AS 2007 6621
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo
del 24 novembre 2007
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 26 capoverso 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 19981 (LAsi); visti gli articoli 12 capoverso 2 e 18 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19992 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione e ai centri esterni nonché agli alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confederazione).
Art. 2 Accesso Gli alloggi della Confederazione sono esclusivamente destinati ad accogliere i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione. Per principio non sono accessibili al pubblico.
Art. 3 Ritiro di oggetti 1 Il personale addetto alla sicurezza è autorizzato a perquisire i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e i loro bagagli alla ricerca di documenti di viaggio e di legittimazione, oggetti pericolosi, valori patrimoniali ai sensi dell’articolo
87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell’articolo 16 capoverso 4 dell’ordinanza 2
dell’11 agosto 19993 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), apparec- chi elettronici che potrebbero turbare la quiete altrui, bevande alcoliche, stupefacenti o generi alimentari e a metterli al sicuro. Le armi vietate e gli stupefacenti sono immediatamente consegnati alla polizia. 2 La perquisizione di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.
3 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) versa i documenti di viaggio e di
legittimazione agli atti.
RS 142.311.23
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4 Gli oggetti ritirati sono restituiti al momento di lasciare l’alloggio della Confedera- zione. 5I valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell’articolo 16 capoverso 4 OAsi 2, il cui valore è superiore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.
Art. 4 Alloggio 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Si tiene conto per quanto possibile delle esigenze particolari dei fanciulli, delle famiglie e delle persone che necessitano di assistenza.
2 Negli alloggi della Confederazione è vietato consumare alcool e stupefacenti.
Art. 5 Assistenza medica L’accesso alle necessarie cure mediche e dentistiche di base o urgenti è garantito.
Art. 6 Lavori domestici Su ordine del personale addetto all’assistenza, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici.
Art. 7 Contatti 1 Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono a disposizione telefoni pubblici. Essi possono parimenti utilizzare gli apparecchi telefax se ciò è necessario per prendere contatto con un ufficio di consulenza giuridica o un patroci- natore. 2 Negli alloggi della Confederazione sono disponibili liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi. 3 Le comunicazioni degli uffici di consulenza giuridica e dei patrocinatori e gli invii postali per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione sono recapitati ai destinatari.
Sezione 2: Centri di registrazione e centri esterni
Art. 8 Orario d’apertura 1 I centri di registrazione e i centri esterni sono aperti da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 08.00 alle 17.00 per l’accoglienza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione. 2 In circostanze particolari i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono essere accolti anche fuori dall’orario di apertura, segnatamente se hanno presentato la loro domanda al confine e la loro entrata è stata autorizzata.
3 L’orario del riposo notturno è dalle 22.00 alle 06.00.
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Art. 9 Accesso di terzi 1 Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso ai centri di registrazio- ne e ai centri esterni negli orari di apertura, previo accreditamento. 2 Durante gli orari di visita è reso possibile il contatto personale tra i patrocinatori o gli uffici di consulenza giuridica e il loro mandante.
Art. 10 Visite 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione. 2 L’orario delle visite è dalle 14.00 alle 16.30 di ogni giorno. L’UFM può modificare per ragioni organizzative l’orario delle visite. 3 I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell’entrata e dell’uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale addetto alla sicurezza può perquisire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e metterli al sicuro fino alla loro partenza. Le armi vietate sono immediatamente consegnate alla polizia.
4 La visita si svolge solo nei locali designati a tale scopo.
Art. 11 Permesso d’uscita 1 Dopo l’allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie il personale può rilasciare ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione un permesso d’uscita scritto. 2 Il permesso autorizza i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione a lasciare i centri di registrazione e i centri esterni di norma come segue: a. da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 17.00; b. la fine settimana, di norma, da venerdì dalle 09.00 a domenica alle 19.00. 3 Le disposizioni concernenti la fine settimana valgono anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle 09.00 della vigilia.
Art. 12 Rifiuto del permesso d’uscita 1 Il permesso d’uscita può essere negato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisogno- se di protezione se: a. in tale giorno devono tenersi a disposizione per l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento; b. devono sbrigare lavori domestici in conformità dell’articolo 6; o c. disattendono gli oneri che sono stati loro imposti per mantenere la tranquilli- tà e l’ordine. 2 Con il rifiuto di concedere l’uscita è possibile imporre alla persona in questione il divieto di accedere a determinati locali del centro di registrazione o del centro ester-
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no che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione.
3 Il rifiuto di concedere l’uscita avviene senza formalità.
4 Se il permesso d’uscita è rifiutato per più di un giorno o se viene rifiutato più volte di seguito, alla persona in questione è rilasciata, su sua espressa domanda, una decisione impugnabile.
Art. 13 Esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che con il loro comporta- mento mettono in pericolo altre persone nei centri di registrazione e nei centri ester- ni, disturbano la tranquillità o si rifiutano di seguire le ingiunzioni del personale, possono essere esclusi dai centri di registrazione e dai centri esterni al massimo
24 ore.
2 L’esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni avviene mediante una decisione.
Sezione 3: Alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten
Art. 14 Orario d’apertura e assistenza
1 Gli alloggi presso gli aeroporti internazionali sono aperti ininterrottamente.
2 Il personale addetto all’assistenza è presente tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30.
Art. 15 Soggiorno nella zona di transito dell’aeroporto e passeggiata all’aperto 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi libera- mente entro gli spazi dell’aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito).
2 Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all’aperto.
Art. 16 Accesso di terzi 1 Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso agli alloggi previo accreditamento. Esse si annunciano presso il personale addetto all’assistenza al- l’arrivo e alla partenza. 2 È reso possibile il contatto personale con il patrocinatore. Quest’ultimo informa il personale addetto all’assistenza dell’appuntamento per un colloquio con il richieden- te l’asilo.
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Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFGP del 14 marzo 20014 sulla gestione dei centri di registrazione è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
24 novembre 2007 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Christoph Blocher
4 RU 2001 891, 2004 1655, 2006 5609
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