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AS 2007 6427

AS 2007 6427

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del 14 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:

Sostituzione di termini Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 3 cpv. 1 e 3–5 1 Nei macelli seguenti l’organizzazione incaricata effettua una classificazione neu- trale della qualità degli animali macellati conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a: a. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nei macelli in cui sono macellate annualmente oltre 1200 unità di macella- zione; b. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nei macelli:

1. in cui sono macellate annualmente tra le 800 e le 1200 unità di macella-

zione e

2. che sono il solo macello in cui viene effettuata una classificazione neu-

trale della qualità all’interno di un Cantone o di una regione di medie dimensioni; c. per i capretti macellati, nei macelli:

1. in cui sono macellati annualmente oltre 100 capretti e

2. che per un periodo limitato in cui vi è una forte offerta interna chiedono

che l’organizzazione incaricata effettui una classificazione neutrale della qualità. 3 I macelli riportano l’esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati alla

1 RS 916.341

2007-1614 6427

Ordinanza sul bestiame da macello RU 2007

banca dati centrale conformemente all’articolo 15a capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie. I risultati della classificazione della qualità degli animali della specie equina non devono essere trasmessi. 4 Il fornitore e l’acquirente possono contestare l’esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l’organizzazione incaricata conforme- mente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a. Per gli animali della specie suina la contestazione deve avvenire entro 6 ore, per gli animali delle altre specie entro 24 ore dalla macellazione. Le carcasse interessate rimangono bloccate nel macello, intere, fino a quando la procedura relativa alla contestazione non è conclusa. 5 Sui mercati pubblici sorvegliati l’organizzazione incaricata effettua una classifica- zione neutrale della qualità degli animali vivi della specie bovina e ovina confor- memente all’articolo 26 capoverso 1 lettera a.

Art. 8 cpv. 2 2 Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s’intendono le zone di montagna I–IV secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19983 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l’assegnazione delle zone è l’ubicazione del mercato. Se quest’ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d’infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati nell’anno civile precedente provengano direttamente dalla regione di montagna.

Art. 20 cpv. 1 1 Chiunque fa pervenire all’Ufficio federale una garanzia bancaria o un’altra garan- zia ammessa dall’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 20064 sulle finanze della Confederazione prima dell’importazione all’ADC o all’aliquota di dazio zero, può essere esentato dalle disposizioni dell’articolo 19 capoversi 1 e 2.

Art. 25 cpv. 2 secondo periodo 2 … Le importazioni sottostanno alle disposizioni dell’articolo 14 della legge del 18 marzo 20055 sulle dogane.

2 RS 916.40 3 RS 912.1 4 RS 611.01 5 RS 631.0

Ordinanza sul bestiame da macello RU 2007

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sul bestiame da macello RU 2007

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