AS 2007 699
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
del 28 febbraio 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 20061 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (legge), ordina:
Sezione 1: Procedura di riconoscimento
Art. 1 Domande di riconoscimento
1 Le domande di riconoscimento di organizzazioni che concedono fideiussioni alle
piccole e medie imprese (organizzazioni) vanno indirizzate al Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento).
2 La domanda contiene:
a. gli statuti e i regolamenti dell’organizzazione; b. i conti annuali degli ultimi tre esercizi; c. un piano d’esercizio con il budget dell’anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni. 3 Se esercita anche attività diverse dalla concessione di fideiussioni, la richiedente deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fideiussioni.
Art. 2 Decisioni del Dipartimento
1 Il Dipartimento decide in merito al riconoscimento di un’organizzazione.
2 Esso riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione effi- cace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.
RS 951.251 1 RS 951.25; RU 2007 693
2006-2434 699
Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole RU 2007
Sezione 2: Regole della fideiussione
Art. 3 Attività promosse La Confederazione promuove le organizzazioni che garantiscono mutui bancari a favore di piccole e medie imprese del settore delle arti e mestieri. Le aziende agri- cole non rientrano fra le imprese del settore delle arti e mestieri.
Art. 4 Dovere di diligenza
1 Le organizzazioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.
2 L’esercizio coscienzioso delle loro attività implica:
a. che verifichino se:
1. il richiedente è degno di credito sotto il profilo personale e professio-
nale,
2. le prestazioni di mercato, il rendimento e le prospettive dell’impresa
beneficiaria sono finanziariamente sostenibili,
3. il richiedente non beneficia di una fideiussione concessa da un’altra
organizzazione ai sensi della legge e la Confederazione non gli ha accordato altri aiuti finanziari o indennità per lo stesso progetto; b. che concedano soltanto a titolo eccezionale più d’una fideiussione allo stesso richiedente, e che la somma di tali fideiussioni non superi i 500 000 franchi; c. che soltanto a titolo eccezionale concedano contemporaneamente fideius- sioni a diverse imprese strettamente legate sotto il profilo economico o per- sonale; d. che non vincolino la concessione di fideiussioni alla fornitura di loro altre prestazioni.
Art. 5 Fondi propri necessari Le organizzazioni possono contrarre impegni di fideiussione soltanto se il rischio di perdita che assumono non supera il quintuplo dell’importo dei loro fondi propri.
Art. 6 Ammortamento I mutui garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, di norma entro dieci anni al massimo.
Art. 7 Partecipazione dei beneficiari delle fideiussioni 1 Chi chiede una fideiussione deve possibilmente fornire garanzie alla banca credi- trice. L’organizzazione può, a sua volta, esigere altre garanzie dai beneficiari. 2 I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di conces- sione e di sorveglianza delle fideiussioni nonché al rischio.
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Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per tutta la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.
Art. 9 Recuperi 1 Se una fideiussione comporta delle perdite, l’organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure adeguate per recuperare l’importo del credito. 2 I recuperi sono destinati alla Confederazione e alle organizzazioni in proporzione alla loro partecipazione alla copertura delle perdite.
Sezione 3: Aiuti finanziari
Art. 10 Convenzione 1 Il Dipartimento stipula con l’organizzazione riconosciuta una convenzione di dirit- to pubblico sugli aiuti finanziari.
2 La convenzione disciplina in particolare:
a. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall’organizzazione; b. gli obiettivi misurabili per l’evoluzione del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite; c. il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi alle spese d’ammini- strazione; d. le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità; e. la procedura in caso di controversie; f. le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l’articolo 8 capo- verso 2 della legge per limitare il volume delle fideiussioni.
3 Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.
Art. 11 Determinazione del contributo per la copertura delle perdite Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo per la copertura delle perdite sono: a. l’importo massimo indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati; b. eventuali interessi e altre spese comprovabili, fino a concorrenza di tale importo massimo.
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Art. 12 Spese d’amministrazione 1 La Confederazione partecipa al finanziamento delle spese d’amministrazione delle organizzazioni qualora non siano coperte dai Cantoni. 2 Per il calcolo del contributo alle spese d’amministrazione sono determinanti gli obiettivi previsti nell’articolo 10 capoverso 2 lettera b.
Art. 13 Conteggio 1 Le organizzazioni presentano il conteggio alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 2 La SECO fissa in base al conteggio gli importi definitivi dei contributi per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione.
Art. 14 Versamenti 1 Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale. Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili, possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell’80 per cento dell’aiuto finan- ziario. 2 Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un’organizzazione mantello. 3 La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se queste adempiono con la necessaria diligenza i compiti legali assegnati loro.
Art. 15 Mutui di grado posteriore 1 Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute, il Dipartimento può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un particolare interesse all’adempimento del compito assegnato. 2 I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l’organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le possi- bilità di finanziamento sono state esaurite.
Sezione 4: Finanziamento
Art. 16 Il Dipartimento decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti quadro conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge.
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Sezione 5: Controllo e sorveglianza
Art. 17 Controllo
1 Le organizzazioni sono tenute a:
a. comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti e regolamenti; b. presentarle ogni anno il loro rapporto di gestione insieme ai conti annuali; c. fornirle periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussioni. 2 Esse devono far esaminare i loro conti annuali da revisori che soddisfano i requisiti previsti dall’ordinanza del 15 giugno 19922 sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati.
Art. 18 Sorveglianza 1 La SECO sorveglia l’adempimento dei compiti legali e contrattuali da parte delle organizzazioni o affida questo incarico a terzi. 2 Può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i docu- menti necessari all’adempimento di tale compito.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza d’esecuzione del 9 dicembre 19493 del decreto federale inteso a pro- muovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e l’ordinanza del 15 ottobre 19984 concernente l’assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato sono abrogate.
Art. 20 Disposizioni transitorie Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ancora rette dalle disposizioni dell’ordinanza d’esecuzione del 9 dicembre 19495 del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri e dell’ordinanza del 15 ottobre 19986 concernente l’assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato.
2 RS 221.302 3 RU 1949 II 1660, 1968 252, 1998 2732, 2000 187 4 RU 1998 2644 5 RU 1949 II 1660, 1968 252, 1998 2732, 2000 187 6 RU 1998 2644
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Art. 21 Entrata in vigore
1 Gli articoli 1, 2 e 10 entrano in vigore il 15 marzo 2007.
2 L’entrata in vigore degli altri articoli sarà fissata ulteriormente.
28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz