscono ogni anno il convogliamento e il dilavamento. 2 In caso di provvedimenti che comportano la modifica di strutture aziendali, l’am- montare è inoltre stabilito in base ai costi computabili. 3 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAG e il Cantone interes- sato.

Art. 55 Studi di base 1 Indennità nel singolo caso per la ricerca delle cause dell’insufficiente qualità di un’acqua importante al fine di stabilire le misure di risanamento (art. 64 cpv. 1 LPAc) sono accordate qualora tali progetti interessino lo stato dell’acqua in questio- ne e dei suoi affluenti. 2 Le indennità per gli studi di base ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigio- namento in acqua nonché delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento di tali costi.

Art. 56 Formazione di personale qualificato e informazione della popolazione 1 Gli aiuti finanziari per la formazione di personale qualificato (art. 64 cpv. 2 LPAc) ammontano: a. al massimo al 25 per cento dei costi; b. al massimo al 40 per cento dei costi se i progetti risultano particolarmente onerosi in rapporto al presumibile numero di partecipanti. 2 Possono essere accordati aiuti finanziari a progetti per l’informazione della popo- lazione (art. 64 cpv. 2 LPAc) se:

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a. i progetti sono d’interesse nazionale; e b. la documentazione informativa viene messa a disposizione per essere diffusa in tutta la Svizzera.

3 Gli aiuti finanziari destinati all’informazione della popolazione ammontano:

a. al massimo al 40 per cento dei costi per l’allestimento della documentazione; b. al massimo al 20 per cento dei costi per l’esecuzione di campagne d’infor- mazione. 4 L’UFAM accorda aiuti finanziari nel singolo caso per la formazione di personale qualificato e per l’informazione della popolazione.

Art. 57 Garanzia contro i rischi 1 Può essere accordata una garanzia singola contro i rischi per impianti e installazio- ni innovativi e con buone garanzie di successo (art. 64a LPAc) che servano ad adempiere a un compito di interesse pubblico, nella misura in cui non possano essere ottenute garanzie dal fabbricante. 2 La garanzia contro i rischi si applica ai costi che devono essere sostenuti per elimi- nare i difetti o, all’occorrenza, per sostituire gli impianti e le installazioni nei primi cinque anni dalla loro messa in esercizio, a condizione che detti costi non siano causati dal detentore. 3 La garanzia contro i rischi corrisponde almeno al 20 per cento, ma al massimo al

60 per cento dei costi di cui al capoverso 2.

4 Ai fini della procedura si applicano per analogia gli articoli 61c e 61d.

Art. 58 Costi computabili

1 Sono computabili i costi direttamente connessi con l’esecuzione del progetto

sussidiabile. Tra questi vi sono anche i costi per impianti pilota.

2 Non sono computabili in particolare:

a. i costi per l’acquisto del terreno; b. le tasse e le imposte.

Titolo prima dell’art. 59 Sezione 2: Procedura per la concessione di indennità globali

Art. 59 Domanda 1 Il Cantone presenta la domanda di indennità globali all’Ufficio federale competen- te (art. 60 cpv. 1).

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2 La domanda deve contenere informazioni concernenti:

a. gli obiettivi programmatici da raggiungere, nonché, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale; b. le misure probabilmente necessarie per raggiungere gli obiettivi programma- tici e la relativa esecuzione; c. l’efficacia delle misure.

Art. 60 Accordo programmatico

1 La stipula dell’accordo programmatico compete:

a. all’UFAM per le indennità destinate agli impianti per le acque di scarico; b. all’UFAG per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura.

2 L’accordo programmatico è stipulato per le singole zone. Oggetto dell’accordo

programmatico sono in particolare: a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato in genere per una durata di sei anni.

4 L’Ufficio federale competente emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’og- getto dell’accordo programmatico.

Art. 61 Pagamento Le indennità globali sono pagate a rate.

Art. 61a Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale competente un rapporto

sull’impiego delle indennità globali.

2 L’Ufficio federale competente controlla a campione:

a. l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici; b. l’impiego dei sussidi pagati.

Art. 61b Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 L’Ufficio federale competente sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

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a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 61a cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione. 2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’Ufficio federale competente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 3 Se impianti o installazioni per i quali sono state accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale competente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamen- to. 4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annul- lata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199026 sui sussidi (LSu).

Titolo prima dell’art. 61c Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso

Art. 61c Domanda 1 La domanda di aiuti finanziari o indennità nel singolo caso è presentata all’UFAM.

2 L’UFAM emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

Art. 61d Concessione e pagamento dei sussidi 1 L’UFAM fissa i sussidi mediante decisione o stipula un contratto a tal fine con il beneficiario dei sussidi.

2 L’UFAM paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 61e Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 Se, malgrado un’intimazione, il beneficiario di un’indennità o di un aiuto finanzia- rio assegnati non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, l’indennità o l’aiuto finanziario non saranno versati o saranno ridotti. 2 Se sono stati pagati indennità o aiuti finanziari e il beneficiario, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu27.

26 RS 616.1 27 RS 616.1

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3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanzia- ri sono sottratti al loro scopo, l’UFAM può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento. 4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu.

Art. 61f Rendicontazione e controllo Per la rendicontazione e il controllo nel quadro delle indennità e degli aiuti finanziari nel singolo caso si applica per analogia l’articolo 61a.

14. Ordinanza del 15 dicembre 198628 contro l’inquinamento fonico

Art. 20 Rilevamenti periodici 1 L’Ufficio federale dell’ambiente effettua periodicamente, presso le autorità esecu- tive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acusti- co concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poli- goni di tiro, nonché le piazze di tiro e d’esercizio militari. 2 Per le strade, l’Ufficio federale dell’ambiente chiede alle autorità esecutive di presentare, entro il 31 marzo, in particolare: a. una panoramica concernente:

1. le strade o i tratti stradali da risanare,

2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,

3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti

d’isolamento acustico, e

4. il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori

limite d’immissione e ai valori d’allarme; b. un rapporto riguardante:

1. i risanamenti effettuati durante l’anno precedente su strade o tratti stra-

dali e i provvedimenti d’isolamento acustico, e

2. l’efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico,

nonché le spese da essi derivanti. 3 Per le strade nazionali, l’Ufficio federale dell’ambiente chiede le informazioni di cui al capoverso 2 all’Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le chiede ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell’Ufficio federale dell’ambiente. 4 L’Ufficio federale dell’ambiente valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti, nonché all’efficacia dei prov- vedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

28 RS 814.41

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Titolo prima dell’art. 21 Sezione 2: Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d’isolamento acustico nel caso di strade principali e altre strade esistenti

Art. 21 Diritto ai sussidi

1 La Confederazione accorda sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento

acustico su edifici esistenti fino alla scadenza dei termini di risanamento di cui all’articolo 17: a. per le strade principali secondo l’articolo 12 LUMin29; b. per le altre strade. 2 I sussidi di cui al capoverso 1 lettera a sono parte integrante dei sussidi globali secondo l’articolo 13 LUMin, mentre i sussidi di cui al capoverso 1 lettera b sono accordati globalmente per i tratti fissati negli accordi programmatici con i Cantoni.

Art. 22 Domanda

1 Il Cantone presenta la domanda di sussidi per i risanamenti e i provvedimenti

d’isolamento acustico relativi alle strade di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettera b all’Ufficio federale dell’ambiente.

2 La domanda deve contenere in particolare informazioni concernenti:

a. le strade o i tratti stradali da risanare durante il periodo di validità del- l’accordo programmatico; b. i provvedimenti di risanamento e d’isolamento acustico previsti e le relative spese; c. l’efficacia perseguita con tali provvedimenti.

Art. 23 Accordo programmatico 1 L’Ufficio federale dell’ambiente stipula un accordo programmatico con l’autorità cantonale competente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. le strade o i tratti stradali da risanare; b. i sussidi della Confederazione; c. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

29 RS 725.116.2

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4 L’Ufficio federale dell’ambiente emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

Art. 24 Calcolo dei sussidi

1 L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base:

a. al numero delle persone protette mediante tali provvedimenti; e b. alla riduzione dell’inquinamento fonico. 2 Per provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 400 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d’iso- lamento acustico di efficacia analoga.

3 L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone.

Abrogati

Art. 25 Pagamento I sussidi globali sono pagati a rate.

Art. 26 Rendicontazione e controllo

1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale dell’ambiente un rapporto

sull’impiego dei sussidi.

2 L’Ufficio federale dell’ambiente controlla a campione:

a. l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi programmatici; b. l’impiego dei sussidi versati.

Art. 27 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 L’Ufficio federale dell’ambiente sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone: a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 26 cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione. 2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’Ufficio federale dell’ambiente ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 3 Se impianti per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indennità sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale dell’ambiente può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annul- lamento.

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4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annul- lata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199030 sui sussidi.

Art. 28 e 48 lett. b Abrogati

Art. 48a Risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico relativi alle strade 1I sussidi per risanamenti e provvedimenti d’isolamento acustico già assegnati secondo il diritto anteriore sono pagati in base a tale assegnazione.

2 L’assegnazione dei sussidi decisa dopo l’entrata in vigore della modifica del

1º settembre 2004 si estingue per i progetti o per le parti di progetti che non sono stati realizzati entro quattro anni dall’assegnazione dei sussidi stessi. 3 La prima domanda di cui all’articolo 22 deve contenere informazioni sui sussidi per i progetti di risanamento delle strade assegnati secondo il diritto anteriore.

15. Ordinanza dell’ 11 settembre 200231 sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali

Art. 5 Gravi difficoltà 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 6 ottobre 200632 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC. 2 Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa: quale pigione di un appartamento, l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC; b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale: quale importo per le spese personali, 4800 franchi l’anno; c. per tutti: quale importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI sui premi medi cantonali e regionali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari33.

30 RS 616.1 31 RS 830.11 32 RS 831.30; RU 2007 6055 33 RS 831.309.1

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3 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale il computo della sostanza ammonta ad un quindicesimo della sostanza netta, ad un decimo se si tratta di bene- ficiari di rendite di vecchiaia. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4 Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi; b. per i coniugi, 12 000 franchi; c. per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.

16. Ordinanza del 31 ottobre 194734 sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti

Art. 222 Beneficiari

1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni attive a livello nazionale che:

a. si dedicano essenzialmente all’aiuto alla vecchiaia; b. organizzano corsi di perfezionamento per il personale ausiliario operante nell’ambito dell’aiuto alla vecchiaia; c. organizzano corsi per anziani allo scopo di favorirne l’indipendenza ed age- volarne i contatti sociali. 2 L’Ufficio federale stipula con le organizzazioni ai sensi del capoverso 1 contratti di prestazioni della durata massima di quattro anni in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni computabili. 3 L’assicurazione partecipa in proporzione ai sussidi versati dall’assicurazione per l’invalidità alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi secondo l’articolo 74 LAI35 che forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l’età di pensionamento. L’ammontare della quota è stabilito secondo le disposizioni dell’articolo 108quater

Art. 223 Criteri di sussidio 1 Per gli obiettivi stabiliti nel contratto di prestazioni è corrisposto un sussidio in funzione del grado del loro raggiungimento. 2 Per le prestazioni quantificabili definite nel contratto sono fissati e corrisposti sussidi per unità di prestazione. Le prestazioni d’aiuto a domicilio o in strutture ambulatoriali possono essere sussidiate soltanto se fornite da volontari.

34 RS 831.101 35 RS 831.20 36 RS 831.201

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3 Per prestazioni permanenti non quantificabili di coordinamento e di sviluppo, nel contratto sono descritti compiti e stabiliti oneri computabili per il personale. 4 Possono essere versati sussidi per progetti finalizzati al promovimento dell’aiuto alla vecchiaia. 5I corsi di perfezionamento offerti al personale ausiliario per l’acquisizione di capacità fondamentali sono sussidiati mediante importi forfettari. I requisiti del perfezionamento sono disciplinati nel contratto di prestazioni. 6 L’Ufficio federale può subordinare il versamento dei sussidi a condizioni ed obbli- ghi.

Art. 224 Ammontare dei sussidi 1 I sussidi sono versati soltanto per prestazioni fornite conformemente ai criteri dell’appropriatezza e dell’economicità. L’ammontare del sussidio è fissato in fun- zione del volume e della portata del campo d’attività dell’organizzazione e tenendo debitamente conto della sua capacità economica e degli oneri che può ragionevol- mente sostenere. Nel calcolo dell’ammontare dei sussidi sono prese in considerazio- ne le prestazioni finanziarie di altre corporazioni territoriali di diritto pubblico. 2 Per l’organizzazione di perfezionamenti e corsi ai sensi dell’articolo 222 capo- verso 1 lettere b e c l’Ufficio federale fissa un importo forfettario per partecipante.

Art. 225 Procedura

1 Le organizzazioni che intendono ottenere sussidi dovranno fornire, al momento

della prima istanza, indicazioni sull’organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria. 2 L’Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati per la stipula di un contratto di prestazioni. 3 L’Ufficio federale stabilisce quali documenti debbano essere presentati dall’orga- nizzazione, vigente il contratto, al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell’anno contabile. I documenti richiesti dall’Ufficio federale in relazione a corsi e perfezio- namenti vanno presentati al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei medesimi. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo. 4 L’Ufficio federale esamina i documenti e stabilisce i sussidi dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti. 5 L’organizzazione è tenuta ad informare l’Ufficio federale circa l’impiego dei sussidi e a garantire in qualsiasi momento l’accesso alla contabilità analitica agli organi di controllo.

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Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007 La presente modifica degli articoli 222–225 è applicabile soltanto a formazioni e perfezionamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.

17. Ordinanza del 17 gennaio 196137 sull’assicurazione per l’invalidità

Capo secondo, lett. C (art. 8–12) Abrogato

Art. 22 cpv. 1 1 L’indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione profes- sionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora esercita- to un’attività lucrativa e si sottopongono a provvedimenti medici d’integrazione, corrisponde al 10 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 24 capoverso 1 LAI.

Art. 23 cpv. 2 2 L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di cura in caso d’infortuni che si verificano nel corso di un provvedimento d’integrazione o d’accertamento eseguito in un ospedale o in un centro professionale, o che insorgono sul cammino percorso per recarsi direttamente dal domicilio in uno dei predetti stabilimenti o durante il tragitto inverso.

abrogata

Capo ottavo, lett. A (art. 99–107bis) Abrogato

Titolo prima dell’art. 108 Abrogato

abrogata

Capo ottavo, cifra II (art. 111–114) Abrogato

37 RS 831.201

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Art. 117 cpv. 4

4 L’Ufficio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative agli arti-

coli 108–110.

Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 1987 Cpv. 2 e 3 Abrogati

Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 1987 Cpv. 2 Abrogato

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 1995 Abrogata

Disposizione finale della modifica del 28 febbraio 1996 Abrogata

Disposizione finale della modifica del 25 novembre 1996 Abrogata

Disposizione finale della modifica del 2 luglio 2003 Abrogata

18. Ordinanza del 15 gennaio 197138 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 200039 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visti gli articoli 9 capoverso 5, 14 capoverso 4 e 33 della legge federale del 6 ottobre 200640 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),

38 RS 831.301 39 RS 830.1 40 RS 831.30; RU 2007 6055

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Titolo prima dell’art. 1 Capo primo: Prestazioni complementari A. Diritto e basi per il calcolo I. Somma delle spese riconosciute, dei redditi determinanti e della sostanza dei membri della famiglia

1 I redditi determinanti (inclusa l’erosione della sostanza secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) dei due coniugi sono sommati. L’ammontare totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.

3 L’articolo 11 capoverso 2 LPC non è applicabile all’erosione della sostanza se

soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale.

Abrogati

Art. 8 cpv. 2, primo periodo

2 Conformemente all’articolo 9 capoverso 4 LPC, nel calcolo della prestazione

complementare annua non è tenuto conto dei figli che possono pretendere una rendi- ta per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute. …

Art. 14 Abrogato

2 Per gli invalidi di età inferiore a 60 anni, il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno: a. all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle per- sone sole secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumen- tato di un terzo, per un grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

3 Il capoverso 2 non è applicabile

a. se l’invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conforme- mente all’articolo 27 dell’ordinanza del 17 gennaio 196141 sull’assicurazion- e per l’invalidità (OAI); o

41 RS 831.201

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b. se l’invalido lavora in un laboratorio ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 let- tera a della legge federale del 6 ottobre 200642 sulle istituzioni che promuo- vono l’integrazione degli invalidi (LIPIn).

Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno: a. al doppio dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età;

Art. 15 Casi particolari 1 Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un’attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell’AVS o ne farebbe parte se l’invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 15b Computo dell’assegno per grandi invalidi Se la tassa giornaliera di un istituto o di un ospedale comprende anche le spese di cura a favore di un grande invalido, l’assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni sono computati come reddito.

4 La limitazione secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispet- tata.

Art. 17 cpv. 5, primo periodo 5 In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patri- moniali ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC. ...

1 L’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato (art. 11 cpv.

1 lett. g LPC) è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

42 RS 831.26; RU 2007 6049

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Abrogati

Art. 19b Aumento dell’ammontare massimo 1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi inva- lidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo

14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di

grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi. 2 Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi:

Numero di persone Grado della grande invalidità Ammontare massimo

entrambi i coniugi elevato per ognuno 180 000 franchi entrambi i coniugi medio per ognuno 120 000 franchi un coniuge elevato

150 000 franchi

un coniuge medio solo un coniuge elevato 115 000 franchi solo un coniuge medio 85 000 franchi

Art. 21 Abrogato

Art. 23 cpv. 3 3 Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

Art. 25a Definizione di istituto 1 È considerata istituto qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale. 2 Un assicurato che l’ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell’arti-

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colo 42ter capoverso 2 LAI43 è considerato tale anche in relazione al diritto a presta- zioni complementari.

Abrogato

Art. 28 Contabilità 1 Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari. 2 Le prestazioni complementari accordate in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lette- re a o b LPC (PC all’AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all’AI). 3 Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d’invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiati separatamente. 4 I capoversi 2 e 3 sono applicabili anche per le restituzioni reclamate, condonate o dichiarate irrecuperabili. 5 Le prestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 LPC sono conteggiate separatamen- te, anche se vengono pagate insieme alle prestazioni complementari.

Art. 28a Notifica delle spese di malattia

1 L’importo delle spese di malattia e d’invalidità rimborsate per anno civile va

notificato all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale). 2 L’Ufficio federale stabilisce tempi e modi della notifica conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni.

Art. 30, rubrica Riesame delle condizioni economiche per la prestazione complementare annua

Art. 32 cpv. 1 Abrogato

Art. 33 Periodicità I Cantoni che lasciano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni com- plementari devono provvedere affinché, di norma, l’organo comunale competente sia oggetto di una revisione ogni anno.

43 RS 831.20

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Art. 34 Abrogato

Art. 35 cpv. 2 e 3 2 Il rapporto va indirizzato all’Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine da esso fissato.

3 L’articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS44 è applicabile per analogia.

Art. 36 Spese Le spese di revisione sono considerate spese di amministrazione ai sensi dell’articolo 24 LPC.

Art. 37 cpv. 1

1 Conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni, l’Ufficio federale può

definire i punti da esaminare con particolare attenzione nella revisione secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPC.

Titolo prima dell’art. 39

C. Sussidi federali I. Per le prestazioni complementari annue

Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione 1 L’Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matemati- che. 2 Per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti in base ai quali è calcolato l’importo del versamento principale del mese di dicembre dell’anno precedente. 3 Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicati all’Uffici- o federale entro un mese dal versamento principale. L’Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni. 4 Nel quadro delle PC la Confederazione non contribuisce all’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capo- verso 3 lettera d LPC.

44 RS 831.101

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Art. 39a Redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospedale Sono considerati redditi direttamente legati al soggiorno in un istituto o in un ospe- dale ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LPC: a. le prestazioni dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli in- fortuni per le prestazioni alberghiere e per le cure e l’assistenza nell’istituto o ospedale; b. gli assegni per grandi invalidi computabili conformemente all’articolo 15b; e c. la parte di erosione della sostanza computabile in virtù dell’articolo 11 capo- verso 2 LPC.

Art. 40, rubrica, cpv. 1, 2 e 2bis Conteggio

1 I Cantoni effettuano un conteggio delle prestazioni complementari annue.

2 Sono conteggiate separatamente:

a. le prestazioni complementari accordate in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all’AVS); e b. le prestazioni complementari accordate in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all’AI). 2bis Il conteggio deve fornire indicazioni in particolare sulle prestazioni. L’Ufficio federale definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni e può prescrivere l’uso di determinati moduli.

Art. 40a Fissazione dei sussidi L’Ufficio federale fissa i sussidi in base al conteggio del Cantone e alla quota a carico della Confederazione calcolata conformemente all’articolo 39 capoverso 2.

Art. 41 cpv. 2 2 L’Ufficio federale accorda ai Cantoni, per l’anno corrente, anticipazioni trimestrali il cui importo non supera di regola l’80 per cento dei sussidi presumibili.

Art. 42 Restituzione I sussidi indebitamente pagati devono essere restituiti conformemente all’articolo 28 della legge del 5 ottobre 199045 sui sussidi.

45 RS 616.1

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Titolo prima dell’articolo 42a II. Per le spese amministrative

Art. 42a Ammontare degli importi forfettari per singolo caso

1 La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:

a. 210 franchi per i primi 2 500 casi; b. 135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000; c. 50 franchi per ogni ulteriore caso. 2 Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento delle prestazioni comple- mentari a più di un servizio, i casi sono sommati.

Art. 42b Determinazione del numero di casi

1 L’Ufficio federale determina il numero di casi di ogni Cantone.

2 Fanno stato i casi correnti in base ai quali è calcolato l’importo del pagamento principale del mese di dicembre dell’anno precedente.

3 Ogni singolo calcolo è contato come un caso.

Art. 42c Fissazione e pagamento

1 L’Ufficio federale fissa l’importo dei sussidi.

2 I sussidi sono pagati in tre rate durante l’anno per cui sono accordati, alle rispettive scadenze del 31 maggio, del 15 agosto e del 15 novembre. 3 I sussidi federali sono pagati per metà con la prima rata e per un quarto con ciascu- na delle rate rimanenti.

Art. 42d Restituzione È applicabile per analogia l’articolo 42.

Art. 45, frase introduttiva e lett. a e c Accordano prestazioni ai sensi dell’articolo 18 LPC: a. la Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 64 anni; c. la Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 64 anni e agli orfani, per quanto queste persone non siano invalide.

Art. 47 cpv. 2 2 Le prestazioni in denaro sono pagate per mezzo della posta, di una banca o perso- nalmente contro ricevuta.

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Art. 48, rubrica e frase introduttiva Principi I principi della Fondazione Pro Senectute, dell’Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:

Art. 52 cpv. 1

1 I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi

eseguano doppi versamenti di prestazioni complementari annue. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L’Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.

Art. 54 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

1 I Cantoni non sono autorizzati ad inserire nel conteggio delle prestazioni comple- mentari gli importi forfettari annui per l’assicurazione obbligatoria delle cure medi- co-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.

2 Abrogato

3 Il Dipartimento federale dell’interno fissa gli importi forfettari annui per l’assicu- razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell’anno corrente per l’anno succes- sivo.

Art. 55 Ufficio federale delle assicurazioni sociali La vigilanza di cui all’articolo 28 LPC è esercitata dall’Ufficio federale. Esso sorve- glia l’applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, dare agli organi di esecuzione le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni in generale e in casi particolari.

Art. 57 cpv. 1 e 2

1 Le disposizioni d’esecuzione cantonali secondo l’articolo 29 capoverso 1 LPC

devono essere sottoposte all’approvazione della Cancelleria federale. 2 Le istituzioni di utilità pubblica sottopongono i propri principi all’approvazione dell’Ufficio federale.

Art. 58 Disposizioni transitorie 1 La quota a carico della Confederazione per il 2008 è calcolata sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicembre dello stesso anno.

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2 Il numero di casi da considerare nella fissazione dell’importo forfettario per il 2008 è stabilito sulla base dei casi correnti del versamento principale del mese di dicem- bre dello stesso anno.

19. Ordinanza del 19 novembre 200346 sul finanziamento dell’assicurazione

contro la disoccupazione

Art. 9 Ripartizione tra i Cantoni 1 La quota di partecipazione di un Cantone all’importo totale annuale della parteci- pazione di tutti i Cantoni è determinata come segue:

GDC Cantone quota per Cantone in franchi = × partecipazione GDC totale GDC Cantone = numero dei giorni di disoccupazione controllata nel Cantone per l’anno considerato GDC totale = numero dei giorni di disoccupazione controllata in tutti i Cantoni nell’anno considerato partecipazione = partecipazione di tutti i Cantoni in milioni di franchi per l’anno considerato

2 Le quote dei Cantoni sono arrotondate a 1000 franchi.

20. Ordinanza del 28 febbraio 200147 sulla protezione dei vegetali

Art. 39 Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplina- ti dall’articolo 40 dell’ordinanza del 30 novembre 199248 sulle foreste.

21. Ordinanza del 30 novembre 199249 sulle foreste

Art. 15 cpv. 4

4 I Cantoni mettono i documenti di base a disposizione dell’Ufficio federale.

46 RS 837.141 47 RS 916.20 48 RS 921.01; RU 2007 5859 49 RS 921.01

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Art. 16 cpv. 3 3 I Cantoni provvedono affinché i dati delle stazioni di misurazione e dei sistemi d’informazione siano messi a disposizione dell’Ufficio federale, se quest’ultimo li richiede.

Titolo prima dell’art. 38 Capitolo 6: Aiuti finanziari (senza crediti d’investimento) e indennità Sezione 1: Disposizione generale (art. 35)

Art. 38 Gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione sono accordati soltanto se: a. i provvedimenti sono conformi alla pianificazione forestale; b. i provvedimenti sono necessari e appropriati; c. i provvedimenti sono consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecolo- giche; d. le altre condizioni poste dal diritto federale sono soddisfatte; e. il coordinamento con i pubblici interessi di altri settori è garantito; f. la manutenzione successiva è garantita.

Titolo prima dell’art. 39 Sezione 2: Provvedimenti

Art. 39 Protezione da catastrofi naturali (art. 36)

1 Le indennità per i provvedimenti che non richiedono spese particolari e per

l’allestimento dei documenti di base sui pericoli sono accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato e stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’entità e alla qualità dei provvedimenti, nonché alla loro pianificazione. 2 Le indennità per progetti onerosi il cui costo è superiore a un milione di franchi sono accordate nel singolo caso. L’entità del sussidio federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi dei provvedimenti ed è stabilita in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’attuazione di un esame completo dei rischi; c. all’entità e alla qualità dei provvedimenti, nonché alla loro pianificazione.

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3 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e

particolarmente onerosi, segnatamente in seguito a danni dovuti al maltempo, il sussidio federale di cui al capoverso 2 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti.

4 Non è accordata alcuna indennità per:

a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti nuovi realiz- zati in zone con un elevato grado di pericolo; b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come telefe- riche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insedia- menti.

Art. 40 Bosco di protezione (art. 37)

1 L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per

garantire la funzione del bosco di protezione è stabilito in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al numero di ettari di bosco di protezione da curare; c. all’entità e alla pianificazione dell’infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione; d. alla qualità della fornitura della prestazione. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato.

Art. 41 Diversità biologica nella foresta (art. 38 cpv. 1 lett. a–d) 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribui- scono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base: a. al numero di ettari occupati da riserve forestali da delimitare e da curare; b. al numero di ettari occupati da popolamenti giovani da curare; c. al numero di ettari occupati da spazi vitali, in particolare da margini forestali che servono per l’interconnessione; d. all’entità e alla qualità dei provvedimenti di promozione delle specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica; e. al numero di ettari di superficie da delimitare con un’alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto al di fuori delle riserve forestali;

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f. al numero di ettari occupati da superfici coltivate secondo forme tradizionali di gestione forestale da curare, come i pascoli alberati, le foreste cedue com- poste e semplici e le selve; g. alla qualità della fornitura della prestazione. 2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. 3 Gli aiuti finanziari possono essere accordati soltanto se la protezione delle superfici ecologiche di cui al capoverso 1 lettere a e c–f è assicurata mediante contratti o altre soluzioni adeguate. 4 Gli aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani possono essere accordati soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturali- stica.

Art. 42 Produzione di materiale di riproduzione forestale (art. 38 cpv. 1 lett. e) 1 Per la produzione di materiale di riproduzione forestale, la Confederazione accorda un aiuto finanziario singolo il cui ammontare è compreso tra il 30 e il 50 per cento dei costi dei provvedimenti.

2 L’aiuto finanziario è accordato per:

a. provvedimenti edilizi concernenti gli essiccatoi; b. l’acquisto di attrezzature tecniche, macchine e apparecchi destinati alla pro- duzione e al trattamento di sementi; c. la gestione di semenzai e di centri di smistamento di semi che servono all’approvvigionamento di sementi controllate. 3 L’aiuto finanziario è assegnato se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

Art. 43 Economia forestale 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a miglio- rare la redditività della gestione forestale è stabilita: a. per le basi di pianificazione sovraziendali: in base all’estensione della super- ficie forestale cantonale; b. per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’econo- mia forestale: in base alla portata dell’utilizzazione e dello smistamento del legname che le aziende prevedono di effettuare congiuntamente nel quadro di rapporti di cooperazione o raggruppamenti aziendali;

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c. per il deposito di legname in caso di sovrapproduzione straordinaria: in base alla quantità di legname che il mercato non è al momento in grado di assor- bire; d. in base alla qualità della fornitura della prestazione. 2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. 3 Gli aiuti finanziari globali per il miglioramento delle condizioni di gestione delle aziende dell’economia forestale sono accordati soltanto se: a. esiste un rapporto di cooperazione o un raggruppamento aziendale su base permanente; b. è utilizzata e smistata congiuntamente una quantità di legname significativa dal punto di vista economico; e c. è tenuta una contabilità commerciale.

Art. 44 Promovimento della formazione professionale (art. 39) 1 Per la formazione e l’indennizzo degli insegnanti responsabili della pratica foresta- le secondo l’articolo 37, nonché per i corsi collaterali, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi ricono- sciuti. 2 A titolo di compensazione per i costi professionali della formazione pratica in loco del personale forestale, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sotto forma di importi forfettari pari al 10 per cento dei costi di formazione delle scuole forestali e dei corsi. 3 Per l’allestimento di materiale didattico destinato al personale forestale, la Confe- derazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti. 4 Per i corsi, il materiale di corso e l’impiego di unità mobili per la formazione degli operai forestali, la Confederazione accorda aiuti finanziari nel singolo caso sino a un massimo del 50 per cento dei costi riconosciuti.

Art. 45 Ricerca e sviluppo (art. 31) 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari nel singolo caso sino a un mas- simo del 50 per cento dei costi per progetti di ricerca e di sviluppo dei quali non è mandante. 2 Essa può accordare aiuti finanziari nel singolo caso a istituzioni che promuovono e coordinano la ricerca e lo sviluppo, sino a concorrenza dell’importo fornito da terzi, a condizione che le sia riconosciuto un adeguato diritto di codecisione in seno alle stesse.

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Titolo prima dell’art. 46 Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari globali

Art. 46 Domanda 1 Il Cantone presenta la domanda di indennità o aiuti finanziari globali all’Ufficio federale.

2 La domanda contiene informazioni concernenti:

a. gli obiettivi programmatici da raggiungere; b. i provvedimenti che saranno probabilmente necessari per il raggiungimento degli obiettivi e la relativa esecuzione; c. l’efficacia dei provvedimenti. 3 In caso di provvedimenti di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coor- dinamento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 47 Accordo programmatico 1 L’Ufficio federale stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale com- petente.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente; b. la prestazione del Cantone; c. i sussidi della Confederazione; d. il controlling.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

4 L’Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

Art. 48 Pagamento Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

Art. 49 Rendicontazione e controllo 1 Il Cantone presenta ogni anno all’Ufficio federale un rapporto sull’impiego dei sussidi globali.

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2 L’Ufficio federale controlla a campione:

a. l’esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programma- tici; b. l’impiego dei sussidi versati.

Art. 50 Adempimento parziale e sottrazione allo scopo 1 L’Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del

programma se il Cantone: a. non adempie all’obbligo di rendicontazione (art. 49 cpv. 1); b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione. 2 Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’Ufficio federale ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato. 3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati aiuti finanziari o indenni- tà sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annul- lamento. 4 Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annul- lata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 199050 sui sussidi (LSu).

Titolo prima dell’art. 51 Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso

Art. 51 Domande 1 Le domande di indennità o aiuti finanziari nel singolo caso senza la partecipazione del Cantone devono essere presentate all’Ufficio federale, tutte le altre al Cantone. 2 Il Cantone esamina le domande presentategli e le trasmette all’Ufficio federale corredate della sua proposta motivata, delle autorizzazioni cantonali già rilasciate e della decisione di sussidio cantonale. 3 L’Ufficio federale emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguar- danti la domanda.

50 RS 616.1

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Art. 52 Concessione e pagamento dei sussidi 1 L’Ufficio federale fissa l’ammontare dell’indennità o dell’aiuto finanziario me- diante decisione o stipula a tal fine un contratto con il beneficiario del sussidio. 2 L’Ufficio federale paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 53 Adempimento parziale o sottrazione allo scopo 1 Se, nonostante un’intimazione, il beneficiario di indennità o aiuti finanziari asse- gnati non esegue i provvedimenti previsti o lo fa solo in modo parziale, le indennità o gli aiuti finanziari non sono pagati o sono ridotti. 2 Se sono stati pagati aiuti finanziari o indennità e il beneficiario, nonostante un’intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo insufficiente, la restituzione è retta dall’articolo 28 LSu51. 3 Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordati indennità o aiuti finanzia- ri sono sottratti al loro scopo, l’Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento, stabilendo un termine adeguato. 4 Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall’articolo 29 LSu.

Art. 54 Rendicontazione e controllo Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l’articolo 49.

Art. 55–59 e 60 cpv. 6 Abrogati

Art. 61 cpv. 3

3 I mezzi a disposizione sono ripartiti in base al fabbisogno.

Art. 63 cpv. 1 lett. b

1 I crediti d’investimento sono accordati:

b. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti secondo gli artico- li 39, 40 e 43.

Art. 64 cpv. 5 Abrogato

51 RS 616.1

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Allegato Abrogato

22. Ordinanza del 30 settembre 199152 sulle bandite federali

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 6: Indennità

Art. 14 Sorveglianza 1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle bandite è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. È stabilito in base: a. alla superficie delle bandite; b. ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento, nonché del rinfor- zo temporaneo oppure del personale ausiliario per i compiti di sorveglianza; c. all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle bandite; d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

2 Il sussidio di base annuo è fissato come segue:

a. per tutte le bandite con una superficie fino a 20 km2: 21 000 franchi; b. per le bandite con una superficie compresa tra 20 e 100 km2: fino a 21 000 franchi in più, proporzionalmente all’area che eccede i 20 km2.

Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

1 Indennità globali sono accordate per coprire i costi:

a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d nel quale sono indennizzati i danni della selvaggina; b. della prevenzione di tali danni. 2 L’ammontare delle indennità è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite. 3 L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interes- sato. 4 A difetto di provvedimenti secondo l’articolo 8 o 9 non si accordano indennità.

52 RS 922.31

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Art. 16 Abrogato

Art. 17 Competenza e procedura 1 L’Ufficio federale stipula l’accordo programmatico con l’autorità cantonale com- petente. 2 L’Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

3 Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per

l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle presta- zioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio

199153 sulla protezione della natura e del paesaggio.

23. Ordinanza del 21 gennaio 199154 sulle riserve d’importanza internazionale e

nazionale d’uccelli acquatici e migratori

Titolo prima dell’art. 14 Sezione 5: Indennità

Art. 14 Sorveglianza 1 L’ammontare delle indennità globali per la sorveglianza nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato. È stabilito in base: a. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve; b. ai costi della formazione di base e dell’equipaggiamento, nonché del rinfor- zo temporaneo oppure del personale ausiliario per gli addetti alla sorveglian- za delle riserve; c. all’infrastruttura necessaria per la sorveglianza e per la segnaletica in loco delle riserve; d. ai piani di utilizzazione allestiti con la partecipazione dell’Ufficio federale e volti a prevenire disturbi rilevanti.

2 Il sussidio di base annuo è fissato come segue:

a. per tutte le riserve d’importanza internazionale: 28 000 franchi; b. per tutte le riserve d’importanza nazionale: 14 000 franchi.

53 RS 451.1 54 RS 922.32

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Art. 15 Danni arrecati dalla selvaggina

1 Indennità globali sono accordate per coprire i costi:

a. del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una riserva d’uccelli acquatici o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capo- verso 2 nel quale sono indennizzati i danni causati dalla selvaggina; b. della prevenzione di tali danni.

2 L’ammontare delle indennità è stabilito in base:

a. all’importanza internazionale o nazionale delle riserve; b. in via eccezionale, all’entità dei danni superiori alla media. 3 L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interes- sato.

4 Non è versata alcuna indennità se non sono stati presi provvedimenti conforme-

mente all’articolo 8 o 10.

Art. 16 Abrogato

Art. 16a Competenza e procedura 1 L’Ufficio federale stipula gli accordi programmatici con l’autorità cantonale com- petente. 2 L’Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

3 Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per

l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle presta- zioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio

199155 sulla protezione della natura e del paesaggio.

24. Ordinanza del 24 novembre 199356 concernente la legge federale sulla pesca

Art. 12 Aiuti finanziari

1 Sono concessi sussidi federali per:

a. interventi eseguiti a livello locale e volti a migliorare gli habitat di pesci e gamberi; b. progetti volti a promuovere le specie di pesci e gamberi minacciate;

55 RS 451.1 56 RS 923.01

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c. indagini relative alla diversità biologica, alle popolazioni e agli habitat di pesci e gamberi; d. l’informazione dell’intera popolazione o di un’intera regione linguistica.

2 Le aliquote di sussidio ammontano a un massimo del:

a. 40 per cento per l’adempimento di convenzioni internazionali sulla pesca; b. 40 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con un grado di protezione da 0 a 2, servono per migliorare gli habitat o hanno carattere di progetti pilota; c. 25 per cento per i progetti che interessano le specie di pesci e gamberi con i gradi di protezione 3 e 4 o servono per informare la popolazione.

3 La Confederazione non concede sussidi:

a. per progetti che servono prevalentemente all’esercizio della pesca; b. se esiste un responsabile che deve farsi carico dei costi. 4 Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale corredate da una propo- sta motivata, contenente in particolare informazioni sul tipo di progetto, sull’efficacia auspicata, sui costi complessivi previsti, sulla ripartizione dei costi stessi e sulla data di realizzazione. Le domande presentate da terzi devono inoltre essere corredate da una presa di posizione del servizio cantonale della pesca.

5 Gli aiuti finanziari sono concessi dall’Ufficio federale.

25. Ordinanza del 7 novembre 200757 sui parchi d’importanza nazionale

Art. 6 Ulteriori disposizioni procedurali Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adempimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle presta- zioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio

199158 sulla protezione della natura e del paesaggio.

II I seguenti atti sono abrogati:

1. Ordinanza del 9 luglio 196559 sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla

formazione;

2. Ordinanza del 15 febbraio 199560 concernente l’acquisto dell’equipaggia-

mento personale;

57 RS 451.36; RU 2007 5241 58 RS 451.1 59 RU 1965 478, 1971 1850, 1987 1324, 1999 2387 60 RU 1995 834

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3. Ordinanza del 25 ottobre 199561 sull’equipaggiamento dell’esercito;

4. Ordinanza del 2 dicembre 198562 sulla perequazione finanziaria mediante la

quota cantonale dell’imposta preventiva;

5. Ordinanza del 2 dicembre 198563 concernente i contributi dei Cantoni

all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

6. Ordinanza del DFI del 4 dicembre 200364 sulla promozione dell’aiuto agli

invalidi;

7. Ordinanza dell’11 settembre 197265 sul riconoscimento di scuole speciali

nell’assicurazione federale per l’invalidità;

8. Ordinanza del 2 dicembre 198566 concernente i contributi dei Cantoni

all’assicurazione per l’invalidità; 9. Ordinanza del 29 dicembre 199767 sul rimborso delle spese di malattia e del- le spese dovute all’invalidità in materia di prestazioni complementari;

10. Ordinanza 93 del 31 agosto 199268 sull’adeguamento delle prestazioni com-

plementari all’AVS/AI;

11. Ordinanza 01 del 18 settembre 200069 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI;

12. Ordinanza 03 del 20 settembre 200270 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI;

13. Ordinanza 05 del 24 settembre 200471 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI;

14. Ordinanza 07 del 22 settembre 200672 sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI;

15. Decreto del Consiglio federale del 21 maggio 195473 che fissa i contributi

dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna.

61 RU 1995 5200 62 RU 1985 1957 63 RU 1985 2009 64 RU 2003 4857 65 RU 1972 2533 66 RS 1985 2013, 1999 2387 67 RU 1998 239, 2000 81, 2002 3728, 2003 4299, 2004 5399 68 RU 1992 1836, 1994 2176, 1998 2584, 2002 3348 69 RU 2000 2636, 2002 3348 70 RU 2002 3348, 2004 4371 71 RU 2004 4371, 2006 4153 72 RU 2006 4153 73 RU 1954 519

Adeguamento del diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione RU 2007

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni | Lexipedia | Lexipedia