AS 2007 6215
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione
Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. gli obiettivi e i compiti:
1. dei centri di consulenza,
2. dei servizi di consulenza dei Cantoni,
3. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni di livello sovra-
regionale o nazionale attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni); b. i requisiti minimi per i centri di consulenza, per i servizi di consulenza delle organizzazioni e per i consulenti di tali istituzioni; c. l’aiuto finanziario della Confederazione per i centri di consulenza e i servizi di consulenza delle organizzazioni; d. l’aiuto finanziario della Confederazione ai gruppi di interesse o alle organiz- zazioni per le attività di consulenza finalizzate all’esame preliminare dei loro progetti comuni.
Sezione 2: Obiettivi e compiti della consulenza
Art. 2 Obiettivi della consulenza
1 La consulenza sostiene le persone secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr nei
loro sforzi per:
RS 915.1 1 RS 910.1
2007-1602 6215
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a. produrre generi alimentari sani e di grande pregio qualitativo; b. essere competitive e adeguarsi al mercato; c. salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio; d. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo delle aree rurali; e. promuovere la qualità della vita e la situazione sociale delle famiglie conta- dine.
2 La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l’agricoltura possa
incrementare, con spirito innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiun- to nelle aree rurali.
3 La consulenza promuove in particolare:
a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo della personalità delle perso- ne secondo l’articolo 136 capoverso 1 LAgr; b. la diffusione di informazioni con largo raggio d’azione; c. lo scambio di conoscenze tra ricerca e prassi nonché all’interno del settore agricolo e di quello dell’economia domestica rurale; d. la collaborazione dell’agricoltura con altri settori nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali, della sicurezza delle derrate alimentari e della salvaguardia delle basi naturali della vita. 4 La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.
Art. 3 Coordinamento Le istituzioni di cui all’articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di otte- nere il massimo beneficio per i destinatari della consulenza.
Art. 4 Compiti dei centri di consulenza
1 I centri di consulenza sostengono segnatamente:
a. i servizi di consulenza dei Cantoni; b. i servizi di consulenza delle organizzazioni; c. altre organizzazioni attive nell’ambito dell’articolo 136 capoverso 1 LAgr.
2 I centri di consulenza hanno i compiti seguenti:
a. elaborano e valutano i metodi per la consulenza e il perfezionamento e acquisiscono basi e dati; b. introducono i consulenti alla loro professione, si occupano del loro perfezio- namento professionale e ne sostengono la qualificazione; c. elaborano le informazioni e le conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla prassi e dall’amministrazione pubblica come anche da mercati e organizza- zioni, le riuniscono e le diffondono ulteriormente. Sviluppano, mettono a disposizione e vendono documentazioni e mezzi ausiliari;
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d. sostengono i servizi di consulenza e altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo e in merito a progetti innovativi; e. promuovono la collaborazione tra la ricerca, la formazione. la consulenza e la prassi assumendo funzioni di rete.
Art. 5 Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni 1 I servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti: a. salvaguardia delle basi naturali della vita; b. sviluppo delle aree rurali; c. accompagnamento della trasformazione delle strutture; d. produzione sostenibile; e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orienta- mento al mercato; f. sviluppo della personalità dal profilo professionale e formazione in gestione aziendale. 2 I servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti: a. acquisizione di basi e dati; b. informazione e documentazione; c. manifestazioni di perfezionamento professionale e informative; d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi; e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi.
Sezione 3: Requisiti minimi
Art. 6 Centri di consulenza 1 Gli aiuti finanziari sono versati ai centri di consulenza che sono attivi in almeno una regione linguistica o a livello nazionale negli ambiti in cui i servizi di consulen- za dei Cantoni o i servizi di consulenza delle organizzazioni chiedono prestazioni di sostegno secondo l’articolo 4. 2 La collaborazione tra i centri di consulenza e i Cantoni deve essere disciplinata in modo vincolante.
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Art. 7 Servizi di consulenza delle organizzazioni Ai servizi di consulenza delle organizzazioni sono versati aiuti finanziari se: a. sono attivi in almeno una regione linguistica o a livello nazionale; b. lavorano in ambiti speciali in cui i servizi di consulenza dei Cantoni non sono principalmente attivi; c. lavorano d’intesa con i centri di consulenza e i servizi di consulenza dei Cantoni.
Art. 8 Consulenti I consulenti dei centri di consulenza e dei servizi di consulenza delle organizzazioni devono possedere, oltre alle competenze specialistiche, anche le necessarie qualifi- cazioni pedagogiche.
Sezione 4: Aiuti finanziari
Art. 9 Aiuti finanziari per i centri di consulenza e i servizi di consulenza delle organizzazioni 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) stabilisce di regola in una convenzione sulle prestazioni con i centri di consulenza e i servizi di consulenza delle organizza- zioni: a. le prestazioni da fornire secondo gli articoli 4 e 5; b. l’importo degli aiuti finanziari; c. la durata della convenzione; d. il rendiconto. 2 Nel caso di richieste di prestazioni uniche l’UFAG pronuncia mediante decisione.
3 L’aiuto finanziario è calcolato in funzione delle prestazioni da fornire secondo gli articoli 4 e 5. È versato nell’anno in cui le prestazioni sono fornite. Nell’anno suc- cessivo, i beneficiari presentano all’UFAG un rapporto sulle prestazioni fornite.
Art. 10 Aiuti finanziari per l’esame preliminare di progetti comuni 1 Per l’attività di consulenza relativa all’esame preliminare di progetti comuni, per ogni richiesta sono convenuti contrattualmente le prestazioni sollecitate e l’importo massimo. Una volta concluso l’esame preliminare devono in particolare essere disponibili i documenti seguenti: a. un’analisi del contesto indicante le esigenze e i potenziali di sviluppo della regione come anche una stima del potenziale di creazione di valore aggiunto o dell’impatto ecologico;
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b. un piano strategico o un piano di realizzazione indicante gli obiettivi del progetto, le misure previste, i promotori, le modalità di finanziamento come pure la redditività o l’utilità ecologica.
2 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia a
20 000 franchi al massimo.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente la consulenza agricola è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2008.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RU 2003 4893, 2007 2497
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