AS 2007 693
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 20052; visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 20063, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di mutui bancari da parte di piccole e medie imprese efficienti e in grado di svilupparsi. Si vuole così promuo- vere segnatamente la costituzione di tali imprese. 2 A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.
Art. 2 Principi della promozione Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché: a. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese; b. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera; c. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente; d. gli aiuti finanziari siano versati sussidiariamente rispetto ad analoghe misure dei Cantoni e tali misure siano coordinate tra loro.
RS 951.25
2006-0066 693
Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni RU 2007
Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari
Art. 3 Beneficiari Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese che con- traggono mutui presso banche conformemente alla legge dell’8 novembre 19344 sulle banche.
Art. 4 Condizioni del riconoscimento
1 Sono riconosciute le organizzazioni:
a. gestite senza scopo di lucro; b. aperte alle imprese di tutti i settori; c. indipendenti dai mutuanti sotto il profilo giuridico ed economico; d. dirette con professionalità ed efficienza; e e. attive a livello sovracantonale. 2 Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.
Art. 5 Aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono versati:
a. per la copertura di perdite da fideiussioni; b. per le spese d’amministrazione. 2 In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.
Art. 6 Perdite da fideiussioni 1 Le perdite da fideiussioni sono coperte soltanto fino a 500 000 franchi. La Confe- derazione assume il 65 per cento della perdita. 2 Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite secondo la legge federale del 25 giugno 19765 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché secondo gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
4 RS 952.0 5 RS 901.2 6 RS 837.0
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Art. 7 Spese d’amministrazione La Confederazione assume le spese che le organizzazioni sostengono per la conces- sione di fideiussioni, nella misura in cui non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insuffi- cienti.
Art. 8 Finanziamento 1 L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare: a. impegni eventuali risultanti dall’assunzione delle perdite da fideiussioni secondo l’articolo 5 capoverso 1; b. mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2.
2 Ilvolume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite
secondo l’articolo 6 capoverso 1 non può superare i 600 milioni di franchi. 3 Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.
Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici
Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza 1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconosci- mento può essere vincolato a oneri. 2 Il Dipartimento sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizza- zioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine. 3 Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il Dipartimento può revocarle il riconoscimento.
Art. 10 Rimedi giuridici Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Sezione 4: Valutazione
Art. 11 Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sull’adegua- tezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge.
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Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 12 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2 Il Dipartimento è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all’esecuzione. 3 La delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.
Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 Il decreto federale del 22 giugno 19497 inteso a promuovere le cooperative di fide- iussione delle arti e mestieri è abrogato.
2 Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 25 giugno 19768 sulla concessione di fideiussioni
e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane Art. 10 cpv. 4
4 Le domande che non sono conformi al programma di sviluppo regionale possono
essere trattate secondo la legge federale del 6 ottobre 20069 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.
2. Legge del 25 giugno 198210 sull’assicurazione contro la disoccupazione
2 Per questa categoria di assicurati l’assicurazione può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù della legge federale del 6 ottobre 200611 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle pic- cole e medie imprese. In caso di perdita, l’indennità giornaliera versata all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di compensazione. 2 Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un’orga- nizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200612 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle pic- cole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, eco- nomicamente sostenibile e durevole possono pretendere il sostegno previsto dall’ar- ticolo 71a capoverso 2.
7 RU 1949 II 1691, 1968 105 8 RS 901.2 9 RS 951.25; RU 2007 693 10 RS 837.0 11 RS 951.25; RU 2007 693 12 RS 951.25; RU 2007 693
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1 Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizio competente se intra- prende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe all’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200613 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valuta- zione.
Art. 14 Disposizione transitoria Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 194914 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.15
2 Gli articoli 1–12 entrano in vigore il 15 marzo 2007.
3 Le altre disposizioni saranno messe in vigore ad una data ulteriore.
28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
13 RS 951.25; RU 2007 693 14 RU 1949 II 1691, 1968 105 15 FF 2006 7619
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